Adencore - Societa’ Tra Avvocati

Adencore -  Societa’ Tra Avvocati Società Tra Avvocati - Diritto Civile ed Amministrativo

Società tra Avvocati, specializzata in diritto civile ed amministrativo, con sedi operative in Roma, Ascoli Piceno e Vasto

06/02/2026

⚖️ Concessioni pubbliche e diritto di prelazione: la sentenza CGUE C-810/24 e le implicazioni per la strutturazione delle procedure, incluse le concessioni demaniali

Con la sentenza 5 febbraio 2026, causa C-810/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea fornisce un chiarimento di particolare rilievo in ordine ai limiti di compatibilità, con il diritto dell’Unione, di meccanismi di prelazione o di vantaggio competitivo riconosciuti a determinati operatori nell’ambito delle procedure di affidamento di concessioni. La pronuncia, resa in materia di concessione di servizi mediante finanza di progetto, assume una portata che trascende il caso concreto e incide sull’impostazione generale delle concessioni pubbliche, offrendo indicazioni di sistema utili anche per la disciplina delle concessioni demaniali.

🧭 1. Il principio affermato dalla Corte

La Corte chiarisce che l’art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, letto alla luce degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza effettiva, osta a meccanismi che consentano a un operatore economico di incidere sull’esito della gara dopo la presentazione delle offerte, mediante l’esercizio di un diritto di prelazione che comporti il semplice adeguamento all’offerta del miglior concorrente. Secondo la Corte, anche laddove tali meccanismi siano previsti dalla normativa nazionale e accompagnati da forme di compensazione economica, essi risultano incompatibili con il diritto UE quando producono un vantaggio strutturale idoneo ad alterare l’equilibrio competitivo e a scoraggiare la partecipazione degli operatori al mercato.

🔍 2. Trasparenza e parità: profilo sostanziale

Un passaggio centrale della decisione riguarda la distinzione tra trasparenza formale e trasparenza sostanziale. Non è sufficiente che il diritto di prelazione sia previsto nei documenti di gara; è necessario che la struttura complessiva della procedura consenta agli operatori di valutare ex ante se la competizione sia realmente contendibile. La Corte ribadisce che le condizioni della procedura devono essere chiare, precise e predeterminate, e che non possono essere introdotti strumenti che, pur formalmente noti, svuotino la gara della sua funzione selettiva.

🏛️ 3. Estensione dei principi alle concessioni demaniali

Sebbene la sentenza riguardi una concessione di servizi in project financing, la ratio decidendi appare pienamente trasferibile alle concessioni demaniali, ove storicamente si sono registrate forme di tutela del concessionario uscente o del promotore dell’iniziativa. In particolare, la pronuncia impone una rilettura critica di diritti di prelazione o di preferenza sostanziale ⚠️; punteggi premiali legati alla continuità gestionale 📊; meccanismi che consentano il “recupero” della gara da parte di un operatore non risultato aggiudicatario 🔁.

La tutela degli investimenti effettuati e dell’affidamento legittimo non può tradursi in strumenti che incidano direttamente sull’esito della selezione, ma deve essere perseguita attraverso misure alternative, proporzionate e non discriminatorie (indennizzi, ristoro degli investimenti non ammortizzati, criteri oggettivi di valorizzazione dell’offerta).

🧩 4. Impatti operativi per amministrazioni e operatori

La sentenza rafforza un orientamento volto a ridurre gli spazi di discrezionalità che si traducano in asimmetrie concorrenziali, imponendo alle amministrazioni concedenti una particolare attenzione nella redazione dei bandi e nella strutturazione delle procedure. Per gli operatori economici, la pronuncia offre un ulteriore parametro di valutazione della legittimità sostanziale delle procedure e un potenziale strumento di tutela in presenza di assetti che rendano la gara solo formalmente aperta.
Il messaggio che emerge è chiaro: nel diritto europeo delle concessioni, la stabilità del rapporto concessorio e la promozione dell’iniziativa privata non possono comprimere la concorrenza effettiva. La gara deve restare il luogo in cui l’esito è determinato dal confronto competitivo tra le offerte, e non da meccanismi correttivi ex post. La sentenza C-810/24 si inserisce, dunque, in un percorso di progressivo allineamento delle concessioni – incluse quelle demaniali – a modelli di apertura del mercato sostanziale, con rilevanti ricadute sulla normativa interna e sulla prassi amministrativa europea e nazionale

Avv. Giacomo Cerullo

04/02/2026

⚡ Premio di accelerazione negli appalti pubblici: da eccezione a regola ⚡

Storicamente relegato a un ruolo marginale, il premio di accelerazione ha conosciuto, con il nuovo Codice dei contratti pubblici, una vera e propria rivoluzione.

