Studio Legale Pignatelli Siniscalchi & Partners

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10/03/2023
03/04/2021
LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO AI TEMPI DEL COVID 19 In questa disordinata pletora di messaggi mediatici forieri...
11/05/2020

LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
AI TEMPI DEL COVID 19

In questa disordinata pletora di messaggi mediatici forieri di confusione ed incertezze applicative, proviamo ad inquadrare giuridicamente gli obblighi a carico del datore di lavoro in tema di misure di prevenzione covid-19 e le eventuali responsabilità allo stesso ascrivibili in caso di mancata osservanza delle disposizioni normative.
Occorre, a tal proposito, confrontarsi con due assetti normativi:
- il primo, di ordine generale, rimanda all’art.2087 c.c. in forza del quale il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare l'integrità fisica dei suoi dipendenti, adottando tutte le misure di informazione, le cautele e le precauzioni sanitarie necessarie a garantire il diritto alla salute sul luogo di lavoro;
- il secondo, di carattere specifico, in cui rientrano una serie di disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) e, in particolare, l’art. 18, che pone a carico del datore di lavoro alcuni obblighi specifici tra cui quello di fornire i lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale che rispetto ai canonici caschi e scarponi antifortunistici, ora sono guanti, mascherine, ambiente sanificato, postazioni distanziate, gestione degli spazi comuni, ed altro ancora.
Da segnalare, poi, sono le norme di recente introduzione, ovvero quella di cui all’articolo 42 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto Cura Italia”), che ha previsto la copertura INAIL per gli assicurati che contraggono un’infezione da coronavirus “in occasione di lavoro”, nonché la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, con cui l’Inail ha parificato le malattie infettive e parassitarie con i casi di infezione da covid-19.
Ne discendono, sotto il profilo della responsabilità penale, gravi conseguenze a carico del datore di lavoro che non dimostri di aver adottato le misure necessarie e idonee a prevenirne il rischio di contagio da Covid 19 nell’ambiente di lavoro: nello specifico, ove non abbia diligentemente osservato le misure antinfortunistiche da cui possa essere derivata una infezione-malattia del lavoratore, può rispondere del reato di lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590 c.p. o addirittura di omicidio colposo ex art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita anche la morte del dipendente, aggravati dalla la violazione delle norme antinfortunistiche.
Le lesioni colpose e l’omicidio colposo, si badi, sono incluse anche nel novero delle figure di reato che possono dare luogo a responsabilità penale-amministrativa dell’ente ex D. L.vo 231/2001 con tutte le conseguenze di legge per l’ente stesso.
Accanto a queste due più gravi ipotesi delittuose, ve ne sono altre di natura contravvenzionale punite con l'ammenda e/o l'arresto che derivano dalla mera inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 , a prescindere dal verificarsi o meno di eventuali infortuni-contagi.
A queste si sommano quelle derivanti dall’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone alle imprese, le cui attività non sono state sospese per Covid 19, di rispettare >.
Appare pleonastico aggiungere che le norme antinfortunistiche, sono dettate a tutela non solo dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che vengono a trovarsi in azienda indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro.
Risulta, altresì, conseguenziale che ove il datore di lavoro non sia in grado di garantire ai lavoratori un livello di sicurezza adeguato nel sito dove si svolge l’attività d’impresa è tenuto alla chiusura dell’azienda o alla sospensione delle attività non messe in sicurezza.

