21/05/2025
Eclatante vittoria per gli avv.ti Laudisi Angela Felicita e Laudisi Loredana in ambito di responsabilità medica
Il Tribunale di Avellino – con sentenza n° 778/2025 del 17.05.2025 - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa dalla sig.ra ******* - difesa dagli Avvocati Angela Felicita Laudisi e Loredana Laudisi- contro l’Azienda Ospedaliera *******, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvedeva:
1. accogliendo, per quanto di ragione, la domanda proposta, dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta Azienda Ospedaliera******* nella produzione dei danni subiti dall’attrice e, per l’effetto, condanna la medesima parte convenuta, Azienda Ospedaliera ********, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell’attrice ***********, a titolo di risarcimento danni, della somma di €369.420,50, oltre interessi legali, come indicato in parte motiva.
2. Condanna parte convenuta Azienda Ospedaliera *******, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell’attrice, delle spese di giudizio, che si liquidano in € *****per esborsi e €****** per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
La condanna dell’Azienda Ospedaliera ***** viene da una complessa vicenda clinica subita dall’attrice che si riporta :......in data 04/12/2018 veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera convenuta, sottoposta agli esami del caso, le veniva diagnosticata un’occlusione intestinale, per cui veniva disposto il ricovero presso la Chirurgia d’Urgenza, in data 05.12.2018 veniva sottoposta a nuova TC addome che dimostrava la presenza di un ascesso in sede ipogastrica in prossimità della pregressa anastomosi colon-rettale, per il che in data 06/12/2018 veniva sottoposta a drenaggio TC-guidato, esame che in data 17/12/2018 dimostrava una colonizzazione da “Escherichia Coli e Streptococcus Constellatus”, in pari data veniva sottoposta a colonscopia di controllo, a seguito di tale esame si programmava l’eventuale posizionamento dello stent e in data 21/12/2018 veniva dimessa; in data 31/12/2018, a causa della comparsa di forti dolori addominali con alvo nuovamente chiuso alle feci ed ai gas, veniva trasportata d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera ******, per occlusione intestinale e qui rimaneva sino al 03/01/2019 quando, dopo essere stata sottoposta a dilatazione endoscopica “...con palloncino CRE fino ad un diametro di 12 mm..” per “ stenosi chirurgica non superabile dallo strumento...” veniva trasferita in Chirurgia d’Urgenza, in data 08/01/2019, veniva nuovamente sottoposta a tentativo di dilatazione endoscopica con palloncino, veniva informata della necessità di dover essere sottoposta ad intervento chirurgico in urgenza di resezione intestinale con confezionamento di nuova stomia, intervento che, tuttavia, non veniva effettuato ma quotidianamente rinviato; le condizioni cliniche andavano progressivamente peggiorando, con comparsa di un quadro di sepsi (oliguria, ipotensione,febbre), fino a quando, in data 11/01/2019, i familiari chiedevano la dimissione volontaria ed a mezzo di ambulanza privata la trasportavano presso il Pronto Soccorso “**** di Roma, ove veniva sottoposta nelle prime ore del 12/01 ad intervento chirurgico urgente ed indifferibile di “...laparatomia esplorativa + viscerolisi + toilette della cavità peritoneale + chiusura temporanea della parete addominale con Ab- Thera con diagnosi operatoria di peritonite con mesenterite necrotizzante..”, a distanza di 24 ore a second look chirurgico e in data 16/01/2019 a un terzo intervento chirurgico ed in data 30/01/2019 veniva dimessa. L’attrice, quindi, soggiungeva: di essere attualmente portatrice di ileostomia alta con un output ileostomico importante, con conseguente difficoltà di assorbimento, malnutrizione, calo ponderale e disidratazione, tali disturbi avevano profondamente modificato il suo stato di salute fisico e mentale ed alterato la qualità di vita con restrizioni nelle comuni attività quotidiane e sociali e ripercussioni gravi anche sui suoi familiari conviventi, essendo stata anche dichiarata portatrice di handicap grave ed “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età...100%”,; quindi deduceva l’esistenza del diritto ad ottenere il risarcimento dei gravi danni patiti a causa e a seguito dell’evento, emergendo dalla ricostruzione dei fatti nonché dalla documentazione medica evidenti profili di responsabilità a carico della Azienda Ospedaliera ***** e, di conseguenza, sussistesse l’obbligo di provvedere al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all’evento dannoso, essendo stato, nel periodo del ricovero dal 04.12.2018 al 21.12.2018 e successivamente del ricovero dal 31.12.2018 all’11.01.2019 presso l’Ospedale di *****, l’operato dei sanitari superficiale e caratterizzato da elementi di imprudenza, imperizia e negligenza per tutti i motivi spiegati nella riportata C.t.p.le argomentazioni tecniche offerte a mezzo dell’allegata Ctp confermate dall’istruttoria tecnica d’ufficio, espletata nel corso della presente causa. Possono dirsi, difatti, emersi concreti elementi atti a consentire di dedurre che lo stato settico diagnosticato alla ******* e le ulteriori cure effettuate presso il******* di Roma fossero da ricondurre alle ravvisate censure nella gestione del caso presso l’Azienda Ospedaliera ****** e quindi all’evento perforativo che impose l’intervento chirurgico laparotomico in data 11.1.19, ovvero ed in altri termini, che la perforazione fosse conseguente alle manovre endoscopiche e quindi di una lesione iatrogena post-dilatazione endoscopica, causata durante il ricovero ad *****, cosicché vi è la prova della negligenza dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta.