14/03/2020
Da qualche giorno sta girando su *Whatsapp* un *audio* di oltre 8 minuti nel quale la sedicente “avvocato Simona Veneri del Foro di Brescia” intende “chiarire alcuni aspetti” sulla possibilità di essere fermati ed indagati per violazione dell’art. 650 cp (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”).
Anche a voler concedere il buon intento, il messaggio ha creato più confusione che chiarezza e siamo stati più volte contattati per capire che cosa ci fosse di vero nel lungo vocale.
Ciò premesso, qui una breve (per quanto possibile) analisi dell’audio Whatsapp, che può essere riassunto in tre punti:
1️⃣ Se si viene fermati in giro senza giustificato motivo, si commette il reato di cui all’art. 650 cp e si viene denunciati: viene nominato un avvocato d’ufficio (o viene chiesto se ne esiste uno di fiducia), chiedono le generalità e il domicilio presso il quale ricevere gli atti: è fondamentale dichiarare il domicilio presso la propria abitazione e non presso lo studio dell’avvocato
2️⃣ Viene comminata un’ammenda che non va confusa con una semplice contravvenzione amministrative e NON va pagata, perché “pagarla corrisponde all’esecuzione della pena e quindi va sul casellario giudiziale”, con conseguenze nefaste dal punto di vista personale e lavorativo
3️⃣ Vi arriverà un decreto penale di condanna a casa e dovrete contattare immediatamente il vostro avvocato, che avrà 15 giorni di tempo per fare ricorso e trasformarla in un’oblazione, che andrà pagata per estinguere il reato.
*Sul punto* 1️⃣
Innanzitutto, non è detto che il reato contestato sia solo quello di cui all’art. 650 cp. Per esempio, in caso di autocertificazione che attesti il falso, verrà contestato il reato di “Falso in atto pubblico” (483 cp), oppure, nel caso di persone contagiate, potrebbe essere contestato il reato di “Epidemia dolosa” (438 cp) o “colposa” (452 cp), o ancora di “Diffusione di malattia infettiva” (T.U. delle Leggi Sanitarie).
In ognuno di questi casi, tutto il successivo discorso affrontato nel messaggio vocale circa l’ammenda e la successiva oblazione, verrebbe meno.
Infine, l’elezione di domicilio può essere fatta sia presso la propria abitazione che presso lo studio dell’avvocato. Non è assolutamente “fondamentale” l’elezione presso la propria abitazione, anzi, se per qualsiasi motivo si rischia di non vedere con continuità la posta, molto meglio domiciliarsi altrove.
*Sul punto* 2️⃣
Il messaggio è molto ambiguo e fa pensare che le Forze dell’Ordine, al termine del controllo, possano chiedere il pagamento di un’ammenda (il vecchio: “che fa, concilia?”), o rilascino un comune verbale di contravvenzione, in entrambi i casi: “da non pagare”.
Non è così. Le Forze dell’Ordine si limiteranno a identificare la persona e a notificarle un verbale di comunicazione di notizia di reato, avvertendola che, se non ha un avvocato di fiducia, le viene nominato un avvocato d’ufficio (indicato chiaramente nel verbale).
Non c’è nessuna sanzione da pagare al momento, ma solo l’avviso di un’apertura di indagini (che potrebbero condurre, in linea teorica, anche a un nulla di fatto).
Saranno comunque le Forze dell’Ordine stesse a chiarire la natura dell’attività svolta e i doveri dell’indagato, senza alcuna richiesta di denaro, né rilascio di bollettini da pagare.
*Sul punto* 3️⃣
Ammesso che il solo reato contestato sia quello di cui all’art. 650 cp, che la Procura opti per un “Decreto penale di condanna” (cosa non scontata ma molto probabile, effettivamente) e che la sanzione scelta sia quella dell’ammenda, una delle opzioni che potrà scegliere l’avvocato è sicuramente quella dell’oblazione (che consiste, anch’essa, come l’ammenda, nel pagamento di una somma che l’imputato, nel caso specifico, ha la facoltà di ottenere, ma non il diritto: sarà il Giudice a decidere se concederla). Un’altra opzione, per esempio, potrebbe essere quella della “Messa alla prova” (168 bis cp), che consiste nello svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale. Con entrambe le modalità, si otterrebbe l’estinzione del reato e l’eliminazione delle sue conseguenze penali.
In ogni caso, le soluzioni sono tante (patteggiamento, giudizio abbreviato, etc.) e ognuna ha i suoi pro e i suoi contro, oltre al fatto che alcune sono precluse, in determinate circostanze (per esempio, nel caso di soggetto recidivo ex art. 99 cp). Va precisato, comunque, che anche in caso di pagamento dell’ammenda contenuta nel decreto penale di condanna, dal punto di vista pratico non si avrebbero conseguenze particolarmente gravose: la sanzione, infatti, godrebbe del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.
➡️ Per concludere: non date retta a vocali di dubbia provenienza. Qualora veniste fermati, non c’è nessun pericolo di pagare e diventare “pregiudicati a vostra insaputa”.
➡️ Affidatevi a un avvocato (il vostro o, se non ne avete uno, a quello d’ufficio), che potrà esaminare il caso concreto e proporvi, di volta in volta, la miglior soluzione disponibile.
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