07/11/2022
MORTE DELL'ACQUIRENTE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO
Molti clienti mi chiedono cosa succede nell'ipotesi che colui il quale ha acquistato il diritto usufrutto con un contratto, per legge o per successione muoia.
Bisogna considerare che il diritto di usufrutto viene costituito dal pieno proprietario frazionando le sue facoltà .
All'usufruttuario andranno sia le facoltà di godere del bene sia quella di impossessarsi dei frutti civili e naturali ( frutti naturali degli alberi o della terra e civili risultanti dalla locazione o da qualsiasi utilità che li produca) .
Al n**o proprietario andranno invece le residue facoltà, in pratica solo quella di cedere il suo diritto oltre all'aspettativa di divenire pieno proprietario alla morte dell'usufruttuario. o comunque al termine stabilito per la sua durata
Questo per semplificare limitandoci all'ipotesi dell'unico titolare del diritto di usufrutto.
Come ogni altro diritto anche l'usufrutto può essere ceduto a terzi.
Ma detto diritto rimane comunque limitato nel tempo:
a seconda di come configurato nel titolo di acquisto ( legge , contratto o testamento) con una durata fissata o altrimenti con una durata vitalizia
E' infatti nella natura del diritto di usufrutto la sua temporaneità : sarebbe infatti contrario alla ratio delle norme che lo disciplinano fin dal diritto romano poterlo prorogare all'infinito violando nella sostanza l'aspettativa del n**o proprietario ad acquisire la piena proprietà ponendo fine alla compressione dei suoi diritti.
Quindi nell'ipotesi in cui avvenga la cessione di questo diritto e l'acquirente venga a mancare cosa accade ?
A mio avviso e ad avviso di molta parte della dottrina il diritto di usufrutto vitalizio andrà in successione agli eredi del cessionario
Stesso discorso per l'usufrutto a tempo qualora la morte arrivi prima della scadenza .
Ovviamente una volta andato in successione esso cesserà nel momento in cui il primo usufruttuario verrà a mancare o verrà a spirare il termine della sua durata.
Ciò in quanto il diritto una volta creato ha una durata massima nella vita del primo usufruttuario o nel termine originariamente stabilito.
Qualora al di fuori dell'ipotesi di diritto a termine, si sostenesse il contrario e cioè che cessi con la morte del cessionario e non più del primo titolare , commisurandone la durata all'ultimo titolare ciò potrebbe portare ad una compressione all'infinito del diritto del n**o proprietario, ove l'usufruttuario vitalizio trasferisca a persona giovane il suo diritto il quale a sua volta lo ritrasferisca ad altra persona di giovane età e così all'infinito.
Tale conseguenza è palesemente in contrasto con le norme che regolano il diritto di usufrutto e quindi credo che sia da respingere.