Fissati gli obblighi normativamente posti a carico del datore di lavoro, risulta però evidente come non sia certamente agevole per il dipendente dimostrare che il contagio da Covid 19 sia avvenuto nell’ambito dell’attività lavorativa, considerato che “il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici varia fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni”, senza contare che in alcuni soggetti i sintomi potrebbero addirittura non presentarsi del tutto. Questo ampio lasso temporale, entro il quale il contagio può manifestarsi, lascerebbe più che ragionevoli dubbi sul luogo, modalità e/o occasioni - diverse dal luogo di lavoro - in cui il dipendente potrebbe in astratto, aver contratto il virus. A titolo di esempio, non esaustivo, si pensi a tutti i luoghi che il dipendente avrebbe potuto frequentare nei giorni precedenti la manifestazioni della malattia: farmacia, supermercati, stretti congiunti, ed altri luoghi ancora non sottoposti a chiusura durante il lockdown nazionale.
Tanto pone a carico del dipendente, su cui grava l’onere della prova, di dimostrare che il contagio sia avvenuto solo ed esclusivamente sul luogo del lavoro: un’alea davvero intrisa di insormontabili difficoltà processuali e probatorie!
Ad oggi, una recente applicazione giurisprudenziale si rinviene nella decisione della Cour d’Appel de Versailles per la nota sospensione inflitta al colosso commerciale AMAZON.
Nello specifico, la Corte accertava che il datore di lavoro non aveva valutato tutti i rischi psico-sociali connessi alla pandemia, né aveva riorganizzato le modalità di lavoro con delle misure appropriate al fine di preve**re il contagio, e per l'effetto statuiva che la valutazione del rischio, adattata al contesto di una pandemia, avrebbe dovuto essere effettuata di concerto con i dipendenti, in particolare i membri di ogni rappresentanza sindacale presente negli stabilimenti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali centrali (Cour d’appel de Versailles, 24-avril-2020).
Pertanto, prima di iniziare le attività produttive, è buona norma per il datore di lavoro procedere ad aggiornare – anche in assenza di un obbligo - il documento di valutazione dei rischi al cospetto di un rischio nuovo e sconosciuto qual è il Covid 19 - rispetto a quelli originariamente già previsti e contenuti nel DVR.
In questo modo, sarà più agevole per l’imprenditore dimostrare di avere adottato ogni cautela necessaria per impedire il verificarsi del danno-contagio ai danni del dipendente e/o di terzi che dovessero avere contatti con l’ambito lavorativo.

Angelo Pignatelli

06/05/2020

PROTOCOLLO SANITARIO – LINEE GUIDA ANTICOVID 19 – FASE 2

Premessa

Il presente protocollo di sicurezza viene adottato in ottemperanza della normativa nazionale e regionale vigente per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro a cui devono necessariamente uniformarsi collaboratori e utenti dello stesso onde consentire che lo Studio professionale resti un luogo sicuro.
Per mantenere questa condizione, i comportamenti del Titolare, dei Collaboratori, del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo di cui il Titolare è responsabile per l’attuazione e l’osservanza delle norme igienico/sanitarie sotto riportate.

Informazione

Lo Studio Professionale, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i Collaboratori, Dipendenti, Clienti e chiunque entri nei propri locali, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili apposite linee guida informative.
Tali informazioni riguardano:
• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (>37.5° C), tosse, difficoltà respiratorie e di chiamare il medico di famiglia, oltre ad avvisare l’autorità sanitaria territorialmente competente;
• Obbligo di non entrare o permanere nello Studio e/o darne comunicazione tempestiva al titolare in caso di presenza sintomi influenzali durante l’attività lavorativa, tenendo un’adeguata distanza (oltre un metro e 50 cm) dagli altri collaboratori presenti o di comunicare la provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive nei 14 g. precedenti, e in tutti gli altri casi in cui i provvedimenti delle Autorità impongono di avvisare il medico e di restare a casa;
• Obbligo di rispettare le disposizioni delle Autorità e dei protocolli applicativi in tema di accesso, spostamenti, distanza di sicurezza, utilizzo di strumenti di protezione individuale e corretta prassi igienica;

Informazione Preventiva

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo lo Studio si impegna a portare a conoscenza dei Collaboratori, del personale, degli assistiti e di tutti coloro che si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso in Studio una specifica nota, trasmessa anche eventualmente con mezzi informatici, contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo ed informazioni necessarie per la tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti nello Studio.
Informazione all’entrata
All’entrata verrà consegnata la nota informativa e con l’ingresso si attesta di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.
All’entrata verrà affisso il protocollo contenente le comunicazioni necessarie per regolamentare l’accesso in Studio.


Sanificazione e areazione ambienti di lavoro

Lo Studio legale garantisce la sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 27 febbraio 2020 – espressamente richiamata nel protocollo nazionale – nelle ipotesi in cui un caso conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali dello studio.
Lo Studio assicura, in ogni caso, che la sanificazione verrà effettuata nel rispetto della periodicità prevista dalle norme di settore. Lo studio legale si impegna in particolare a garantire : la pulizia di oggetti e superfici con l’utilizzo di disinfettanti a base di cloro o alcool; garanzia di igienizzazione e pulizia ambientale con cadenza quotidiana; garanzia di pulizia dei filtri presenti negli ambienti di ventilazione e/o riscaldamenti; garanzia di adeguata e continua areazione naturale ricambio di aria degli ambienti di lavoro;

