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⚖️ Sanità accreditata e clausole di salvaguardia: la stabilità della programmazione finanziaria può prevalere sulla tute...
24/08/2026

⚖️ Sanità accreditata e clausole di salvaguardia: la stabilità della programmazione finanziaria può prevalere sulla tutela dell’erogatore?

Nota a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 luglio 2026, n. 6

Con la sentenza n. 6 del 30 luglio 2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato interviene su una questione di particolare rilievo nel sistema dei rapporti tra Servizio sanitario e strutture private accreditate, pronunciandosi sulla validità delle cosiddette "clausole di salvaguardia" inserite negli accordi annuali stipulati ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992.

La decisione merita attenzione non soltanto per il principio di diritto enunciato, ma soprattutto perché offre una ricostruzione particolarmente incisiva della posizione giuridica dell’erogatore privato all’interno del Servizio sanitario e, indirettamente, pone un interrogativo più generale sull’attuale equilibrio tra programmazione finanziaria, libertà d’impresa e sostenibilità economica dell’accreditamento.

La questione sottoposta all’Adunanza Plenaria

Il giudizio traeva origine dall’impugnazione degli atti con i quali la Regione Siciliana aveva determinato gli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica privata e disciplinato i relativi accordi contrattuali.

Lo schema negoziale prevedeva che, attraverso la sottoscrizione dell’accordo, la struttura accettasse integralmente i provvedimenti relativi alla determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, rinunciando alle impugnazioni già promosse o proponibili contro gli atti presupposti.

Il contrasto giurisprudenziale riguardava proprio la compatibilità di tale meccanismo con gli artt. 24 e 113 Cost. e, più in generale, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva sviluppato un orientamento critico, evidenziando come una clausola di tale contenuto potesse tradursi in una sostanziale limitazione del diritto dell’operatore di contestare le determinazioni economiche unilateralmente assunte dall’Amministrazione.

L’Adunanza Plenaria sceglie invece di confermare l’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato.

Il principio di diritto è particolarmente significativo: la clausola di salvaguardia è valida e produce effetto preclusivo rispetto all’impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e riparto dei tetti di spesa e delle tariffe noti o conoscibili al momento della sottoscrizione, restando invece esclusi gli atti sopravvenuti.

La natura pubblicistica del rapporto di accreditamento.

Il punto centrale della motivazione è rappresentato dalla qualificazione del rapporto tra Amministrazione ed erogatore.

Secondo la Plenaria, l’accordo ex art. 8-quinquies non può essere letto attraverso le sole categorie del diritto civile.

La struttura accreditata, infatti, non opera semplicemente come un soggetto privato che vende una prestazione alla pubblica amministrazione. Attraverso l’accreditamento essa entra funzionalmente nel Servizio sanitario e concorre direttamente all’erogazione di prestazioni rivolte alla collettività.

L’accreditamento viene ricondotto alla figura concessoria: il privato viene ammesso all’esercizio di un’attività di interesse pubblico nei confronti degli utenti e all’interno di una programmazione definita dall’autorità sanitaria.

Da questa qualificazione deriva un passaggio particolarmente rilevante.

L’accordo annuale, pur utilizzando uno schema consensuale, è considerato essenzialmente espressione di un potere autoritativo esercitato in forma consensuale. Il suo contenuto economico è infatti largamente eterodeterminato dagli atti regionali di programmazione: budget, tetti di spesa, volumi e tariffe non costituiscono il risultato di una vera negoziazione bilaterale, ma il terminale di una precedente attività autoritativa.

La dimensione contrattuale risulta quindi fortemente recessiva rispetto alla funzione pubblicistica.

Il primato della programmazione finanziaria.

La Plenaria individua nella stabilità della programmazione una delle principali ragioni giustificatrici della clausola.

Le risorse destinate alla sanità sono necessariamente finite; i budget individuali devono essere ricompresi nel tetto complessivo e, come osserva la stessa sentenza, l’incremento delle risorse assegnate a una struttura determina inevitabilmente una riduzione delle disponibilità destinate ad altre strutture o ad altri settori.