Con il D.Lgs. 36/2023, come modificato dal correttivo D.Lgs. 209/2024, e da ultimo con la Legge di Bilancio 2026, questo istituto diventa oggi uno strumento centrale nella fase esecutiva degli appalti, soprattutto (ma non solo) in un contesto segnato dagli interventi PNRR.

📌 Cosa cambia davvero?
✔️ Per gli appalti di lavori, il premio di accelerazione non è più una facoltà ma un obbligo: le stazioni appaltanti devono prevederlo nei bandi e negli avvisi di gara.
✔️ Il premio resta una premialità incentivante (non è corrispettivo contrattuale, non è soggetto a ribasso, revisione prezzi o rilevanza SOA), ma oggi è stabilizzato sul piano normativo e finanziario.
✔️ Può essere riconosciuto anche in caso di proroga legittima dei termini, se l’opera viene ultimata in anticipo rispetto al termine prorogato: una svolta che supera precedenti rigidità giurisprudenziali.
✔️ La corresponsione avviene dopo il collaudo, a condizione di conformità dell’opera e rispetto delle norme di sicurezza 👷‍♂️

💰 La grande novità del 2026
Con la nuova Legge di Bilancio, il premio di accelerazione può essere finanziato:
🔹 non solo con le somme alla voce “imprevisti” del quadro economico,
🔹 ma anche con il 50% delle economie derivanti dai ribassi d’asta.

Un passaggio chiave che amplia le risorse disponibili e rafforza la concreta esigibilità del premio, vincolando parte dei ribassi a finalità premiali.

📈 E per servizi e forniture?
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 126 apre alla possibilità di prevedere premialità anche negli appalti di servizi e forniture, quando compatibili con l’oggetto dell’appalto: scelta rimessa alla valutazione della stazione appaltante, ma con criteri che devono essere chiari e predeterminati.

🎯 Conclusione
Il premio di accelerazione non è più un istituto “accessorio”, ma uno strumento che dialoga direttamente con il principio del risultato, della fiducia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.
Perché funzioni davvero, però, è fondamentale che:
✔️ le risorse siano chiaramente individuate nei quadri economici;
✔️ i criteri di calcolo siano trasparenti e predeterminati;
✔️ l’alea finanziaria venga ridotta al minimo.

Solo così il premio di accelerazione potrà diventare un vero motore di qualità, tempi certi e affidabilità negli appalti pubblici.

📣 Lo studio resta a disposizione per approfondimenti e supporto operativo a stazioni appaltanti e operatori economici.




31/01/2026

📌 Oblio oncologico: dal 10 febbraio meno discriminazioni nelle polizze sanitarie e assicurative

Dal 10 febbraio 2026 entra finalmente in piena applicazione in Italia il diritto all’oblio oncologico, una svolta di civiltà che incide concretamente sulla vita di migliaia di persone. 🧬💙

Cosa significa, in termini semplici?
Chi ha superato una patologia oncologica e ha concluso il proprio percorso di cura non potrà più essere discriminato nell’accesso a:
• polizze sanitarie 🏥
• assicurazioni sulla vita e infortuni
• servizi bancari e finanziari 💳

📄 Niente più domande intrusive, niente più richieste di informazioni sanitarie pregresse, niente più premi maggiorati o esclusioni contrattuali legate a una malattia ormai superata.

👉 Le imprese assicurative dovranno:
✔️ adeguare tutta la documentazione precontrattuale
✔️ cancellare le informazioni sanitarie pregresse non più rilevanti
✔️ garantire parità di trattamento rispetto a qualsiasi altro contraente

Un passaggio che assume ancora più valore se letto nel contesto attuale:
📊 i dati mostrano una crescita costante delle polizze sanitarie collettive, soprattutto nei fondi sanitari integrativi, e un ruolo sempre più centrale della sanità integrativa nel sistema di welfare italiano.

