Studio legale Avvocato Nicola Villani

Studio legale Avvocato Nicola Villani L'avvocato Nicola Villani, titolare dello studio, svolge la professione forense dal 2010, in ambito civilistico e tributaristico.

Lo studio legale ha sede in Rocca San Felice (AV), alla piazza San Felice n. 16. Titoli di formazione professionale post laurea dell’Avv. Villani:
1) Master in “Diritto Tributario”
2) Corso di formazione in “Diritto Tributario dell‘Impresa”
3) Corso di formazione per “Mediatore Civile Professionista”

17/05/2021

HAI RICEVUTO UNA CARTELLA DI PAGAMENTO E NON SAI COSA FARE ?
Prima di pagare, richiedi una consulenza ai nostri professionisti che verificheranno la legittimità delle somme pretese e degli interessi calcolati. Non sempre, infatti, le somme ascritte nelle cartelle esattoriali sono dovute; in altri casi, potrebbero esserci dei vizi formali e sostanziali che inficiano la validità della cartella ricevuta.

27/04/2021

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA'
Molto spesso si incorre in acquisti di prodotti difettosi, che funzionano male o che non rispondono all'uso dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato.
In tutti questi casi, il consumatore è portato a credere che nessun rimedio sia possibile.
Niente paura, a tutela del consumatore, infatti, vige la garanzia legale di conformità che consente la riparazione o la sostituzione del bene difettoso.
Richiedi una consulenza ai nostri professionisti per un'adeguata tutela e per evitare un ingiusto pregiudizio economico.

Buoni fruttiferi postali serie Q e Q/P: attenzione ai rimborsiGli italiani, si sa, sono un popolo di risparmiatori; quas...
26/04/2021

Buoni fruttiferi postali serie Q e Q/P: attenzione ai rimborsi

Gli italiani, si sa, sono un popolo di risparmiatori; quasi tutti i nostri connazionali hanno, infatti, l’abitudine di mettere da parte un gruzzoletto da impiegare magari per spese future e straordinarie o anche solo per vedere incrementare il proprio capitale finanziario.
Lo strumento di risparmio di gran lunga preferito è, da sempre, il buono fruttifero postale.
In questo periodo, vanno a scadenza i buoni fruttiferi postali delle serie Q e Q/P; buoni trentennali, collocati sul mercato a partire dal 01 luglio 1986.
Titoli alla mano, quindi, numerosissimi italiani si stanno recando, in questi mesi, presso gli sportelli di tutto il Paese, per incassare i buoni serie Q e Q/P; giunto il momento del rimborso, però, l’amara sorpresa: poste riconosce, infatti, somme di gran lunga inferiori (anche nell’ordine delle migliaia di euro), rispetto a quelle attese dai risparmiatori ed indicate nella tabella dei rendimenti, collocata sul retro dei titoli.
Ciò – a parere della società – in perfetta ottemperanza alle disposizioni del decreto, che ha ritoccato al ribasso i tassi di interesse previsti per i buoni fruttiferi postali delle serie antecedenti alla Q (serie P, O).
La controversia nasce dal fatto che, in moltissimi casi, per l’emissione dei buoni serie Q, poste ha utilizzato i vecchi modelli cartacei delle serie precedenti (nella maggior parte dei casi, dei buoni serie P ed O) che, naturalmente, riportano i rendimenti delle corrispondenti serie, molto più remunerativi, rispetto a quelli modificati al ribasso dal decreto, per la serie Q; sui vecchi modelli, poste ha impresso due timbri, uno sul fronte – recante l’indicazione della nuova serie Q/P – l’altro sul retro, che modifica solo parzialmente i maggiori rendimenti incorporati nei titoli e relativi alle serie precedenti; in altri casi, invece, poste ha collocato buoni con modello cartaceo appartenente alla nuova serie Q, ma recanti sul retro, rendimenti molto più cospicui, rispetto a quelli fissati dal decreto.
Sia all’atto dell’acquisto, che al momento del rimborso, quindi, il risparmiatore fa affidamento su quanto è fisicamente riportato nella tabella dei rendimenti del buono e si reca presso lo sportello, con delle legittime aspettative, colpevolmente tradite.
Non tutto è perduto, però; il legittimo affidamento ingeneratosi nel risparmiatore, infatti, ha pieno diritto di essere tutelato.
E’ quanto stabilito dall’Arbitrato Bancario Finanziario (nel caso di specie, dal Collegio di Napoli), che, accogliendo il ricorso presentato da un risparmiatore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Villani, sulla scorta di tutto quanto precedentemente detto e nel solco tracciato da una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha riconosciuto il diritto del risparmiatore a vedersi corrispondere da poste i maggiori rendimenti indicati sui buoni fruttiferi serie Q/P in contestazione.
Il suggerimento è, quindi, di prestare particolare cautela ed attenzione, perché potreste avere diritto a dei rimborsi molto più cospicui; si ricorda che ogni iniziativa per il riconoscimento dei propri diritti può essere intrapresa anche dopo l’incasso dei buoni, nel limite temporale dei dieci anni.

17/04/2021

CONSORZI DI BONIFICA: contributi non sempre legittimi.
I tuoi terreni ricadono all'interno del comprensorio di competenza di un Consorzio di Bonifica? Hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, in cui ti viene richiesto il pagamento di contributi consortili?
Prima di pagare, CONTATTACI per una consulenza.
Infatti, se fino a qualche mese fa, i proprietari di beni immobili, ricadenti nel comprensorio di un Consorzio, erano tenuti a versare sempre e comunque i contributi consortili, ora possono ti**re un sospiro di sollievo.
La Corte costituzionale (sent. 188/2018) ha, infatti, stabilito che nulla è dovuto dal contribuente, se le opere del Consorzio di Bonifica non apportano un beneficio reale e diretto al fondo gravato dal contributo.

07/04/2021

TRIBUTI LOCALI
Hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella esattoriale o un qualsiasi altro atto impositivo, con cui ti viene richiesto il pagamento di un tributo locale (IUC, IMU, TARSU, TARI, etc.)?
Prima di pagare, accertati che la pretesa fiscale sia legittima.
I crediti tributari locali, infatti, al pari di tutti gli altri diritti di credito, sono soggetti a PRESCRIZIONE, ossia si estinguono, se il diritto non viene esercitato, entro un determinato lasso di tempo.
In soccorso dei contribuenti, poi, interviene un altro fondamentale istituto: la DECADENZA. Se, infatti, l'Ente Impositore e/o l'Agente della riscossione non pongono in essere gli atti del procedimento, entro termini ben precisi, perdono il loro potere di accertamento e di riscossione del tributo.
CONTATTACI ed i nostri professionisti sapranno trovare la migliore soluzione al tuo caso.

Si precisa che i buoni postali, oggetto di contenzioso, sono quelli della serie Q e della serie Q/P, emessi dal 1986 al ...
29/03/2021

Si precisa che i buoni postali, oggetto di contenzioso, sono quelli della serie Q e della serie Q/P, emessi dal 1986 al 1995

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento dello studio legale avv. Nicola Villani di Rocca San Felice: "Gli italiani, si sa, sono un popolo di risparmiatori; quasi tutti i nostri connazionali hanno, infatti, l’abitudine di mettere da parte un

29/03/2021

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento dello studio legale avv. Nicola Villani di Rocca San Felice: "Gli italiani, si sa, sono un popolo di risparmiatori; quasi tutti i nostri connazionali hanno, infatti, l’abitudine di mettere da parte un

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