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La legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, reca...
01/10/2021

La legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 ha introdotto l’art. 12 bis secondo il quale “Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' lavorativa, la possibilita' di erogare l'assegno di mantenimento, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.

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La questione se una norma interna di un'impresa privata che vieta di indossare sul posto di lavoro qualsiasi segno visib...
24/09/2021

La questione se una norma interna di un'impresa privata che vieta di indossare sul posto di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose costituisca una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è stata affrontata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo la quale una tale norma non costituisce una siffatta discriminazione ove riguardi indifferentemente qualsiasi manifestazione di tali convinzioni e tratti in maniera identica tutti i dipendenti dell'impresa, imponendo loro, in maniera generale ed indiscriminata, segnatamente, una neutralità di abbigliamento che osta al fatto di indossare tali segni. Infatti, dal momento che ogni persona può avere una religione o convinzioni personali, una norma di tal genere, a condizione che sia applicata in maniera generale e indiscriminata, non istituisce una differenza di trattamento fondata su un criterio inscindibilmente legato alla religione o alle convinzioni personali (Corte di giustizia dell'Unione Europea -Grande Sezione Sentenza 15 luglio 2021, cause riunite C-804/18 e C‑341/19, WABE e MH Müller Handel).

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ll decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 stabilisce che “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzi...
21/09/2021

ll decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 stabilisce che “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19", disponendo altresì che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario "è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato". Sulla scorta di tale disposizione il Tar Roma, (Lazio) sez. I, con sentenza del 24/08/2021 n.4453 ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione cautelare monocratica dell'art. 1, comma 6, d.l. n. 111/2021 nella parte in cui prevede che, ai fini dell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, debbano possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19; tale inammissibilità è ascrivibile alla natura dell'atto impugnato, che appartiene al novero delle fonti normative primarie, non consentendo l'ordinamento - in virtù del principio di separazione dei poteri - l'impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario.

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In tema di diritto del nato da parto anonimo ad acquisire informazioni relative alle proprie origini, la Prima Sezione d...
20/09/2021

In tema di diritto del nato da parto anonimo ad acquisire informazioni relative alle proprie origini, la Prima Sezione da un lato ha ribadito, in linea con la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 1946 del 2017, che il diritto a conoscere l’identità della madre deve essere contemperato con la persistenza della volontà di questa di rimanere anonima e deve essere esercitato secondo modalità che ne proteggano la dignità, tenendo dunque in considerazione la salute della donna e la sua condizione personale e familiare (nella fattispecie, è stata così confermata la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del figlio a conoscere l’identità della propria madre, in quanto la donna era in età molto avanzata e versava in gravi condizioni di salute anche psichica); dall’altro lato, ha precisato che tale diritto va tenuto distinto da quello ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, al fine di accertare la sussistenza di eventuali malattie ereditarie trasmissibili, che può essere esercitato indipendentemente dalla volontà della donna e anche prima della sua morte, purché ne sia garantito l’anonimato “erga omnes”, anche dunque nei confronti del figlio (Cass. Civ., I sez, Ord. n. 22497 del 09.08.2021)

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In tema di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, la Seconda sezione penale ha affermato che, anche qualo...
15/09/2021

In tema di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, la Seconda sezione penale ha affermato che, anche qualora l’uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera l’esimente del consenso dell’avente diritto, poiché la disposizione di cui all’art. 493-ter cod. pen. tutela non solo il patrimonio personale di quest’ultimo, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati (Cass. pen, I sez., sent. n. 18609 del 12.05.2021)

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La Seconda sezione penale ha affermato che il reato di frode in assicurazione non ha natura plurioffensiva, in quanto è ...
09/09/2021

La Seconda sezione penale ha affermato che il reato di frode in assicurazione non ha natura plurioffensiva, in quanto è volto a tutelare esclusivamente il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale, sicché legittimata a proporre querela è solo la compagnia che gestisce o liquida il sinistro e non anche la persona danneggiata dal reato, che potrà agire eventualmente per il risarcimento del danno subito (Cass. pen., II sez., sent. n. 20988 del 27.05.2021)

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Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisi...
22/07/2021

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivoca bile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.

(Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n.6123)

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In tema di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), la Corte di Cassazione ha affermato che l'esercizio legitt...
21/07/2021

In tema di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), la Corte di Cassazione ha affermato che l'esercizio legittimo del diritto di accesso agli atti, anche qualora avvenga con plurime ed insistenti richieste inviate dal privato alla Pubblica Amministrazione, non integra il reato di cui all'art. 340 c.p.

Cassazione Penale, Sez. VI, 1° luglio 2021 (ud. 11 febbraio 2021), n. 25296

Ai fini della penale rilevanza della condotta - si legge nella sentenza - "occorre, infatti, la dimostrazione del nesso dĂ­ causalitĂ  tra le plurime richieste del privato e il turbamento dell'attivitĂ  del pubblico ufficio o servizio, oltre che dell'elemento soggettivo consistente nella coscienza e volontĂ  (anche nella forma del dolo eventuale) del privato di strumentalizzare il diritto di accesso per turbare il regolare funzionamento delle attivitĂ ".

La mancata o insoddisfacente organizzazione dell'attività di un servizio pubblico - prosegue la Corte - "non può condurre a configurare l'elemento oggettivo del reato ex art. 340 c.p., sanzionando la norma esclusivamente la volontaria alterazione, anche temporanea, del funzionamento di tale servizio, che sia tale da incidere sulla sua complessiva regolarità" e non potendosi confondere il "turbamento psicologico degli impiegati di un ufficio pubblico (derivante dalla difficoltà, magari incolpevole, nel fronteggiare le richieste di un utente) con l'oggettivo turbamento della regolarità del servizio (inteso come alterazione I della sua regolarità)".

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La Suprema Corte ha affermato che "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione...
19/07/2021

La Suprema Corte ha affermato che "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltĂ  che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav. 5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).

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"Nel caso di trasferimento di un’arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l’omissione della ripetizione della de...
13/07/2021

"Nel caso di trasferimento di un’arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l’omissione della ripetizione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza configura il reato di cui all’art. 38 Tulps, sanzionato ai sensi dell’art. 17 Tulps, non trovando applicazione, tuttavia, il termine di 72 ore previsto dal medesimo art. 38, in quanto l’Autorità di pubblica sicurezza conosce l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore (Sez. 1, n. 10197 del 16/11/2017, dep. 208, Iasparra, Rv. 272625).
Presupposto dell’obbligo previsto dall’art. 38, primo comma, Tulps, sanzionato dagli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, è l’acquisizione della materiale disponibilità delle armi, che stabilisce il termine di 72 ore per l’effettuazione della denuncia, anche per via telematica.
In tali casi, quindi, le armi che non erano nella disponibilità di un soggetto lo diventano, facendo sorgere l’obbligo di denuncia. Invece, il presupposto fattuale dell’obbligo di cui all’art. 38, settimo comma, T.U.L.P.S. è quello opposto: non può sorgere l’obbligo di ripetere la denuncia se non esiste una pregressa disponibilità delle armi.
Si è visto, infatti che, benché contemplate nello stesso articolo, le condotte obbligatorie e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso; per di più, in caso di trasferimento dell’arma regolarmente detenuta, non è possibile individuare un momento di “acquisizione della materiale disponibilità” dell’arma stessa, che è già avvenuta”.

Di conseguenza, diversamente da quanto avviene con l’acquisto dell’arma, nel caso in cui quest’ultima debba essere trasferita da un luogo di detenzione a un altro, secondo i giudici della Cassazione la denuncia dovrà avvenire non già entro le 72 ore successive, bensì “immediatamente”, perché l’acquisizione della materiale disponibilità è già avvenuta.

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La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'imp...
12/07/2021

La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite. In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 19 gennaio 2021, n. 836)

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Con sentenza n. 11421 del 30.04.2021 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che allorché uno dei beneficiari di un ...
09/07/2021

Con sentenza n. 11421 del 30.04.2021 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

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