STUDIO LEGALE LAUDISI

STUDIO LEGALE LAUDISI Avv. Angela Felicita Laudisi
Avv. Loredana Laudisi CIVILE/PENALE/LAVORO/PREVIDENZA/RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ MEDICA

17/11/2025

Il 12 novembre La Commissione Giustizia della Camera approva un emendamento bipartisan che ridefinisce il reato di violenza sessuale, introducendo il consenso libero e attuale come elemento centrale, adeguando l'Italia alla Convenzione di Istanbul.

L’intento è evidente: superare una visione della violenza sessuale basata solo su costrizione fisica o minaccia, per puntare sull’idea che ciò che conta è la libera partecipazione della persona coinvolta. Il soggetto deve aver manifestato un libero e attuale consenso.

La riforma chiarisce che il consenso deve essere:
• esplicito e volontario: non presunto o dedotto da comportamenti ambigui;
• attuale: il consenso deve esistere durante tutto il rapporto sessuale dall’inizio alla fine, ed è revocabile in ogni momento;
• libero: privo di coercizione, intimidazione, manipolazione o incapacità di intendere e volere.
Inserendo il consenso quale elemento centrale, lo Stato riconosce il diritto inviolabile di ogni persona a decidere sul proprio corpo.

«Prima della riforma, era la vittima a dover provare la costrizione e cioè che l’atto sessuale era stato compiuto con violenza, minaccia o abuso di autorità; cioè, la vittima doveva dimostrare di aver detto “no”, di aver opposto resistenza all’aggressore, prova difficile da dare. Adesso, invece, basta l’assenza di consenso esplicito, libero e attuale, della vittima a configurare il reato

21/05/2025

Eclatante vittoria per gli avv.ti Laudisi Angela Felicita e Laudisi Loredana in ambito di responsabilità medica