Consentire che, dopo la sottoscrizione degli accordi, tali determinazioni possano essere continuamente rimesse in discussione rischierebbe, secondo il Consiglio di Stato, di compromettere la certezza dell’intera programmazione sanitaria.

La tutela dell’equilibrio finanziario assurge così a elemento strutturale del sistema.
Ed è probabilmente questo il passaggio della sentenza che merita la riflessione più approfondita.

La “libertà” dell’erogatore accreditato

Per la Plenaria non vi sarebbe una vera coercizione dell’operatore.
La struttura può infatti valutare la convenienza dell’accordo: può accettare il convenzionamento e i relativi limiti oppure scegliere di non operare per conto del Servizio sanitario e rivolgersi esclusivamente al mercato privato.

Sul piano formale, il ragionamento è lineare.
Più problematica appare la sua trasposizione nella concreta realtà del sistema sanitario. La sanità accreditata non rappresenta più, da molti anni, una componente meramente accessoria rispetto all'offerta pubblica.

In numerosi territori le strutture private accreditate sono stabilmente inserite nella rete dei servizi, garantiscono una quota rilevante dell’assistenza, impiegano migliaia di professionisti, sostengono investimenti strutturali e tecnologici e assicurano prestazioni che difficilmente potrebbero essere integralmente riassorbite dalle strutture pubbliche.

Per un operatore organizzato da decenni per l’erogazione di prestazioni accreditate, la possibilità di “uscire” dal Servizio sanitario e rivolgersi al libero mercato può quindi essere giuridicamente configurabile, ma economicamente e organizzativamente assai meno reale.

Ed è proprio questo profilo che rende delicata la nozione di volontaria accettazione sulla quale poggia parte del ragionamento della Plenaria.

Il nodo irrisolto delle tariffe.

Vi è poi un ulteriore elemento che la decisione inevitabilmente porta in primo piano.
Il sistema pretende dall’erogatore accreditato il rispetto di standard sempre più vicini a quelli propri dell’organizzazione pubblica: requisiti strutturali e tecnologici, dotazioni organiche, appropriatezza, sicurezza, qualità, continuità assistenziale, formazione, controlli e adempimenti amministrativi.

Si tratta di obblighi che comportano costi crescenti.
Parallelamente, però, in diversi settori dell’assistenza le tariffe pubbliche rimangono invariate per lunghi periodi e non sempre vengono adeguate all’incremento del costo del lavoro, dell’energia, delle tecnologie, dei dispositivi sanitari e degli altri fattori produttivi.

È qui che emerge una possibile asimmetria del modello.
La struttura accreditata viene trattata come parte integrante del servizio pubblico quando si tratta di individuarne obblighi, requisiti e vincoli; torna invece pienamente ad essere un’impresa quando deve sopportare il rischio derivante dall’insufficienza della remunerazione.

A ciò si aggiunge, dopo la sentenza n. 6/2026, un ulteriore elemento: una volta sottoscritto l’accordo, l’operatore può vedere preclusa la contestazione degli stessi atti amministrativi che hanno determinato le condizioni economiche del rapporto.

Una sentenza coerente con il sistema. Ma il sistema è ancora sostenibile?

La pronuncia della Plenaria appare difficilmente liquidabile come una mera compressione del diritto di difesa.
La decisione muove infatti da un dato reale: nessun sistema sanitario universalistico può funzionare senza programmazione e nessuna programmazione può esistere se ogni allocazione delle risorse rimane indefinitamente instabile.

Da questo punto di vista, la conclusione del Consiglio di Stato presenta una propria solidità sistematica.
Il problema, tuttavia, sembra collocarsi sempre più "a monte" della clausola di salvaguardia.

Se l’ordinamento pretende che l’erogatore accreditato accetti la rigidità finanziaria del sistema e limita, una volta concluso l’accordo, la possibilità di contestare le determinazioni economiche che ne costituiscono il presupposto, allora diventa ancora più importante che la programmazione pubblica garantisca condizioni economiche realisticamente compatibili con l’effettivo costo delle prestazioni.

