Studio Legale Mirabella Barbaglia - mibalex.it

Studio Legale Mirabella Barbaglia - mibalex.it Studio di consulenza e assistenza legale civile e penale a Rho (MI)

La consulenza e l’assistenza legale in ambito civile e penale è offerta dall’avvocato Danila Mirabella, dall’avvocato Antonella Barbaglia le quali esercitano individualmente la propria professione. L’avvocato Danila Mirabella, laureatasi a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte di Appello di Milano. L’avvocato Ant

onella Barbaglia si è invece laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conseguendo anche lei l’abilitazione alla professione forense presso la Corte di Appello di Milano. Le professioniste si sono formate professionalmente presso primari studi legali situati a Milano e nella relativa provincia, dove hanno acquisito specifiche e approfondite competenze sia in ambito civile che penale.

Mi hanno chiesto cosa si può fare per garantire la rimozione completa di immagini da Internet. La risposta breve è "nien...
16/09/2025

Mi hanno chiesto cosa si può fare per garantire la rimozione completa di immagini da Internet.
La risposta breve è "niente".
Qualche rimedio c'è ma pensare di rimuovere qualcosa dalla rete è utopistico.

Dal revenge p**n al ricatto, dai rimedi penali alle segnalazioni al Garante: quali tutele esistono oggi per le vittime e cosa manca ancora nel diritto italiano per proteggere la dignità digitale delle donne

La Corte di Cassazione ribadisce che il reato di maltrattamenti in famiglia si configura quando c'è un rapporto di asimm...
29/11/2024

La Corte di Cassazione ribadisce che il reato di maltrattamenti in famiglia si configura quando c'è un rapporto di asimmetria tra le parti. 

Al centro c’è l’"abuso di potere" e l’umiliazione sistematica della vittima. 

Non servono violenze fisiche: è sufficiente che una parte eserciti un controllo oppressivo e degradante sull’altra, approfittando di una posizione di superiorità. 

La continuità delle vessazioni, anche psicologiche, crea un clima di soggezione che può essere penalmente rilevante. 

La decisione amplia la protezione legale per le vittime, sottolineando l’importanza del contesto relazionale.

Se stai vivendo qualcosa di simile, parlane con chi ti può aiutare.

Assegno di mantenimento in unione civile: cosa ci insegna la Cassazione ⚖️La recente ordinanza della Cassazione (n. 2493...
11/10/2024

Assegno di mantenimento in unione civile: cosa ci insegna la Cassazione ⚖️

La recente ordinanza della Cassazione (n. 24930/2024) ha ribadito un principio fondamentale: l'assegno di mantenimento non è un diritto automatico. Nel caso di una coppia in unione civile, il Tribunale ha revocato l'obbligo di versare il contributo, sottolineando l'importanza di prove concrete sulle condizioni economiche.

🔑 Punti chiave:
1. Nessun mantenimento senza prove dell’incapacità di autosostenersi.
2. La funzione dell'assegno è assistenziale e perequativa, non una compensazione emotiva.
3. La comparazione economica tra le parti è centrale.

Che ne pensi? Questo approccio è troppo rigido o garantisce giustizia? 💬👇

Hai mai messo da parte le tue ambizioni lavorative per sostenere il partner o la famiglia? 😯La Corte di Cassazione ha re...
05/10/2024

Hai mai messo da parte le tue ambizioni lavorative per sostenere il partner o la famiglia? 😯

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato un principio importante: anche l’ex coniuge che ha continuato a lavorare durante il matrimonio può avere diritto all’assegno divorzile se ha sacrificato opportunità professionali per il bene della famiglia. Non si tratta solo di squilibri economici, ma di riconoscere il valore di chi, pur lavorando, ha scelto di dedicare tempo e risorse alla casa e ai figli, permettendo al coniuge di concentrarsi sulla propria carriera. 💼
P
👉 In pratica, non conta solo quanto guadagni adesso, ma quello a cui hai rinunciato lungo il cammino. Se hai messo da parte progetti personali o hai ridotto il tuo impegno professionale per sostenere il coniuge, queste scelte possono giustificare l’assegno divorzile compensativo. La legge non guarda più solo alle differenze di reddito, ma considera il contributo reale che hai dato alla vita familiare, spesso senza un adeguato riconoscimento economico. ⚖️

💬 E tu? Hai mai dovuto scegliere tra carriera e famiglia? Pensi che queste decisioni debbano essere riconosciute dopo il divorzio? Condividi la tua esperienza o lasciami un commento qui sotto!