Il Tribunale di Avellino – con sentenza n° 778/2025 del 17.05.2025 - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa dalla sig.ra ******* - difesa dagli Avvocati Angela Felicita Laudisi e Loredana Laudisi- contro l’Azienda Ospedaliera *******, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvedeva:
1. accogliendo, per quanto di ragione, la domanda proposta, dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta Azienda Ospedaliera******* nella produzione dei danni subiti dall’attrice e, per l’effetto, condanna la medesima parte convenuta, Azienda Ospedaliera ********, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell’attrice ***********, a titolo di risarcimento danni, della somma di €369.420,50, oltre interessi legali, come indicato in parte motiva.
2. Condanna parte convenuta Azienda Ospedaliera *******, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell’attrice, delle spese di giudizio, che si liquidano in € *****per esborsi e €****** per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
La condanna dell’Azienda Ospedaliera ***** viene da una complessa vicenda clinica subita dall’attrice che si riporta :......in data 04/12/2018 veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera convenuta, sottoposta agli esami del caso, le veniva diagnosticata un’occlusione intestinale, per cui veniva disposto il ricovero presso la Chirurgia d’Urgenza, in data 05.12.2018 veniva sottoposta a nuova TC addome che dimostrava la presenza di un ascesso in sede ipogastrica in prossimità della pregressa anastomosi colon-rettale, per il che in data 06/12/2018 veniva sottoposta a drenaggio TC-guidato, esame che in data 17/12/2018 dimostrava una colonizzazione da “Escherichia Coli e Streptococcus Constellatus”, in pari data veniva sottoposta a colonscopia di controllo, a seguito di tale esame si programmava l’eventuale posizionamento dello stent e in data 21/12/2018 veniva dimessa; in data 31/12/2018, a causa della comparsa di forti dolori addominali con alvo nuovamente chiuso alle feci ed ai gas, veniva trasportata d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera ******, per occlusione intestinale e qui rimaneva sino al 03/01/2019 quando, dopo essere stata sottoposta a dilatazione endoscopica “...con palloncino CRE fino ad un diametro di 12 mm..” per “ stenosi chirurgica non superabile dallo strumento...” veniva trasferita in Chirurgia d’Urgenza, in data 08/01/2019, veniva nuovamente sottoposta a tentativo di dilatazione endoscopica con palloncino, veniva informata della necessità di dover essere sottoposta ad intervento chirurgico in urgenza di resezione intestinale con confezionamento di nuova stomia, intervento che, tuttavia, non veniva effettuato ma quotidianamente rinviato; le condizioni cliniche andavano progressivamente peggiorando, con comparsa di un quadro di sepsi (oliguria, ipotensione,febbre), fino a quando, in data 11/01/2019, i familiari chiedevano la dimissione volontaria ed a mezzo di ambulanza privata la trasportavano presso il Pronto Soccorso “**** di Roma, ove veniva sottoposta nelle prime ore del 12/01 ad intervento chirurgico urgente ed indifferibile di “...laparatomia esplorativa + viscerolisi + toilette della cavità peritoneale + chiusura temporanea della parete addominale con Ab- Thera con diagnosi operatoria di peritonite con mesenterite necrotizzante..”, a distanza di 24 ore a second look chirurgico e in data 16/01/2019 a un terzo intervento chirurgico ed in data 30/01/2019 veniva dimessa. L’attrice, quindi, soggiungeva: di essere attualmente portatrice di ileostomia alta con un output ileostomico importante, con conseguente difficoltà di assorbimento, malnutrizione, calo ponderale e disidratazione, tali disturbi avevano profondamente modificato il suo stato di salute fisico e mentale ed alterato la qualità di vita con restrizioni nelle comuni attività quotidiane e sociali e ripercussioni gravi anche sui suoi familiari conviventi, essendo stata anche dichiarata portatrice di handicap grave ed “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età...100%”,; quindi deduceva l’esistenza del diritto ad ottenere il risarcimento dei gravi danni patiti a causa e a seguito dell’evento, emergendo dalla ricostruzione dei fatti nonché dalla documentazione medica evidenti profili di responsabilità a carico della Azienda Ospedaliera ***** e, di conseguenza, sussistesse l’obbligo di provvedere al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all’evento dannoso, essendo stato, nel periodo del ricovero dal 04.12.2018 al 21.12.2018 e successivamente del ricovero dal 31.12.2018 all’11.01.2019 presso l’Ospedale di *****, l’operato dei sanitari superficiale e caratterizzato da elementi di imprudenza, imperizia e negligenza per tutti i motivi spiegati nella riportata C.t.p.le argomentazioni tecniche offerte a mezzo dell’allegata Ctp confermate dall’istruttoria tecnica d’ufficio, espletata nel corso della presente causa. Possono dirsi, difatti, emersi concreti elementi atti a consentire di dedurre che lo stato settico diagnosticato alla ******* e le ulteriori cure effettuate presso il******* di Roma fossero da ricondurre alle ravvisate censure nella gestione del caso presso l’Azienda Ospedaliera ****** e quindi all’evento perforativo che impose l’intervento chirurgico laparotomico in data 11.1.19, ovvero ed in altri termini, che la perforazione fosse conseguente alle manovre endoscopiche e quindi di una lesione iatrogena post-dilatazione endoscopica, causata durante il ricovero ad *****, cosicché vi è la prova della negligenza dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta.

04/08/2022
Registro pubblico delle opposizioni:a partire da oggi 27 luglio, gli utenti possono chiedere gratuitamente l’iscrizione ...
27/07/2022

Registro pubblico delle opposizioni:
a partire da oggi 27 luglio, gli utenti possono chiedere gratuitamente l’iscrizione al Registro per non ricevere più telefonate indesiderate sul proprio numero di telefono mobile oltre che fisso. Si può fare richiesta tramite web, compilando il modulo elettronico alla pagina www.registrodelleopposizioni.it; tramite telefono, chiamando il numero verde 800 265 265; tramite email, inviando l'apposito Modulo all'indirizzo [email protected]; oppure tramite raccomandata

Onde bloccare i Call center occorre tener presente che la mancata iscrizione fa invece valere il principio del silenzio-assenso...

02/07/2022

𝐈𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐮ò 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐢 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