Non può esistere, in altri termini, soltanto un problema di sostenibilità della spesa pubblica. Esiste anche un problema di "sostenibilità dell’offerta sanitaria"

Quando una tariffa rimane per un periodo prolungato strutturalmente inferiore al costo efficiente della prestazione, la questione non riguarda più soltanto la redditività dell'impresa.

Prima o poi ne risentono gli investimenti, la capacità di attrarre e trattenere personale sanitario, l’innovazione tecnologica, la qualità organizzativa, la capacità di rispettare requisiti sempre più complessi e, infine, la continuità stessa dell’assistenza.
Il paradosso è evidente: perseguire l’equilibrio finanziario del Servizio sanitario trasferendo sistematicamente lo squilibrio sugli erogatori rischia, nel medio periodo, di compromettere proprio quel servizio pubblico che la programmazione dovrebbe preservare.

La questione delle tariffe diventa allora una questione anche costituzionale.

Gli artt. 81 e 97 Cost. impongono equilibrio, corretto utilizzo delle risorse e buona amministrazione; ma l’art. 32 Cost. impone che il diritto alla salute sia concretamente garantito.
Le due esigenze non possono essere considerate antagoniste.

La vera programmazione sanitaria dovrebbe riuscire a comporle.
Ed è probabilmente questa la riflessione più interessante che resta dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria: la certezza della spesa è certamente necessaria, ma non è sufficiente a garantire la sostenibilità del Servizio sanitario.

In un modello ormai strutturalmente integrato tra pubblico e privato accreditato, la sostenibilità economica dell’erogatore non costituisce più soltanto un interesse imprenditoriale privato.
Rappresenta, almeno entro certi limiti, una delle condizioni affinché la programmazione pubblica possa realmente conseguire il proprio fine ultimo: garantire continuità, qualità ed effettività delle cure.

⚖️ È forse su questo terreno — più ancora che sulla validità delle clausole di salvaguardia — che dovrà svilupparsi il prossimo confronto giuridico e istituzionale sulla sanità accreditata.

Avv. Giacomo Cerullo

La riscrittura della disciplina del project financing rappresenta uno dei passaggi più significativi dell’evoluzione del...
04/07/2026

La riscrittura della disciplina del project financing rappresenta uno dei passaggi più significativi dell’evoluzione del nuovo Codice dei contratti pubblici.

La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), ha imposto una riflessione profonda su un istituto che, negli ultimi anni, ha consentito di realizzare numerose opere pubbliche attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, ma che al tempo stesso ha mostrato alcune criticità sotto il profilo della concorrenza.

Il dibattito che si è aperto, tuttavia, non dovrebbe essere letto come una contrapposizione tra esigenze del mercato e principi europei.

La questione è molto più complessa.

Il project financing vive di un equilibrio estremamente delicato. Da un lato vi è l’interesse pubblico ad ottenere infrastrutture e servizi senza gravare integralmente sulla finanza pubblica; dall’altro vi è la necessità di incentivare operatori economici che investono risorse considerevoli per studiare il territorio, sviluppare studi di fattibilità, elaborare progetti, costruire modelli economico-finanziari e assumersi il rischio imprenditoriale ancora prima dell’avvio della gara.

Se questo investimento iniziale non trova un adeguato riconoscimento, il rischio è evidente: gli operatori più qualificati potrebbero progressivamente disincentivarsi dal presentare proposte innovative.

Al tempo stesso, però, non può essere ignorato il principio, affermato con forza dal diritto europeo, secondo cui ogni affidamento pubblico deve svolgersi all’interno di una competizione effettiva, trasparente e non discriminatoria.

È proprio qui che si giocherà la partita della riforma.

L’obiettivo non dovrebbe essere quello di “tornare indietro” rispetto ai principi affermati dalla Corte di Giustizia, bensì quello di costruire una disciplina capace di valorizzare il lavoro del promotore senza trasformarlo in una posizione di privilegio incompatibile con il diritto dell’Unione.

A mio avviso, la vera priorità non è tanto individuare nuovi vantaggi competitivi, quanto restituire certezza giuridica agli operatori.

