24/07/2015
Omesso versamento di ritenute sotto soglia ancora reato senza decreti attuativi.
La Cassazione ribadisce il proprio orientamento ritenendo ancora applicabile la disciplina del 1983 nonostante la delega al Governo sulla depenalizzazione.
Solo nella giornata di ieri la Suprema Corte ha depositato due sentenze sul punto, la n. 32355/2015 e n. 32337/2015.
L’art. 2 della L. 67/2014 (in vigore dallo scorso 17 maggio) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislative per la riforma della disciplina dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative o civili in ordine alle fattispecie e secondo i principi e i criteri specificati nella medesima legge. In particolare, riguardo alle omesse ritenute si ritiene la necessità di attribuire rilevanza meramente amministrativa alla condotta che abbia ad oggetto versamenti inferiori al limite complessivo di 10.000 euro annui, preservando altresì il principio per cui il datore di lavoro andrà esente da qualunque sanzione (anche amministrativa), nel caso in cui provveda al versamento entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
L’esclusione della possibilità di dichiarare l’assoluzione degli imputati per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali “sottosoglia” deriva dalla mancanza attuale dei decreti attuativi (che dovrebbero prevedere i corrispondenti illeciti amministrativi) per tramite dei quali si arriverebbe, infatti, ad una totale impunità di tali condotte.