03/01/2024
È passata un po' sottotraccia ma in realtà questa Interpretazione evolutiva del diritto di famiglia è storica.
Uniti civilmente: per le Sezioni Unite, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, rileva anche il periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione del rapporto (Cass. n. 35969 del 27.12.2023)
Negare la rilevanza delle circostanze fattuali precedenti l'entrata in vigore della legge Cirinnà darebbe luogo a risultati discriminatori rispetto alla situazione delle coppie eterosessuali che potendo liberamente decidere se contrarre matrimonio o meno, non si troverebbero nella condizione delle coppie alle quali non era consentito formalizzare giuridicamente un'unione stabile e conseguentemente beneficiare della tutela prevista a beneficio della parte economicamente debole della coppia.
Principio di diritto:
«Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della
convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».