🔎 Questo rende ancora più urgente un principio chiaro:
👉 la malattia non può diventare una colpa permanente
👉 la guarigione deve significare anche pieno reinserimento sociale, economico e assicurativo

⚖️ Il diritto all’oblio oncologico non è solo una norma tecnica:
è un messaggio culturale forte, che mette al centro dignità, equità e inclusione.

Come professionisti operanti nei settori della sanità, diritto e organizzazione dei servizi, consideriamo questo passaggio una tappa fondamentale per costruire un sistema più giusto, moderno e realmente orientato alla persona.

💬 Ora la sfida è una sola: applicare bene la legge, vigilare sugli adeguamenti contrattuali e trasformare il principio in tutela reale.

09/01/2026

Milleproroghe 2026 e professioni sanitarie: proroghe normative, limiti di responsabilità e riforme strutturali ancora sospese.

Il Decreto Milleproroghe conferma – e proroga al 31 dicembre 2026 – misure di natura emergenziale che continuano a incidere direttamente sul perimetro giuridico delle professioni sanitarie, con particolare riferimento agli infermieri operanti nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e nelle strutture socio-sanitarie accreditate.

I profili di maggiore rilievo giuridico sono i seguenti:

1️⃣ Proroga dello scudo penale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Viene estesa al 2026 la limitazione della responsabilità penale ai soli casi di colpa grave in situazioni di accertata carenza di personale sanitario.
La misura si pone in continuità con l’impianto della L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), pur operando come disciplina speciale temporanea, che comprime l’area della punibilità nei casi in cui l’evento lesivo derivi da condizioni organizzative non imputabili alla condotta del singolo operatore.

2️⃣ Deroga al vincolo di esclusività del personale infermieristico.
La possibilità di svolgere attività extra-istituzionale resta ammessa fino al 2026, ma subordinata ad autorizzazione preventiva dell’ente di appartenenza, confermando che non si tratta di un’abolizione del regime di esclusiva, bensì di una sospensione condizionata e temporalmente limitata del vincolo, finalizzata a garantire elasticità nell’erogazione delle prestazioni territoriali, senza incidere sul rapporto di pubblico impiego.

3️⃣ Stabilizzazioni e percorsi di reclutamento nel SSN.
Sono prorogate al 2026 le procedure di immissione in ruolo del personale sanitario precario che abbia maturato almeno 18 mesi di servizio nel SSN dal 2020, rafforzando la tutela dell’affidamento del lavoratore precario e la continuità occupazionale, ma senza integrare una riforma organica del sistema assunzionale, che rimane ancora ancorata a finestre normative derogatorie e non strutturali.

🚨 Riforme strategiche ancora rinviate: LEP e PUA.
Restano sospesi gli interventi di riordino sui Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e sul Punto Unico di Accesso (PUA), misure cardine della programmazione socio-sanitaria che avrebbero potuto incidere sulla presa in carico integrata, sulla distribuzione delle competenze e sull’organizzazione del lavoro infermieristico nelle strutture territoriali e accreditate.
Il rinvio conferma l’assenza di una disciplina definitiva sulla ridefinizione dei carichi organizzativi e dei modelli di governance territoriale delle professioni sanitarie.

Il decreto, pur legittimo nella sua funzione di intervento temporaneo, non supera la logica della normazione emergenziale e consolida un sistema che si regge su proroghe anziché su programmazione strutturale, con potenziali ricadute su:
• rischio di contenzioso legato alla responsabilità professionale in contesti organizzativi critici;
• gestione discrezionale delle autorizzazioni extra-istituzionali;
• tutela ancora non definitiva della stabilità occupazionale del personale sanitario.

Come giurista sanità, ritengo centrale ribadire che la valorizzazione delle professioni infermieristiche non può passare solo da limitazioni di responsabilità o deroghe temporanee, ma necessita di un impianto normativo stabile, coerente con i principi di:

📘 art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.),
📘 L. 24/2017 (responsabilità sanitaria e sicurezza delle cure),
📘 D.Lgs. 502/1992 e normativa sull’accreditamento istituzionale,
📘 CCNL di settore per i profili organizzativi nelle strutture accreditate.

In conclusione prorogare è legittimo, ma non è riformare.
La tenuta del sistema sanitario e socio-sanitario richiede norme strutturali, minore discrezionalità applicativa e maggiore certezza per gli operatori e per gli enti, a tutela della funzione professionale e della responsabilità organizzativa.

