Associazione Difesa Anti-truffa

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30/05/2025

TRUFFE IN AUMENTO + 36 % NELL’ULTIMO ANNO

LA CORTE DI CASSAZIONE DOVREBBE CAMBIARE ORIENTAMENTO ED APPLICARE UNA MAGGIOR TUTELA GIUDIZIARIA A FAVORE DELLE PERSONE CHE HANNO SUBITO UNA TRUFFA ON-LINE
ATTENZIONE IN CASO DI TRUFFE ON LINE SE LA PERSONA TRUFFATA HA PAGATO CON BONIFICO BANCARIO ED HA PRESENTATO DENUNCIA DOVRA’ RECARSI PROBABILMENTE A SUE SPESE E CON DISAGI PRESSO UN TRIBUNALE LONTANO DALLA SUA RESIDENZA PER TESTIMONIARE –NEL CASO DI PAGAMENTO CON RICARICA SU CARTA POSTPAY INVECE IL PROCESSO SI SVOLGERA’ PRESSO IL TRIBUNALE DELLA SUA RESIDENZA –ATTENZIONE QUINDI ALLA MODALITà DI PAGAMENTO ed IN MODO PARTICOLARE AI CONTI CORRENTI APERTI ALL’ESTERO,DOVE I TRUFFATORI CHIEDONO DI RICEVERE IL PAGAMENTO –
LA CORTE DI CASSAZIONE DOVREBBE CAMBIARE ORIENTAMENTO ED APPLICARE LO STESSO PRINCIPIO ANCHE AI CASI DI PAGAMENTO CON BONIFICO PERCHE ORMAI QUESTI ULTIMI SONO TUTTI ISTANTANEI E NON REVOCABILI E QUINDI UGUALI SOTTO LO SPESSO PROFILO AL PAGAMENTO CON RICARICA SU CARTA POSTAPAY -
Il merito al pagamento con bonifico bancario online non paiono esserci più dubbi in seno alla giurisprudenza di Piazza Cavour, perché si tratta di un atto dispositivo con effetto revocabile e non immediato. Per tali ragioni da anni è confermato il principio secondo cui “la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on line”, in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa” (così Cass. pen., Sez. II, Sent., 16/11/2017, n. 54948, Rv. 271761; analogamente v. Cass. pen., Sez. I, 01/04/2021, n. 21357; Cass. pen., Sez. II, Sent., 20/10/2016, n. 48027; Cass. pen., Sez. feriale, Sent., 30/08/2016, n. 37400).
Diversa è, invece, l’ipotesi di pagamento mediante ricarica di una carta di credito di tipo “ricaricabile”,.
In tali circostanze il momento consumativo è sì dato dall’acquisizione della somma di denaro da parte dell’autore del reato, ma esso coincide in via immediata e irrevocabile con la spoliazione della provvista in favore del truffatore, a prescindere dalla data di accredito dell’importo sul conto del beneficiario (così, in particolare, Cass. pen., Sez. I, 01/04/2021, n. 21357 -Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “PostePay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.Cassazione penale sez. II, 17/07/2020,
Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all’estero, nell’ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione degli artt. 6 e 9, comma 1, c.p.p.-
Tale principio non è applicato dai Pubblici Ministeri e quando la somma è stata bonificata su conto estero il Giudice italiano si dichiara incompetente, perché in base al principio consolidato di Giurisprudenza il Giudice competente è quello del luogo dove è arrivata la somma di danaro e non quello dal quale è partita.