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inacc...
12/03/2024

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle violenze.

Nel caso di specie la separazione è stata addebitata alla moglie violenta nei confronti del marito.

Una vecchia sentenza nella quale un padre è stato condannato per il reato di cui all’art. 617 c.p. (cognizione, interruz...
24/01/2024

Una vecchia sentenza nella quale un padre è stato condannato per il reato di cui all’art. 617 c.p. (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche e telefoniche) per aver registrato le telefonate intercorse tra la moglie separata e i propri figli minori a lui affidati.

A nulla è valso avvisare l'ex moglie dell'intenzione di registrare le sue telefonate con i figli e nemmeno invocare l'esimente dell'esercizio di un diritto/adempimento di un dovere considerato che questa può essere valutata solo nelle ipotesi in cui ci sia stata l’effettiva necessità di adempiere il dovere o di esercitare il diritto, ma nel caso in esame non ricorreva alcuna necessità.

Hai mai pensato di registrare le telefonate dei tuoi figli?

Quali sono i limiti entro i quali una persona è libera di disporre del proprio patrimonio?Possiamo essere prodighi e spe...
19/01/2024

Quali sono i limiti entro i quali una persona è libera di disporre del proprio patrimonio?

Possiamo essere prodighi e sperperare il nostro denaro come meglio crediamo?

Ni, cioè sì ma con dei limiti.

👉 Non possiamo ridurci nella condizione di non poter più provvedere ai nostri bisogni personali o di non poter più assicurare i doveri di solidarietà nei confronti dell’ex coniuge.

Questo lo ha detto la Cassazione a seguito dell'istanza di una moglie separata, di nomina di un amministratore di sostegno per l'ex marito prodigo con l'amante (600k euro spariti).
L'uomo non era stato raggirato, né aveva problemi psichici e la dispersione del patrimonio era stata frutto di una scelta volontaria.
Il Tribunale ha accolto la richiesta, la Corte d'Appello l'ha cancellata perché il marito separato non era né fragile né suggestionabile.
La Cassazione ha invece dato ragione alla moglie: anche se scelta liberamente, l'eccessiva prodigalità va frenata specie se costringe poi «a far ricorso agli strumenti di aiuto pubblico» perché la collettività non può farsi carico di chi si trova in difficoltà perché è stato prodigo oltre le sue possibilità.

È passata un po' sottotraccia ma in realtà questa Interpretazione evolutiva del diritto di famiglia è storica.Uniti civi...
03/01/2024

È passata un po' sottotraccia ma in realtà questa Interpretazione evolutiva del diritto di famiglia è storica.

Uniti civilmente: per le Sezioni Unite, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, rileva anche il periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione del rapporto (Cass. n. 35969 del 27.12.2023)

Negare la rilevanza delle circostanze fattuali precedenti l'entrata in vigore della legge Cirinnà darebbe luogo a risultati discriminatori rispetto alla situazione delle coppie eterosessuali che potendo liberamente decidere se contrarre matrimonio o meno, non si troverebbero nella condizione delle coppie alle quali non era consentito formalizzare giuridicamente un'unione stabile e conseguentemente beneficiare della tutela prevista a beneficio della parte economicamente debole della coppia.

Principio di diritto:
«Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della
convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».

03/01/2024

È passata un po' sottotraccia ma in realtà questa Interpretazione evolutiva del diritto di famiglia è storica.

Uniti civilmente: per le Sezioni Unite, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, rileva anche il periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione del rapporto (cfr. Cass. n. 35969 del 27.12.2023)

Negare la rilevanza delle circostanze fattuali precedenti l'entrata in vigore della legge 76/2016 (L. Cirinnà) darebbe luogo a risultati discriminatori rispetto alla situazione delle coppie eterosessuali che potendo liberamente decidere se contrarre matrimonio o meno, non si troverebbero nella condizione delle coppie alle quali non era consentito formalizzare giuridicamente un'unione stabile e conseguentemente beneficiare della tutela prevista a beneficio della parte economicamente debole della coppia.

Principio di diritto enunciato:
«Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della
convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e
alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza
prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un
mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».

Indirizzo

Via Filippo Meda N. 10
Rho
20017

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