26/11/2025
🟦 𝗜 𝗯𝗮𝗹𝗰𝗼𝗻𝗶 𝗮𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶, 𝗶 𝗿𝗶𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗹𝗼
Secondo costante giurisprudenza, i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni in base a quanto previsto dall’ articolo 1117 del Codice civile, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato né destinati all’uso o al servizio di esso. Pertanto, le spese relative alla manutenzione dei balconi di proprietà esclusiva non possono essere addossate a tutti i condòmini, ma devono essere a carico del proprietario esclusivo. Lo conferma la 𝙲𝚊𝚜𝚜𝚊𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎, 𝚜𝚎𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚜𝚎𝚌𝚘𝚗𝚍𝚊, 𝚗𝚎𝚕𝚕𝚊 𝚜𝚎𝚗𝚝𝚎𝚗𝚣𝚊 𝟸𝟻𝟷𝟿𝟸 𝚍𝚎𝚕 𝟷𝟻 𝚜𝚎𝚝𝚝𝚎𝚖𝚋𝚛𝚎 𝟸𝟶𝟸𝟻.
📌 𝗟’𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗶
Il pendolo dell’inquadramento della natura del balcone sembra aver trovato finalmente punto di equilibrio nel’affermazione della proprietà esclusiva dello stesso. Nel caso di specie, erano stati eseguiti interventi di varia natura, in parte alle cose comuni e per altra parte alle proprietà esclusive e l’assemblea aveva considerato unitariamente i lavori di manutenzione straordinaria, senza distinguere tra parti private e parti comuni. La Corte, quindi, ha dovuto richiamare la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, in base all’articolo 1117 del Codice civile, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso.
🎨 I𝗜 𝗿𝗶𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶
Si può aggiungere che i soli rivestimenti dei balconi devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente ed essenziale funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole. È stato affermato che i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, in base all’articolo 1117 del Codice civile, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, ma che i rivestimenti del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio (Cassazione, 4909/2020).