Dispositivi igienici e di protezione individuale

Lo Studio legale si impegna a garantire la disponibilità di guanti usa e getta, di mascherine e di dispenser contenente soluzioni disinfettanti a base di alcool delle mani e di tutti i dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, o comunque previsti dalla normativa in materia. Detti materiali potranno eventualmente essere sostituiti e/o integrati a cura della segreteria, che custodirà detti presidi su incarico del titolare dello Studio

Accesso allo studio dei collaboratori

I dipendenti e i collaboratori non possono fare ingresso o permanere nello Studio se, anche successivamente all’ingresso, si rendano conto che sussistono situazioni di pericolo (febbre, sintomi influenzali, tosse, provenienza da zone a rischio di contagio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti).
I collaboratori e i dipendenti si impegnano quindi a sottoporsi in autonomia al controllo della temperatura corporea prima di recarsi allo Studio per verificare che non sussista uno stato febbrile che determini la loro impossibilità ad accedere allo Studio stesso.
All’interno dello Studio è preferibile che il titolare, dipendenti e collaboratori soggiornino uno per stanza. Ove ciò non fosse possibile, le scrivanie o le postazioni di lavoro debbono ve**re posizionate in modo tale da consentire a chi le occupa il rispetto della misura di sicurezza che prevede una distanza tra le persone di minimo 1,5 mt. Controllo della temperatura corporea prima di recarsi allo Studio per verificare che non sussista uno stato febbrile che determini la loro impossibilità ad accedere allo Studio stesso.
Tutti i collaboratori e dipendenti, prima di accedere allo Studio dovranno essere muniti di mascherina, da indossare gettando i guanti di gomma utilizzati nel tragitto casa – studio, nell’apposito contenitore per raccolta indifferenziata che sarà posizionato all’ingresso munendosi di nuovi guanti messi a disposizione dallo studio. Prima di raggiungere la propria postazione di lavoro, in ogni caso, dovranno comunque aver cura di igienizzare le mani.
I dipendenti e i collaboratori hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37°) o altri sintomi influenzali, e di contattare il medico di famiglia o le strutture sanitarie.


Prima dell’inizio dell’attività lavorativa, Collaboratori e Dipendenti dovranno disinfettare la propria postazione e la strumentazione di lavoro con disinfettanti a base di alcool e cloro. E’ fatto obbligo per ciascuno Collaboratore dello studio di fare uso esclusivo dei propri strumenti di lavoro evitando cambi di postazione e scambi di strumenti di lavoro.

Durante l’orario di lavoro, dipendenti e collaboratori dello Studio dovranno aver cura di lavarsi frequentemente le mani o comunque utilizzare gel igienizzante, soprattutto quando accedano o soggiornino negli spazi e locali di uso comune; potranno evitare l’utilizzo della mascherina soltanto quando si trovino da soli in una stanza. La mascherina dovrà essere comunque tassativamente utilizzata durante il ricevimento dei clienti e/o lo scambio di informazioni tra uno o più collaboratori di studio.

Al momento dell’abbandono della propria postazione di lavoro prima di lasciare lo Studio, ciascuno dovrà avere cura di igienizzare, con appositi prodotti idonei, la scrivania, la sedia, il computer e relativa tastiera e mouse, il telefono e più in genere ogni materiale con cui è venuto in contatto durante le ore di lavoro.
È assicurata, con modalità da conve**re, la pulizia giornaliera dei locali dello Studio, con prodotti idonei al fine di permettere una efficace disinfezione e sanificazione. I locali dello studio dovranno essere puliti ed igienizzati almeno due volte al giorno, e precisamente all’inizio ed al termine della giornata lavorativa.


