05/06/2020
RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE IMMOBILIARE PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Oggi vi rendo partecipi di una vicenda interessante che sto seguendo per conto di una mio cliente
📍IL FATTO: Il mio cliente ha acquistato un immobile grazie all'attività mediatoria di una Agenzia Immobiliare. Nel momento in cui entra in possesso del bene si accorge che l'immobile è pieno di umidità di risalita e muffa. Il tutto è stato precedentemente sapientemente occultato.
Tali vizi sono talmente importati da rendere l'immobile inidoneo al suo utilizzo oltre a diminuirne in modo apprezzabile il valore
🔴 Il venditore è responsabile? Si. Ai sensi dell'art. 1490 c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
🔴Il mediatore è responsabile? Si. Ai sensi dell'art. 1759 c.c. il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso.
Ci viene in aiuto anche la Corte di Cassazione:
⚖️ "Il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, CONOSCENDO O POTENDO CONOSCERE, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza dei vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta non ne informi l'acquirente; tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dall'acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno sia rifiutando il pagamento della provvigione." (Cass. 21.02.2017 n. 4415).
➡️Non mi resta che agire per vedere riconosciuto il giusto risarcimento spettante al mio cliente.