Chi investe milioni di euro in un’operazione di partenariato pubblico-privato ha bisogno, prima ancora che di incentivi, di poter contare su regole stabili, prevedibili e coerenti. L’incertezza normativa, le continue modifiche legislative e i frequenti mutamenti interpretativi rappresentano oggi uno dei principali ostacoli allo sviluppo del mercato del PPP in Italia.

Il project financing rimane uno strumento fondamentale per la modernizzazione del Paese, soprattutto in settori come sanità, infrastrutture, edilizia pubblica ed efficientamento energetico. Perché possa esprimere pienamente il proprio potenziale è però necessario che il legislatore riesca a trovare un punto di equilibrio tra concorrenza, tutela dell’iniziativa privata e interesse pubblico.

È una sfida giuridica, ma anche economica e istituzionale, dalla quale dipenderà una parte significativa della capacità del nostro Paese di attrarre investimenti privati nella realizzazione di opere pubbliche.

Avv. Giacomo Cerullo

Concessioni balneari e project financing: il punto non è solo “fare la gara”, ma come ci si arriva.La recente pronuncia ...
25/05/2026

Concessioni balneari e project financing: il punto non è solo “fare la gara”, ma come ci si arriva.

La recente pronuncia del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, Sez. II, sentenza 11 maggio 2026, n. 562, resa sul ricorso R.G. n. 191/2025 promosso dall’AGCM nei confronti del Comune di Gaeta, offre uno spunto molto interessante sul rapporto tra concessioni demaniali marittime, partenariato pubblico-privato e finanza di progetto.

La sentenza non afferma, in termini generali, l’incompatibilità del project financing con le concessioni balneari. Il TAR, infatti, non si pronuncia direttamente sulla compatibilità dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 con il settore demaniale marittimo.
Tuttavia, chiarisce un principio rilevante: quando la proposta di project financing diventa, di fatto, il presupposto per ottenere anche la concessione demaniale, l’amministrazione non può limitarsi ad applicare meccanicamente le regole del Codice dei contratti pubblici.

In questi casi si configura quello che il TAR definisce “project financing misto”: da un lato la logica del partenariato pubblico-privato; dall’altro l’assegnazione di un bene demaniale scarso, soggetto ai principi europei di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e concorrenza.

Il punto decisivo è la fase preliminare.

Secondo il TAR, la trasparenza non può essere recuperata solo con la successiva pubblicazione del bando. Deve essere garantita già nel momento in cui l’amministrazione valuta e seleziona il progetto da porre a gara.Diversamente, il project financing rischia di trasformarsi da strumento di investimento e valorizzazione del bene pubblico in un meccanismo idoneo a consolidare la posizione degli operatori già presenti sulle aree demaniali.

Significativo anche il richiamo al possibile abuso del diritto amministrativo: non una proroga formale, ma un assetto procedurale capace di produrre lo stesso effetto sostanziale, ossia il mantenimento delle posizioni economiche esistenti attraverso una procedura solo apparentemente aperta.
La decisione si inserisce, inoltre, nel solco della pronuncia della Corte di Giustizia UE, 5 febbraio 2026, causa C-810/24, sul diritto di prelazione del promotore nelle concessioni relative a risorse scarse.

Il messaggio è chiaro: nelle concessioni balneari non basta una procedura formalmente corretta. Occorre verificare se sia realmente contendibile, aperta e non costruita attorno a posizioni già consolidate.

Per le amministrazioni, ciò significa definire criteri chiari, pubblici e preventivi.
Per gli operatori, significa che la capacità progettuale resta importante, ma non può tradursi in un vantaggio competitivo incompatibile con i principi eurounitari.

Avv. Giacomo Cerullo

06/02/2026

⚖️ Concessioni pubbliche e diritto di prelazione: la sentenza CGUE C-810/24 e le implicazioni per la strutturazione delle procedure, incluse le concessioni demaniali

Con la sentenza 5 febbraio 2026, causa C-810/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea fornisce un chiarimento di particolare rilievo in ordine ai limiti di compatibilità, con il diritto dell’Unione, di meccanismi di prelazione o di vantaggio competitivo riconosciuti a determinati operatori nell’ambito delle procedure di affidamento di concessioni. La pronuncia, resa in materia di concessione di servizi mediante finanza di progetto, assume una portata che trascende il caso concreto e incide sull’impostazione generale delle concessioni pubbliche, offrendo indicazioni di sistema utili anche per la disciplina delle concessioni demaniali.