Modalità di accesso di clienti e di terzi soggetti allo studio

Lo Studio si impegna a comunicare le procedure di ingresso e/o di ricezione anticipatamente ai clienti e a soggetti terzi in modalità telefonica e/o informatica. Laddove non fosse stato possibile verrà consegnata, comunque, prima dell’ingresso, una informativa e/o linea guida scritta contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi dello studio professionale.
La segreteria deve invitare i Clienti, al momento della fissazione degli appuntamenti, a verificare preliminarmente l’assenza di situazioni di pericolo contagio (febbre, tosse, sintomi influenzali, etc.) e nel caso a disdire l’appuntamento fissato.
Dovrà curare di non far accedere allo Studio i Clienti sprovvisti di mascherina agevolandone prontamente l’ingresso fornendo agli stessi i guanti usa e getta e la mascherina forniti loro all’esterno dell’ingresso dello Studio. La mascherina ed i guanti forniti dovranno essere indossati per tutto il tempo in cui si tratterranno all’interno dello Studio.
Eventuali terze persone che dovessero presentarsi all’ingresso e che non abbiano un appuntamento con il titolare in relazione a pratiche in essere o per altre esigenze, dovranno sempre bussare e attendere sul pianerottolo antistante l’ingresso, senza poter accedere ai locali dello Studio.
Il personale che provvederà ad accogliere i Clienti, o comunque coloro che si presenteranno all’ingresso, dovranno indossare la mascherina e mantenersi a distanza di sicurezza non inferiore a 1,5 m..
I clienti saranno preavvisati, all’atto della fissazione dell’appuntamento, del fatto che l’accesso allo Studio sarà autorizzato e concesso unicamente qualora essi dichiarino l’inesistenza di sintomi personali di pericolo. L’accesso è comunque consentito ad una sola persona per incontro, debitamente munita di mascherina, e quindi invitati a tenere in conto tali essenziali indicazioni. Ogni eventuale accompagnatore che non è necessario alla consultazione sarà gentilmente pregato di rimanere al di fuori dello Studio.
I clienti, una volta avuto accesso allo Studio, dovranno mantenersi nella sala d’attesa a distanza di sicurezza di 1,5 m. e dovranno accomodarsi seduti, evitando di muoversi all’interno del locale, sino a che non saranno accompagnati, sempre mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza di 1,5 m., nella stanza ove l’appuntamento avrà luogo.
Il ricevimento dei clienti dovrà essere organizzato in modo tale che non si verifichi la compresenza in sala d’attesa di più di due persone, avendo cura, in ogni caso, che le stesse prendano posto mantenendo tra di loro la distanza di sicurezza di almeno 1,5 m..
Al termine dell’appuntamento, prima di lasciare lo Studio, i clienti potranno gettare i guanti utilizzati nell’apposito cestino per la raccolta indifferenziata posizionato all’ingresso.
Lo Studio darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente protocollo per quanto di interesse. Tale informazione avverrà con una nota informativa. Laddove possibile ne anticiperà il contenuto rispetto all’arrivo presso la sede dello Studio. La nota informativa, che avrà il medesimo contenuto di quella consegnata o, comunque, resa disponibile all’ingresso dello Studio, e con l’ingresso, si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.

Precauzioni igieniche personali

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. In tutti i locali igienici è esposto un depliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della pulizia ponendo a disposizione gel igienizzante. Lo Studio ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel.

Spostamenti – Riunioni – Eventi Interni e Formazione

Qualora ci si debba recare all’esterno, o negli Uffici Pubblici, dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:
- Utilizzare mascherina e guanti usa e getta;
- nel caso in cui occorra togliere i guanti, utilizzare il gel igienizzante o lavare spesso le mani;
- evitare luoghi affollati e tenersi lontani da eventuali assembramenti di persone;
- non utilizzare ascensori;
- evitare contatti con altre persone, abbracci e strette di mano, mantenendo sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1,5 m., con particolare attenzione nel caso di soste in fila.
Lo Studio si impegna a favorire le riunioni a distanza. Solo nei casi di estrema urgenza ed indifferibilità, possano essere tenute riunioni in presenza, da contingentare sia nel numero dei partecipanti strettamente necessari sia nella durata. In ogni caso, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro e mezzo e una adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente autorizzata dal Titolare.

Gestione di una persona sintomatica

Nel caso in cui una persona presente in Studio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. Lo Studio procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID- 19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Lo Studio collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

COVID-19, RIPRENDE L'ATTIVITA' DI ASPORTORIPRENDE LA MOBILITA' URBANA.FIDUCIA NEI CITTADINI E NEL LORO SENSO DI RESPONSA...
02/05/2020

COVID-19, RIPRENDE L'ATTIVITA' DI ASPORTO
RIPRENDE LA MOBILITA' URBANA.
FIDUCIA NEI CITTADINI E NEL LORO SENSO DI RESPONSABILITÀ

🔴 : come comunicato nell'ultima ordinanza, si è svolto questa mattina l'incontro di merito con la task force e i rappresentanti delle Camere di Commercio della Campania - presenti Ciro Fiola (Napoli), Andrea Prete (Salerno), Tommaso de Simone (Caserta), Oreste La Stella (Avellino), Antonio Campese (Benevento) - per affrontare la questione della vendita con asporto.
Si è decisa la riapertura all'attività dell'asporto sulla base di queste norme:
1) Il servizio viene svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online;
2) il banco vendita sarà posto all'ingresso dell'esercizio commerciale;
3) i gestori sono responsabili del distanziamento sociale e anche di quello di eventuali riders per il delivery;
4) è assolutamente obbligatorio l'uso da parte del personale di mascherine e guanti;
5) il mancato rispetto delle norme comporterà la chiusura per una settimana del locale.

È un atto di fiducia sul senso di responsabilità di tutti. Rimane l'obbligo per ognuno di contribuire alla non diffusione dell'epidemia. Si farà alla fine della prossima settimana una verifica. Eventuali comportamenti errati porterebbero alla revoca di queste decisioni.

- Si è deciso inoltre, anche in conseguenza delle decisioni di questa mattina, di eliminare le fasce orarie in cui era consentita l'uscita dei cittadini. Rimane in vigore la fascia oraria tra le 6 e le 8,30 del mattino che viene riservata a quanti intendono svolgere attività sportiva anche con corsa veloce e senza mascherina (jogging), rispettando comunque il distanziamento sociale.

- Si ribadisce per quanto riguarda la nautica, che sono consentite le attività di manutenzione e rimessaggio e anche la consegna delle imbarcazioni.

- Per quanto riguarda il Napoli Calcio, è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purché vengano garantite pienamente tutte l’esigenza di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell'attività già da lunedì.

dr. Antonio Alfieri c/o Studio Alfieri - Savio in Marigliano

LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA SUI TERMINI ENTRO I QUALI UNA S.P.A. PUO' SPORGERE QUERELACassazione Penale Sez. 2 Num. 11025...
25/04/2020

LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA SUI TERMINI ENTRO I QUALI UNA S.P.A. PUO' SPORGERE QUERELA

Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11025/2020 Ud. 12.11.2019 dep. 1.04.2020

Il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l’amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi sul punto.

avv. Vincenzo Miele

LA MOLTITUDINE DI PERSONE, INTESA QUALE “PLURALITA’ INDETERMINATA”, RAPPRESENTA IL CONNOTATO QUALIFICANTE DEL DELITTO DI...
24/04/2020

LA MOLTITUDINE DI PERSONE, INTESA QUALE “PLURALITA’ INDETERMINATA”, RAPPRESENTA IL CONNOTATO QUALIFICANTE DEL DELITTO DI EPIDEMIA EX ART. 438 C.P. SECONDO L’INTERPRETAZIONE EURISTICA DELLA SUPREMA CORTE.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-10-2019) 26-11-2019, n. 48014

La pronuncia in commento riguarda il caso di una persona che nonostante fosse consapevolmente affetto da HIV intratteneva rapporti sessuali non protetti trasmettendo il virus a numerose donne. Il giudizio di I° si concludeva con la condanna per i vari episodi di lesioni aggravate e con l’assoluzione per il delitto di epidemia, sentenza confermata dalla Corte di Assise di Appello rispetto a tale ultima fattispecie delittuosa. Avverso la decisione assolutoria ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale deducendo un difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di merito ometteva di considerare la vicenda come ossia una aggregazione di casi collegati tra loro sotto il profilo spazio-temporale e pertanto qualificabile come epidemia.

I Supremi giudici pur non condividendo l’assunto della Corte di merito secondo cui non si verteva in termini di diffusione rilevante secondo l’accezione normativa per l’assenza di germi patogeni in capo all'autore segnato da separazione fisica tra l'oggetto, quel che viene diffuso, e il soggetto, ossia chi diffonde, atteso che dettato normativo non stabilisce le modalità di diffusione, ma la capacità di causare un epidemia, giungevano alle medesime conclusioni, attraverso un iter logico-argomentativo diverso.

Ed infatti, partendo dal presupposto che l’art. 438 c.p. non esclude che una diffusione possa aversi pur quando l'agente sia esso stesso il vettore dei germi patogeni, i giudici di legittimità, mutuando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Civili in materia (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899-92) osservavano che nel caso di specie mancava l’elemento tipico del delitto di epidemia, rappresentato dalla diffusività incontrollabile all'interno di un numero rilevante di soggetti e quindi per una malattia contagiosa dal rapido sviluppo ed autonomo entro un numero indeterminato di soggetti e per una durata cronologicamente limitata. Con specifico riguardo a tale aspetto numerico-temporale i giudici di legittimità non potevano esimersi dal constatare che l'imputato contagiò un numero di persone, per quanto cospicuo, certamente non ingente ed in un arco temporale di ben nove anni.