Avv. Giacomo Cerullo

🟥

18/10/2025

CONCESSIONI BALNEARI
Il Consiglio di Stato recepisce l’indirizzo della CGUE in tema di acquisizione delle opere non amovibili al patrimonio dello Stato e limiti agli indennizzi per i concessionari uscenti.

Con l’attesa sentenza n. 08024/2025, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi in materia di concessioni demaniali turistico ricreative, applicando la disciplina italiana sull’acquisizione allo Stato, a titolo gratuito e alla scadenza, delle opere non amovibili eseguite sull’area (art. 49 cod. nav.), ritenuta legittima dalla .

L’eventuale indennizzo è consentito, se previsto nella concessione demaniale e a carico del subentrante, limitatamente alla quota d’investimento non ancora ammortizzata.

Sul versante economico, è ribadita la legittimità dei canoni pertinenziali maggiorati e della loro applicazione ai rapporti in corso.

Resta incerto l’ambito oggettivo delle opere rilevanti ai fini della remunerazione, con una distinzione rimessa a valutazioni caso per caso. Ne deriva l’esigenza di criteri tecnici uniformi (classificazione delle opere, metodi di ammortamento, oneri probatori) per garantire certezza operativa a bandi, perizie e contabilità.

La Sentenza 8024/2025 chiude il cerchio sulla compatibilità europea dell'Art. 49 Cod. Nav., affermando che la devoluzione gratuita delle opere non amovibili al demanio è intrinseca al principio di inalienabilità e non viola la libertà di stabilimento, purché sia garantita la facoltà negoziale tra le parti. Tuttavia, l'apertura all'equa remunerazione degli non ammortizzati (punto 16, pur essendo un tentativo di bilanciare la perdita della proprietà con l’iniziativa economica, richiede urgenti chiarimenti normativi e giurisprudenziali per definire l'ambito esatto delle opere a cui tale meccanismo di indennizzo si applica.

Cessione da parte di Ferinvest Italia S.r.l. del 100% delle azioni dell’Ascoli Calcio a Passeri Impresa S.r.l. e Alo & P...
26/06/2025

Cessione da parte di Ferinvest Italia S.r.l. del 100% delle azioni dell’Ascoli Calcio a Passeri Impresa S.r.l. e Alo & Partners S.r.l.

Ferinvest Italia S.r.l. ha concluso in data odierna la cessione dell’intera partecipazione azionaria dalla medesima detenuta in Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. in favore di Passeri Impresa S.r.l. e Alo & Partners S.r.l., che hanno acquistato il 50% ciascuna del capitale sociale dell’Ascoli Calcio.

Gli acquirenti Passeri Impresa S.r.l. e Alo & Partners S.r.l. sono state invece assistite dal partner Claudio Coppacchioli dello Studio Legale Coppacchioli mentre Ferinvest Italia S.r.l. è stata assistita in tutte le fasi dell’operazione dal team di ADENCORE Società tra Avvocati guidato dal partner Edoardo Paolini e composto dai Senior Associate Enrico Mancini e Alessio Antonelli per gli aspetti contrattuali e societari e dal partner Andrea Nervi e dall’Associate Monica Calvaresi per gli aspetti amministrativistici e sportivi.

Il passaggio dell’intero pacchetto azionario e degli accordi di cessione è stato formalizzato a rogito del Notaio Corrado Daidone in Roma

Ascoli Calcio, cessione da parte di Ferinvest Italia S.r.l. del 100% delle azioni dell’Ascoli Calcio a Passeri Impresa S.r.l. e Alo & Partners S.r.l.

Ferinvest Italia S.r.l. ha concluso in data odierna la cessione dell’intera partecipazione azionaria dalla medesima detenuta in Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. in favore di Passeri Impresa S.r.l. e Alo & Partners S.r.l., che hanno acquistato il 50% ciascuna del capitale sociale dell’Ascoli Calcio.

Gli acquirenti Passeri Impresa S.r.l. e Alo & Partners S.r.l. sono state invece assistite dal partner Claudio Coppacchioli dello Studio Legale Coppacchioli mentre Ferinvest Italia S.r.l. è stata assistita in tutte le fasi dell’operazione dal team di ADENCORE Società tra Avvocati guidato dal partner Edoardo Paolini e composto dai Senior Associate Enrico Mancini e Alessio Antonelli per gli aspetti contrattuali e societari e dal partner Andrea Nervi e dall’Associate Monica Calvaresi per gli aspetti amministrativistici e sportivi.