Lo ha stabilito la Cassazione che, in una recente ordinanza (la n. 23405/2022), ha annullato, senza rinvio, la sentenza di condanna emessa nei confronti di un professionista, per essersi rifiutato di adempiere all'ordine del giudice civile, di restituire la documentazione del proprio cliente.
La decisione trae spunto da una vicenda che vedeva coinvolti il consulente fiscale di una società ed alcuni soci della stessa, i quali avevano smesso di pagare le fatture emesse dal medesimo consulente. Quest'ultimo, aveva sollecitato i propri clienti a ritirare presso il proprio studio tutta la documentazione contabile, inserendo, nella missiva, come poscritto, la locuzione "è inutile che veniate se non avete pagato tutte le fatture".
I soci si erano così rivolti al giudice in via d'urgenza, ottenendo un'ordinanza ex art. 700 c.p.c., contenente l'ordine di restituzione di tutta la documentazione contabile e fiscale inerente la gestione della società.
Il consulente non ottemperava all'ordine e, per tale motivo, veniva rinviato a giudizio per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ex art. 388, co. 2, c.p. e condannato sia in primo che in secondo grado di giudizio.
A fondamento di entrambi le decisioni, la convinzione che, ai fini dell'acquisizione dei documenti, fosse indispensabile la collaborazione del professionista e che, dunque, l'obbligo imposto dal giudice ex art. 700 c.p.c., fosse coattivamente ineseguibile.
Secondo la Cassazione, invece, da un lato, il fatto che il consulente avesse di sua iniziativa sollecitato i soci al ritiro di tutta la documentazione contabile in suo possesso, rendeva ultroneo il ricorso al giudice ex art. 700, c.p.c., perché i querelanti avrebbero potuto recarsi in qualsiasi momento presso di lui per riavere indietro tutta la documentazione che li riguardava.
In secondo luogo, l'inottemperanza all'ordine di restituzione, andava qualificata come semplice inattività perseguibile con sanzioni di carattere civilistico e non come comportamento rilevante ai sensi del co. 2, dell'art. 388, c.p..
Sul punto, la Corte ha riaffermato il consolidato principio secondo cui per integrare il reato di cui all'art. 388, co. 2, c.p., non basta un mero comportamento omissivo, ma si richiede un comportamento attivo che sia volto a frustrare, o quanto meno a rendere difficile, l'esecuzione del provvedimento giudiziale.
Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti previsti dall'art. 388, co. 2, c.p., non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, perché richiede la necessaria collaborazione dell'obbligato: infatti, l'interesse tutelato dall'art. 388, c.p., non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione.
Pertanto, ha concluso la Corte, il reato non è configurabile se le ragioni del querelante si fondano su un provvedimento alla cui inottemperanza è possibile rimediare, come nella fattispecie, con i normali mezzi previsti dal processo di esecuzione.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐢
https://www.retidigiustizia.it/leggi-e-diritto/il-professionista-puo-rifiutarsi-di-restituire-i-documenti-del-cliente-1
Paola Mastrantonio

08/01/2022

È quanto prevede l'ultimo decreto per l'accesso agli uffici giudiziari: esenti solo testimoni e parti del processo. «L’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento....

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA
11/11/2021

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

25/10/2021

La Cassazione civile chiarisce che, ove sia revocata l’originaria statuizione per la mancanza ab origine dei presupposti di legge, le somme vanno restituite integralmente (sentenza n. 28646/2021)

Il contributo dell'avv. Laudisi Loredana al progetto di Emanuela Sica sulla violenza di genere. www.delta3edizioni.com
11/05/2021

Il contributo dell'avv. Laudisi Loredana al progetto di Emanuela Sica sulla violenza di genere. www.delta3edizioni.com

10/11/2020

MOBBING
Si parla di mobbing in presenza di condotte vessatorie, reiterate e durature, individuali o collettive, rivolte nei confronti di un lavoratore ad opera di superiori gerarchici (mobbing verticale) e/o colleghi (mobbing orizzontale), oppure anche da parte di sottoposti nei confronti di un superiore (mobbing ascendente); in alcuni casi, si tratta di una precisa strategia finalizzata all’estromissione del lavoratore dall’azienda (cosiddetto bossing).
Secondo una recente sentenza del tribunale di Firenze si configura il mobbing orizzontale quando il datore di lavoro sia a conoscenza delle condotte dannose commesse a danno di un proprio dipendente e non adotta i provvedimenti idonei per la cessazione dell’illecito. Questo perché il Codice civile impone al datore di lavoro di tutelare la salute e l’integrità psicofisica dei propri dipendenti. Dunque, deve sorvegliare affinché nulla possa pregiudicare tale equilibrio. La mancata osservanza di tale dovere implica una responsabilità in capo all’azienda.

Bando contributo adeguamento DVR Codiv-19 per artigiani, commercianti e piccole aziende della provincia di Avellino
29/04/2020

Bando contributo adeguamento DVR Codiv-19 per artigiani, commercianti e piccole aziende della provincia di Avellino

La Confimprenditori di Avellino, concede un contributo agli artigiani, commercianti e piccole aziende della provincia di Avellino per le spese sostenute per l’adozione di misure di contrasto alla diffusione del coronavirus.

Indirizzo

Via S. Nicola N. 10
Rocca San Felice
83050

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:30
Martedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:30
Giovedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:30
Venerdì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:30

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