La Suprema Corte, giungeva a tali conclusioni analizzando altresì la circostanza che nell’ampio arco temporale in cui si verificava il contagio, un cospicuo numero di donne che consumarono rapporti sessuali non protetti con l'imputato non furono infettate, dato, quest’ultimo, che nel caso di specie contribuiva a snaturare il connotato qualificante

della fattispecie in termini di reato di pericolo concreto per l'incolumità pubblica, ossia la facile trasmissibilità della malattia ad una cerchia ancora più ampia di persone.

Pertanto, secondo tale interpretazione giurisprudenziale, il connotato essenziale qualificante la fattispecie di epidemia è rappresentato dalla diffusione cosciente e volontaria - anche in termini rappresentativi-volitivi (id est: dolo eventuale) - di germi patogeni finalizzata al contagio di una moltitudine di persone intesa quale “pluralità indeterminata”, a prescindere dalle modalità di diffusione e quindi anche attraverso un contatto diretto allorquando l'agente sia esso stesso il vettore della patogenesi.

Avv. Pasquale Gatta

PER LA CASSAZIONE NON E' REATO COLTIVARE IN CASA PIANTINE DI CANNABIS, MA SOLO SE DESTINATE ALL'USO PERSONALE.Cassazione...
21/04/2020

PER LA CASSAZIONE NON E' REATO COLTIVARE IN CASA PIANTINE DI CANNABIS, MA SOLO SE DESTINATE ALL'USO PERSONALE.

Cassazione Penale Sezioni Unite sent. n. 12348 del 16.04.2020 (ud. 19.12.2019).

Il Gup del Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato, tra gli altri reati in contestazione, un soggetto per il reato di cui all’art. 73 comma 5 Dpr 309/90 per aver coltivato, per farne commercio, due piante di ma*****na dell’altezza di 1 metro. La sentenza confermata in parte dalla Corte di Appello partenopea, induceva l’imputato a ricorrere per Cassazione, con il patrocinio del proprio difensore, in virtù dell’erronea applicazione dell’art. 73 comma V del DPR 309/90, in quanto l’offensività della condotta sarebbe stata affermata dalla Corte di Appello senza un effettivo accertamento dell’idoneità delle piante a produrre un effetto drogante, non potendosi esso desumersi dalla sola presenza di ramificazioni, dato che il principio attivo era contenuto nelle infiorescenze.

Il ricorso veniva assegnato alla IV Sezione della Corte di Cassazione, la quale ravvisando un contrasto giurisprudenziale sul punto, con ordinanza n. 35436 del 2 agosto 2019, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Unite affinché stabilissero >.

A tale contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite penali, in data 19 dicembre 2019 spiegavano il presente principio di diritto, secondo il quale “ … il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche, utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore>>.

Se è pur vero che il principio di diritto sancito dai Giudici Ermellini propende per l’esclusione della rilevanza penale nelle condotte di coloro che coltivano, seppur in maniera rudimentale ed in misura ridotta, piante di cannabis per uso personale, nella lettura della motivazione deposita il 16 aprile 2020, si evince l’applicabilità della sanzione amministrativa, prevista dall’art. 75 DPR 309/90, in relazione alla detenzione del prodotto ottenuto dalla coltivazione stessa.

In particolare, le sanzioni previste dall’articolo 75 Dpr 309/90 non si applicano alla “ coltivazione domestica destinata all’autoconsumo perché tale disposizione non si riferisce in nessun caso alla coltivazione, neanche a quella penalmente rilevante”. Nel caso in cui “la coltivazione domestica a fini di autoconsumo produca effettivamente una sostanza stupefacente dotata di efficacia drogante, le sanzioni amministrative potranno essere applicate al soggetto agente considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata a uso personale”.

La Corte, giunge quindi a ritenere che “devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo, per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanze stupefacente per mancanza di offensività in concreto”, mentre “la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo”. Quanto, invece, alla coltivazione penalmente illecita, restano applicabili sia il principio di non punibilità della tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., laddove ne ricorrano i presupposti, sia la lieve entità di cui all’art. 73 testo unico sulle droghe.

Avv. Vincenzo Carminetti

Indirizzo

Via A. De Gasperi, 1
Roccarainola
80030

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