Il passaggio dell’intero pacchetto azionario e degli accordi di cessione è stato formalizzato a rogito del Notaio Corrado Daidone in Roma.

Nel contesto dell’articolata operazione, il team di Adencore ha assistito anche Bricofer Group S.p.A. nell’importante accordo pluriennale di sponsorizzazione, in qualità di main sponsor del Club, per le prossime stagioni sportive.

🔗 https://www.ascolicalcio1898.it/cessione-da-parte-di-ferinvest-italia-s-r-l-del-100-delle-azioni-dellascoli-calcio-a-passeri-impresa-s-r-l-e-alo-partners-s-r-l/

11/12/2024

Bricocenter Italia ha concluso l’acquisito di 4 rami d’azienda a marchio Self ceduti da Bricofer Group in Piemonte ad esito di un’articolata operazione nell’ambito della quale Fin Reporter, holding di U Power Group, ha acquistato i 4 immobili in cui insistono i rami d’azienda, tramite proc...

03/01/2023

Impianto leganti idraulici a Punta Penna: "Annullato parere negativo Valutazione Ambientale"

Si segnala la recente sentenza del TAR Abruzzo-L’Aquila, che, in accoglimento del ricorso presentato dagli Avv.ti Cerull...
08/12/2022

Si segnala la recente sentenza del TAR Abruzzo-L’Aquila, che, in accoglimento del ricorso presentato dagli Avv.ti Cerullo e Nervi, afferma importanti principi in marteria di apertura al mercato dei servizi sanitari in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario.

Alcuni chiarimenti in materia di investimenti nelle Zone Economiche Speciali
03/11/2022

Alcuni chiarimenti in materia di investimenti nelle Zone Economiche Speciali

26/05/2022

Il 23 maggio ha preso avvio alla Camera l’esame in aula del disegno di legge delega in materia di contratti pubblici: il testo approvato in commissione corregge quello proveniente dal Senato, che a sua volta modificava la formulazione originaria del Governo di luglio 2021.

L'obiettivo è l’adozione di una nuova legge sugli appalti che consenta l'esecuzione in tempi ragionevoli degli investimenti per non vanificare i processi evolutivi e di sviluppo che la spesa pubblica ha il compito di guidare, da ultimo, nella specie in linea con le opzioni comunitarie, soprattutto per quanto attiene trasformazione digitale, transizione ecologica e superamento delle disparità geografiche, di genere e generazionali.
Di seguito le novità più rilevanti:

Energia e ambiente

Si afferma il criterio che richiede la semplificazione delle procedure destinate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca; ciò anche al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in tal modo incrementando il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri del regolamento (UE) 2020/852 del giugno 2020. Nello stesso ambito rileva la previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, in specie con la definizione di criteri ambientali minimi (cosiddetti CAM), da valorizzare economicamente nelle procedure di affidamento, e l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico- ambientali.

Superamento delle disparità
Sul tema del superamento delle disparità la delega si limita a prevedere un apposito criterio volto a promuovere meccanismi e strumenti per la realizzazione delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità. Rileva, al riguardo, la scelta di declinare detti principi in termini di premialità, si ha ragione di ritenere, nell’accesso al mercato e/o in sede di valorizzazione delle offerte presentate nelle gare. Anche in questo caso, peraltro, vale l’osservazione resa poc’anzi in tema di digitalizzazione delle procedure, nel senso che, ferma restando la portata della previsione, l’auspicio è quello che, in sede attuativa, vengano mantenute comunque in piedi le disposizioni nel frattempo lodevolmente emanate dal legislatore sul punto.