🧭 1. Il principio affermato dalla Corte

La Corte chiarisce che l’art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, letto alla luce degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza effettiva, osta a meccanismi che consentano a un operatore economico di incidere sull’esito della gara dopo la presentazione delle offerte, mediante l’esercizio di un diritto di prelazione che comporti il semplice adeguamento all’offerta del miglior concorrente. Secondo la Corte, anche laddove tali meccanismi siano previsti dalla normativa nazionale e accompagnati da forme di compensazione economica, essi risultano incompatibili con il diritto UE quando producono un vantaggio strutturale idoneo ad alterare l’equilibrio competitivo e a scoraggiare la partecipazione degli operatori al mercato.

🔍 2. Trasparenza e parità: profilo sostanziale

Un passaggio centrale della decisione riguarda la distinzione tra trasparenza formale e trasparenza sostanziale. Non è sufficiente che il diritto di prelazione sia previsto nei documenti di gara; è necessario che la struttura complessiva della procedura consenta agli operatori di valutare ex ante se la competizione sia realmente contendibile. La Corte ribadisce che le condizioni della procedura devono essere chiare, precise e predeterminate, e che non possono essere introdotti strumenti che, pur formalmente noti, svuotino la gara della sua funzione selettiva.

🏛️ 3. Estensione dei principi alle concessioni demaniali

Sebbene la sentenza riguardi una concessione di servizi in project financing, la ratio decidendi appare pienamente trasferibile alle concessioni demaniali, ove storicamente si sono registrate forme di tutela del concessionario uscente o del promotore dell’iniziativa. In particolare, la pronuncia impone una rilettura critica di diritti di prelazione o di preferenza sostanziale ⚠️; punteggi premiali legati alla continuità gestionale 📊; meccanismi che consentano il “recupero” della gara da parte di un operatore non risultato aggiudicatario 🔁.

La tutela degli investimenti effettuati e dell’affidamento legittimo non può tradursi in strumenti che incidano direttamente sull’esito della selezione, ma deve essere perseguita attraverso misure alternative, proporzionate e non discriminatorie (indennizzi, ristoro degli investimenti non ammortizzati, criteri oggettivi di valorizzazione dell’offerta).

🧩 4. Impatti operativi per amministrazioni e operatori

La sentenza rafforza un orientamento volto a ridurre gli spazi di discrezionalità che si traducano in asimmetrie concorrenziali, imponendo alle amministrazioni concedenti una particolare attenzione nella redazione dei bandi e nella strutturazione delle procedure. Per gli operatori economici, la pronuncia offre un ulteriore parametro di valutazione della legittimità sostanziale delle procedure e un potenziale strumento di tutela in presenza di assetti che rendano la gara solo formalmente aperta.
Il messaggio che emerge è chiaro: nel diritto europeo delle concessioni, la stabilità del rapporto concessorio e la promozione dell’iniziativa privata non possono comprimere la concorrenza effettiva. La gara deve restare il luogo in cui l’esito è determinato dal confronto competitivo tra le offerte, e non da meccanismi correttivi ex post. La sentenza C-810/24 si inserisce, dunque, in un percorso di progressivo allineamento delle concessioni – incluse quelle demaniali – a modelli di apertura del mercato sostanziale, con rilevanti ricadute sulla normativa interna e sulla prassi amministrativa europea e nazionale

Avv. Giacomo Cerullo

04/02/2026

⚡ Premio di accelerazione negli appalti pubblici: da eccezione a regola ⚡

Storicamente relegato a un ruolo marginale, il premio di accelerazione ha conosciuto, con il nuovo Codice dei contratti pubblici, una vera e propria rivoluzione.

