13/01/2018
Il nuovo reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente
E’ stato introdotto nel codice penale l’art. 617-septies, rubricato «Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente». La nuova norma incriminatrice punisce chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.� Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il giudizio sulla disposizione è positivo, giacché essa tutela la riservatezza.
Si legge nella Relazione tecnica al decreto legislativo che si tratta di “una particolare norma diretta a tutelare la riservatezza delle riprese audiovisive e delle registrazioni delle comunicazioni (immagini, suoni, conversazioni telefoniche o telematiche) senza che vi sia stato il consenso degli interessati, avvenute quindi in maniera fraudolenta e realizzate con mezzi insidiosi (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderne il contenuto con lo scopo di recare nocumento alla reputazione dei medesimi soggetti. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei all'ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpiti senza l'altrui consenso soprattutto per il tramite dei moderni dispositivi portatili e all'uso dei social media”.
Si tratta perciò di una sorta di diffamazione non “a mezzo stampa”, ma “a mezzo di riprese o registrazioni fraudolentemente compiute”. Piuttosto, per assicurare una reale tutela della reputazione, la norma penale incriminatrice dovrebbe essere estesa anche al soggetto che, pur non avendo partecipato alle riprese audio o video dell’incontro privato né alle registrazioni delle conversazioni, ma avendole da altri ricevute, le diffonda al fine di recare danno all’altrui reputazione.