Regime di revisione dei prezzi
Tra i temi nuovi e più attuali non può non essere considerata, poi, l’introduzione di uno criterio di delega ad hoc volto a rendere obbligatorio per tutti i contratti pubblici, non solo quindi per i lavori, la previsione contrattuale di un regime di revisione dei prezzi obbligatorio per legge comunque da menzionare in chiave di trasparenza nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, che intervenga al verificarsi di particolari oggettive condizioni non prevedibili da parte dell’operatore economico all’atto dell’offerta, inclusi gli aumenti salariali. Ciò con l’ulteriore precisazione che la relativa spesa debba trovare copertura finanziaria direttamente nei quadri economici degli interventi e nelle eventuali altre risorse a disposizione della stazioni appaltanti, cosa che dovrebbe consentire la più rapida erogazione dei relativi compensi agli aventi diritto.
La semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti dei corrispettivi contrattuali, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese, è peraltro oggetto di ulteriore specifico criterio di delega da ultimo anticipato dalle previsioni del decreto “Aiuti” (n.50/2022).

L’importanza della formazione
Confermato rispetto al 2016, poi, è uno dei pilastri fondamentali su cui si basava, e tuttora si basa, ancorché inattuato, il vigente codice. Trattasi della qualificazione delle stazioni appaltanti, da realizzare anche nella prospettiva di una loro riduzione numerica mediante accorpamenti e riorganizzazioni, ovvero incentivando il ricorso a centrali di committenza e a stazioni appaltanti ausiliarie. Nuovo, in quest’ottica, ed in linea con le opzioni più recenti, è il criterio che mira ad attuare tale obiettivo potenziando qualifiche e specializzazioni dei pubblici dipendenti attraverso specifici percorsi di formazione ai quali viene fatto espresso riferimento. In tal senso importante è che anche l’Anac, con la recente delibera n.141 del 30 marzo 2022, riguardante l’approvazione di apposita Linea Guida attutiva, anche per progressive fasi, del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza operativo dal 30 giugno 2023, abbia deciso di valorizzare il requisito della formazione in modo importante, attribuendo specifico e rilevante punteggio da riconoscere agli enti, all’intervenuta partecipazione del rispettivo personale a tali percorsi.

Ulteriori criteri di delega
Ulteriori significativi criteri di delega, che con l’apporto dei lavori in commissione salgono dai 29 del testo del Senato a 31, sono:

in tema di stabilità occupazionale, il rafforzamento delle cosiddette clausole sociali, nel senso che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti relativi a tutti gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera dovranno contenere specifiche previsioni in tal senso;
in tema di attività professionali, il divieto di prestazione gratuita, salvo casi eccezionali con previa adeguata motivazione, e l’obbligo di indicare nei documenti di gara relativi ad appalti di progettazione ed esecuzione, le modalità di corresponsione diretta al progettista dei relativi corrispettivi ovvero della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati dalle imprese in offerta;
in tema di semplificazioni operative, alle quali hanno dato fin qui dato risposta i decreti 76/2020 e 77/2021, il divieto, salvo casi motivati, di utilizzo del sorteggio, o di altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate in caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, la tipizzazione dei casi di utilizzo del solo criterio del prezzo o del costo per l’aggiudicazione delle gare, con possibilità di escludere, nei contratti non transfrontalieri, le offerte anomale in base a meccanismi e metodi matematici e, in tema di lotti, la possibilità di procedere alla suddividere degli appalti da affidare in base a criteri qualitativi o quantitativi, cosa peraltro già prevista dalla delega del 2016 ma in questo caso senza richiamo all’obbligo di motivare scelte in senso diverso;
in tema di garanzie, l’obbligo di sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse, la revisione dell’intero sistema in capo agli operatori economici per la partecipazione alle gare e l’esecuzione dei contratti, con disciplina omogenea tra settori ordinari e speciali, la possibilità di sostituire le garanzie esecuzione con ritenute in proporzione all’importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento lavori;
in tema di tutela del lavoro, l’obbligo di scorporare, in ogni caso, i costi della manodopera e della sicurezza dagli importi soggetti a ribasso in sede di offerta e quello, in linea con la mutata disciplina del subappalto in senso comunitario, di prevedere nelle clausole sociali che ai lavoratori dei subappaltatori vengano sempre garantite le stesse condizioni economiche e normative praticate ai dipendenti dell’appaltatore;
in tema di esecuzione dei contratti, ridefinire la disciplina delle varianti in corso d’opera, nei limiti dell’ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti in fase di esecuzione e individuare meccanismi sanzionatori e premiali per incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti, nonché meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale

Indirizzo

Piazza Ungheria N. 7
Rome
00198

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15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 14:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 14:00
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Giovedì 09:00 - 14:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 14:00
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Telefono

+393931546090

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