Con il D.Lgs. 36/2023, come modificato dal correttivo D.Lgs. 209/2024, e da ultimo con la Legge di Bilancio 2026, questo istituto diventa oggi uno strumento centrale nella fase esecutiva degli appalti, soprattutto (ma non solo) in un contesto segnato dagli interventi PNRR.

📌 Cosa cambia davvero?
✔️ Per gli appalti di lavori, il premio di accelerazione non è più una facoltà ma un obbligo: le stazioni appaltanti devono prevederlo nei bandi e negli avvisi di gara.
✔️ Il premio resta una premialità incentivante (non è corrispettivo contrattuale, non è soggetto a ribasso, revisione prezzi o rilevanza SOA), ma oggi è stabilizzato sul piano normativo e finanziario.
✔️ Può essere riconosciuto anche in caso di proroga legittima dei termini, se l’opera viene ultimata in anticipo rispetto al termine prorogato: una svolta che supera precedenti rigidità giurisprudenziali.
✔️ La corresponsione avviene dopo il collaudo, a condizione di conformità dell’opera e rispetto delle norme di sicurezza 👷‍♂️

💰 La grande novità del 2026
Con la nuova Legge di Bilancio, il premio di accelerazione può essere finanziato:
🔹 non solo con le somme alla voce “imprevisti” del quadro economico,
🔹 ma anche con il 50% delle economie derivanti dai ribassi d’asta.

Un passaggio chiave che amplia le risorse disponibili e rafforza la concreta esigibilità del premio, vincolando parte dei ribassi a finalità premiali.

📈 E per servizi e forniture?
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 126 apre alla possibilità di prevedere premialità anche negli appalti di servizi e forniture, quando compatibili con l’oggetto dell’appalto: scelta rimessa alla valutazione della stazione appaltante, ma con criteri che devono essere chiari e predeterminati.

🎯 Conclusione
Il premio di accelerazione non è più un istituto “accessorio”, ma uno strumento che dialoga direttamente con il principio del risultato, della fiducia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.
Perché funzioni davvero, però, è fondamentale che:
✔️ le risorse siano chiaramente individuate nei quadri economici;
✔️ i criteri di calcolo siano trasparenti e predeterminati;
✔️ l’alea finanziaria venga ridotta al minimo.

Solo così il premio di accelerazione potrà diventare un vero motore di qualità, tempi certi e affidabilità negli appalti pubblici.

📣 Lo studio resta a disposizione per approfondimenti e supporto operativo a stazioni appaltanti e operatori economici.




31/01/2026

📌 Oblio oncologico: dal 10 febbraio meno discriminazioni nelle polizze sanitarie e assicurative

Dal 10 febbraio 2026 entra finalmente in piena applicazione in Italia il diritto all’oblio oncologico, una svolta di civiltà che incide concretamente sulla vita di migliaia di persone. 🧬💙

Cosa significa, in termini semplici?
Chi ha superato una patologia oncologica e ha concluso il proprio percorso di cura non potrà più essere discriminato nell’accesso a:
• polizze sanitarie 🏥
• assicurazioni sulla vita e infortuni
• servizi bancari e finanziari 💳

📄 Niente più domande intrusive, niente più richieste di informazioni sanitarie pregresse, niente più premi maggiorati o esclusioni contrattuali legate a una malattia ormai superata.

👉 Le imprese assicurative dovranno:
✔️ adeguare tutta la documentazione precontrattuale
✔️ cancellare le informazioni sanitarie pregresse non più rilevanti
✔️ garantire parità di trattamento rispetto a qualsiasi altro contraente

Un passaggio che assume ancora più valore se letto nel contesto attuale:
📊 i dati mostrano una crescita costante delle polizze sanitarie collettive, soprattutto nei fondi sanitari integrativi, e un ruolo sempre più centrale della sanità integrativa nel sistema di welfare italiano.

🔎 Questo rende ancora più urgente un principio chiaro:
👉 la malattia non può diventare una colpa permanente
👉 la guarigione deve significare anche pieno reinserimento sociale, economico e assicurativo

⚖️ Il diritto all’oblio oncologico non è solo una norma tecnica:
è un messaggio culturale forte, che mette al centro dignità, equità e inclusione.