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24/05/2025

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03/03/2025

OLTRE LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE OCCORRE INTERVENIRE PER MIGLIORARE LA GIUSTIZIA CIVILE-
INEFFICENZA ED INCERTEZZA DEL DIRITTO E RITARDI
PROVOCANO UNA PERDITA DEL PIL AL PAESE

Ancora oggi persiste nel nostro paese il problema della certezza del diritto e non si riesce a sapere quali sono le regole ed i principi di diritto che devono essere applicati da ogni giudice, ai quali i nostri padri costituenti hanno attribuito un ampia autonomia fiduciosi che l’apparato Giudiziario sarebbe stato in grado di autoregolamentarsi e di fornire ai cittadini un servizio pubblico ,connotato dalla presumibile certezza riguardo all’interpretazione delle norme giuridiche da parte del magistrato che deve decidere il caso singolo
Nel nostro paese il problema della certezza del diritto e della lentezza del sistema giudiziario civile secondo i piu’ autorevoli analisti determina una perdita notevole del pil italiano poiché le società straniere anche per questi motivi non effettuano investimenti in Italia perché se devono rivolgersi all’Autorità Giudiziaria vi è il pericolo di restare vittime di un meccanismo giudiziario,in cui i ritardi sono noti ed irrisolti e non si riesce ancora oggi ad assicurare e sapere con certezza quali sono le regole ed i principi di diritto che devono essere applicate .
Nelle cause civili anche in presenza di un orientamento Giurisprudenziale costante ed univoco , strettamente pertinente al caso giudiziario, il Giudice di merito non raramente decide in modo differente ed anche in contrasto con tale orientamento oppure decide optando di seguire uno dei due orientamenti della Suprema Corte e chi paga le conseguenze di tale meccanismo aleatorio sono i cittadini ed il paese-
Di recente In un causa civile il Tribunale Civile di Tivoli giustificava una irragionevole decisione ,aggrappandosi al fatto che vi erano due trentennali Orientamenti Giurisprudenziali contrastanti della Corte di Cassazione in merito alla facoltà del giudice civile di poter operare una “emendatio libelli “ e cioè dare una formulazione giuridica dei fatti di causa differente in piena autonomia rispetto a quella prospettata nell’atto di citazione-
Segnaliamo che vi sono ancora tante questioni di diritto, oggetto di orientamenti contrastanti e non ancora risolti da parte della Corte di Cassazione, la quale non riesce agevolmente a rilevare il perdurare di tali contrasti e riunirsi a Sezione Unite per risolverli una volta per tutti-
Eppure esiste la funzione nomofilattica .La funzione della Corte di cassazione è quella di assicurare, per il passato, l’esatta osservanza delle leggi sì da evitare che l’ordinamento e le parti subiscano, da parte dei giudici di merito per il futuro, una guida interpretativa unitaria offerta non solo ai giudici, ma anche a tutti gli altri operatori del diritto.
In base all’art. 384, 2° comma, c.p.c. il giudice di rinvio è vincolato a decidere in base a quanto stabilto dalla Corte Suprema nella sentenza di annullamento con rinvio e quindi dovrebbe sussistere , una sorta di “imposizione psicologica”, conseguente alla consapevolezza dei giudici medesimi che solo uniformandosi all’orientamento consolidato, soprattutto se espresso dalle sezioni unite, la loro decisione sarà confermata
MA se su molteplici questioni e problematiche giuridiche non esistono sentenze a sezioni UNITE allora si potrebbe imporre l’obbligo da parte del Giudice di merito di applicare l’orientamento Giurisprudenziale univoco e prevalente senza alcuna altra possibilita ‘ di incertezza---
Si auspica quindi che per il risolvere il problema La Corte di Cassazione possa evitare o risolvere non dopo 20 anni i contrasti giurisprudenziali al suo interno e che venga fissato un principio legislativo , in base al quale il giudice di merito è vincolato anche a livello disciplinare a seguire e rispettare l’orientamento della Suprema Corte strettamente pertinente al caso in esame .In questo modo anche gli operatori del diritto avrebbero dei riferimenti precisi a livello giurisprudenziale e potrebbero operare con maggiore efficienza e non in modo aleatorio.
Se volessimo spiegare oggi la funzione nomofilattica ai non addetti ai lavori potremmo semplificare il tutto definendo l’organo giudiziario che, nell’interpretare la norma giuridica, esercita tale funzione, influencer, mentre i giudici che seguono l’interpretazione nomofilattica, followers.

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01/03/2025

L’amministratore di condominio in una lettera dice che perseguirà chiunque dovesse avviare contro di lui azioni infondate? Possiamo denunciarlo per il reato di minaccia?

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