26/04/2021
Buoni fruttiferi postali serie Q e Q/P: attenzione ai rimborsi
Gli italiani, si sa, sono un popolo di risparmiatori; quasi tutti i nostri connazionali hanno, infatti, l’abitudine di mettere da parte un gruzzoletto da impiegare magari per spese future e straordinarie o anche solo per vedere incrementare il proprio capitale finanziario.
Lo strumento di risparmio di gran lunga preferito è, da sempre, il buono fruttifero postale.
In questo periodo, vanno a scadenza i buoni fruttiferi postali delle serie Q e Q/P; buoni trentennali, collocati sul mercato a partire dal 01 luglio 1986.
Titoli alla mano, quindi, numerosissimi italiani si stanno recando, in questi mesi, presso gli sportelli di tutto il Paese, per incassare i buoni serie Q e Q/P; giunto il momento del rimborso, però, l’amara sorpresa: poste riconosce, infatti, somme di gran lunga inferiori (anche nell’ordine delle migliaia di euro), rispetto a quelle attese dai risparmiatori ed indicate nella tabella dei rendimenti, collocata sul retro dei titoli.
Ciò – a parere della società – in perfetta ottemperanza alle disposizioni del decreto, che ha ritoccato al ribasso i tassi di interesse previsti per i buoni fruttiferi postali delle serie antecedenti alla Q (serie P, O).
La controversia nasce dal fatto che, in moltissimi casi, per l’emissione dei buoni serie Q, poste ha utilizzato i vecchi modelli cartacei delle serie precedenti (nella maggior parte dei casi, dei buoni serie P ed O) che, naturalmente, riportano i rendimenti delle corrispondenti serie, molto più remunerativi, rispetto a quelli modificati al ribasso dal decreto, per la serie Q; sui vecchi modelli, poste ha impresso due timbri, uno sul fronte – recante l’indicazione della nuova serie Q/P – l’altro sul retro, che modifica solo parzialmente i maggiori rendimenti incorporati nei titoli e relativi alle serie precedenti; in altri casi, invece, poste ha collocato buoni con modello cartaceo appartenente alla nuova serie Q, ma recanti sul retro, rendimenti molto più cospicui, rispetto a quelli fissati dal decreto.
Sia all’atto dell’acquisto, che al momento del rimborso, quindi, il risparmiatore fa affidamento su quanto è fisicamente riportato nella tabella dei rendimenti del buono e si reca presso lo sportello, con delle legittime aspettative, colpevolmente tradite.
Non tutto è perduto, però; il legittimo affidamento ingeneratosi nel risparmiatore, infatti, ha pieno diritto di essere tutelato.
E’ quanto stabilito dall’Arbitrato Bancario Finanziario (nel caso di specie, dal Collegio di Napoli), che, accogliendo il ricorso presentato da un risparmiatore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Villani, sulla scorta di tutto quanto precedentemente detto e nel solco tracciato da una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha riconosciuto il diritto del risparmiatore a vedersi corrispondere da poste i maggiori rendimenti indicati sui buoni fruttiferi serie Q/P in contestazione.
Il suggerimento è, quindi, di prestare particolare cautela ed attenzione, perché potreste avere diritto a dei rimborsi molto più cospicui; si ricorda che ogni iniziativa per il riconoscimento dei propri diritti può essere intrapresa anche dopo l’incasso dei buoni, nel limite temporale dei dieci anni.