Come professionisti operanti nei settori della sanità, diritto e organizzazione dei servizi, consideriamo questo passaggio una tappa fondamentale per costruire un sistema più giusto, moderno e realmente orientato alla persona.

💬 Ora la sfida è una sola: applicare bene la legge, vigilare sugli adeguamenti contrattuali e trasformare il principio in tutela reale.

09/01/2026

Milleproroghe 2026 e professioni sanitarie: proroghe normative, limiti di responsabilità e riforme strutturali ancora sospese.

Il Decreto Milleproroghe conferma – e proroga al 31 dicembre 2026 – misure di natura emergenziale che continuano a incidere direttamente sul perimetro giuridico delle professioni sanitarie, con particolare riferimento agli infermieri operanti nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e nelle strutture socio-sanitarie accreditate.

I profili di maggiore rilievo giuridico sono i seguenti:

1️⃣ Proroga dello scudo penale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Viene estesa al 2026 la limitazione della responsabilità penale ai soli casi di colpa grave in situazioni di accertata carenza di personale sanitario.
La misura si pone in continuità con l’impianto della L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), pur operando come disciplina speciale temporanea, che comprime l’area della punibilità nei casi in cui l’evento lesivo derivi da condizioni organizzative non imputabili alla condotta del singolo operatore.

2️⃣ Deroga al vincolo di esclusività del personale infermieristico.
La possibilità di svolgere attività extra-istituzionale resta ammessa fino al 2026, ma subordinata ad autorizzazione preventiva dell’ente di appartenenza, confermando che non si tratta di un’abolizione del regime di esclusiva, bensì di una sospensione condizionata e temporalmente limitata del vincolo, finalizzata a garantire elasticità nell’erogazione delle prestazioni territoriali, senza incidere sul rapporto di pubblico impiego.

3️⃣ Stabilizzazioni e percorsi di reclutamento nel SSN.
Sono prorogate al 2026 le procedure di immissione in ruolo del personale sanitario precario che abbia maturato almeno 18 mesi di servizio nel SSN dal 2020, rafforzando la tutela dell’affidamento del lavoratore precario e la continuità occupazionale, ma senza integrare una riforma organica del sistema assunzionale, che rimane ancora ancorata a finestre normative derogatorie e non strutturali.

🚨 Riforme strategiche ancora rinviate: LEP e PUA.
Restano sospesi gli interventi di riordino sui Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e sul Punto Unico di Accesso (PUA), misure cardine della programmazione socio-sanitaria che avrebbero potuto incidere sulla presa in carico integrata, sulla distribuzione delle competenze e sull’organizzazione del lavoro infermieristico nelle strutture territoriali e accreditate.
Il rinvio conferma l’assenza di una disciplina definitiva sulla ridefinizione dei carichi organizzativi e dei modelli di governance territoriale delle professioni sanitarie.

Il decreto, pur legittimo nella sua funzione di intervento temporaneo, non supera la logica della normazione emergenziale e consolida un sistema che si regge su proroghe anziché su programmazione strutturale, con potenziali ricadute su:
• rischio di contenzioso legato alla responsabilità professionale in contesti organizzativi critici;
• gestione discrezionale delle autorizzazioni extra-istituzionali;
• tutela ancora non definitiva della stabilità occupazionale del personale sanitario.

Come giurista sanità, ritengo centrale ribadire che la valorizzazione delle professioni infermieristiche non può passare solo da limitazioni di responsabilità o deroghe temporanee, ma necessita di un impianto normativo stabile, coerente con i principi di:

📘 art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.),
📘 L. 24/2017 (responsabilità sanitaria e sicurezza delle cure),
📘 D.Lgs. 502/1992 e normativa sull’accreditamento istituzionale,
📘 CCNL di settore per i profili organizzativi nelle strutture accreditate.

In conclusione prorogare è legittimo, ma non è riformare.
La tenuta del sistema sanitario e socio-sanitario richiede norme strutturali, minore discrezionalità applicativa e maggiore certezza per gli operatori e per gli enti, a tutela della funzione professionale e della responsabilità organizzativa.

Avv. Giacomo Cerullo

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