06/02/2026
⚖️ Concessioni pubbliche e diritto di prelazione: la sentenza CGUE C-810/24 e le implicazioni per la strutturazione delle procedure, incluse le concessioni demaniali
Con la sentenza 5 febbraio 2026, causa C-810/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea fornisce un chiarimento di particolare rilievo in ordine ai limiti di compatibilità, con il diritto dell’Unione, di meccanismi di prelazione o di vantaggio competitivo riconosciuti a determinati operatori nell’ambito delle procedure di affidamento di concessioni. La pronuncia, resa in materia di concessione di servizi mediante finanza di progetto, assume una portata che trascende il caso concreto e incide sull’impostazione generale delle concessioni pubbliche, offrendo indicazioni di sistema utili anche per la disciplina delle concessioni demaniali.
🧭 1. Il principio affermato dalla Corte
La Corte chiarisce che l’art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, letto alla luce degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza effettiva, osta a meccanismi che consentano a un operatore economico di incidere sull’esito della gara dopo la presentazione delle offerte, mediante l’esercizio di un diritto di prelazione che comporti il semplice adeguamento all’offerta del miglior concorrente. Secondo la Corte, anche laddove tali meccanismi siano previsti dalla normativa nazionale e accompagnati da forme di compensazione economica, essi risultano incompatibili con il diritto UE quando producono un vantaggio strutturale idoneo ad alterare l’equilibrio competitivo e a scoraggiare la partecipazione degli operatori al mercato.
🔍 2. Trasparenza e parità: profilo sostanziale
Un passaggio centrale della decisione riguarda la distinzione tra trasparenza formale e trasparenza sostanziale. Non è sufficiente che il diritto di prelazione sia previsto nei documenti di gara; è necessario che la struttura complessiva della procedura consenta agli operatori di valutare ex ante se la competizione sia realmente contendibile. La Corte ribadisce che le condizioni della procedura devono essere chiare, precise e predeterminate, e che non possono essere introdotti strumenti che, pur formalmente noti, svuotino la gara della sua funzione selettiva.
🏛️ 3. Estensione dei principi alle concessioni demaniali
Sebbene la sentenza riguardi una concessione di servizi in project financing, la ratio decidendi appare pienamente trasferibile alle concessioni demaniali, ove storicamente si sono registrate forme di tutela del concessionario uscente o del promotore dell’iniziativa. In particolare, la pronuncia impone una rilettura critica di diritti di prelazione o di preferenza sostanziale ⚠️; punteggi premiali legati alla continuità gestionale 📊; meccanismi che consentano il “recupero” della gara da parte di un operatore non risultato aggiudicatario 🔁.
La tutela degli investimenti effettuati e dell’affidamento legittimo non può tradursi in strumenti che incidano direttamente sull’esito della selezione, ma deve essere perseguita attraverso misure alternative, proporzionate e non discriminatorie (indennizzi, ristoro degli investimenti non ammortizzati, criteri oggettivi di valorizzazione dell’offerta).
🧩 4. Impatti operativi per amministrazioni e operatori
La sentenza rafforza un orientamento volto a ridurre gli spazi di discrezionalità che si traducano in asimmetrie concorrenziali, imponendo alle amministrazioni concedenti una particolare attenzione nella redazione dei bandi e nella strutturazione delle procedure. Per gli operatori economici, la pronuncia offre un ulteriore parametro di valutazione della legittimità sostanziale delle procedure e un potenziale strumento di tutela in presenza di assetti che rendano la gara solo formalmente aperta.
Il messaggio che emerge è chiaro: nel diritto europeo delle concessioni, la stabilità del rapporto concessorio e la promozione dell’iniziativa privata non possono comprimere la concorrenza effettiva. La gara deve restare il luogo in cui l’esito è determinato dal confronto competitivo tra le offerte, e non da meccanismi correttivi ex post. La sentenza C-810/24 si inserisce, dunque, in un percorso di progressivo allineamento delle concessioni – incluse quelle demaniali – a modelli di apertura del mercato sostanziale, con rilevanti ricadute sulla normativa interna e sulla prassi amministrativa europea e nazionale
Avv. Giacomo Cerullo