07/01/2026
👉 TRIBUNALE DI RIMINI. CONTO CORRENTE. AMMISSIONE CTU. QUESITI.
Causa su conto corrente estinto.
La perizia di parte conteggiava in oltre 190 mila euro la pretesa restitutoria.
Con provvedimento in data odierna, il Tribunale di Rimini dispone consulenza tecnica, onerando l'ausiliario, tra l'altro, di determinare il saldo del rapporto e verificare "1) esclusione degli interessi usurari corrispettivi, tenendo conto del criterio di cui all’art. 1 d.l. n. 394 del 2000 (usura originaria ovvero determinata dalle variazioni esposte in citazione), delle rilevazioni ed istruzioni effettuate dalla Banca d'Italia (Cass. 2024 n. 29794; Cass. 2016 n. 12965 in motivazione), e della capitalizzazione degli interessi Cass. 2022, n. 33964); al fine di valutare il superamento del tasso soglia proceda alla comparazione tra il tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto e il T.e.g.m. così come rilevato nei decreti ministeriali di riferimento, e tenga conto, quanto alla c.m.s., dei criteri dettati da Cass. sez. un. 2018 n. 16303; 2) esclusione dell’anatocismo nel caso in cui non sia stata correttamente applicata la previsione di pari periodicità della capitalizzazione prevista dalla delibera CICR 9.2.2000 ed in caso di rilevata coincidenza del tasso di interesse creditore annuo nominale con quello effettivo (Cass. 2022 n. 4321), tenendo conto del divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dall’1.12.2014 (art. 1, comma 628 legge n. 147 del 2013: cfr. Cass. 2024 n. 21344); 3) esclusione della c.m.s. e delle altre commissioni indicate in citazione ove non pattuite ovvero qualora non risultino dal contratto criteri idonei a rendere determinate o determinabili le commissioni medesime; 4) una volta individuato il reciproco dare-avere, quantifichi la somma per la quale sia documentato l’avvenuto pagamento, escluse le rimesse di carattere solutorio per le quali sia maturata la prescrizione (Cass. sez. un. 2010 n. 24418), procedendo previamente ad eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente a rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. 2020 n. 9141)”;
Di seguito, l'ordinanza.