Studio Legale Frascino

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09/11/2018

Facebook LinkedIn Twitter Google+ WhatsApp Email Stampa Come avevamo anticipato, il Giudice di Pace di Venezia, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 67 del 28 aprile 2014 e dell’art. 1, lettera c), del de...

09/02/2018

Separazione: non utilizzabili per l’addebito foto sulla "doppia vita sessuale del marito"

Il Tribunale di Larino, con sentenza del 9 agosto 2017, n. 398, relativa ad una fattispecie di separazione personale, ha rigettato la domanda di addebitabilità presentata dalla moglie, ritenendo non trattabili le fotografie allegate dalla stessa e ritraenti la “doppia vita sessuale” dell’ex coniuge, nonché irrilevante l’aggressione fisica ad opera del marito e successiva alla scoperta del materiale fotografico.

02/02/2018

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
L’utilizzo del collare elettrico c.d. antiabbaio integra il reato di maltrattamenti

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 727, comma 2, c.p. , non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull’animale, né che quest’ultimo subisca delle lesioni. Integra, pertanto, il reato di cui all’art. 727, comma, comma 2, c.p. l’utilizzo del collare c.d. antiabbaio, che provoca al cane scosse o altri impulsi elettrici tramite comando a distanza, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sull’integrità psicofisica dell’animale (Cassazione penale, Sez. III, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3290).

31/01/2018

Biotestamento in vigore da oggi: cura e non cura … tutto per contratto

È così che si esprime la legge: “ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico e della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i famigliari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico” (art. 1, 3° comma).

A suscitare il maggior interesse dell’opinione pubblica è stata, però, la normativa sui trattamenti cd “salva vita”, salutata dai suoi propugnatori quale traguardo di libertà e stigmatizzata dai suoi detrattori come strumento mascherato di legittimazione dell’eutanasia.

Il legislatore, al 5° comma dell’art. 1, dopo aver correttamente premesso che la libertà di autodeterminazione sanitaria del paziente comprende sia il diritto a rifiutare trattamenti sanitari soltanto proposti, sia il diritto a rinunziare a quelli già intrapresi, precisa che, ai fini della legge in esame, “sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici”.
Il legislatore, nella regolazione del diritto all’informazione sanitaria, ha anche pensato all’ipotesi del paziente afflitto da patologia incurabile che sia desideroso di reperire tutte le informazioni relative alla sua condizione per poi decidere se proseguire o interrompere i trattamenti.

16/01/2018

Energia elettrica sottratta al condominio: non è furto ma appropriazione indebita

La condotta del condomino che si impossessa dell'energia elettrica sottraendola al condominio dai fili elettrici che collegano l'impianto condominiale, è riconducibile alla fattispecie della appropriazione indebita, e non a quella diversa del furto aggravato con violenza sulle cose.

13/01/2018

Il nuovo reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

E’ stato introdotto nel codice penale l’art. 617-septies, rubricato «Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente». La nuova norma incriminatrice punisce chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.� Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il giudizio sulla disposizione è positivo, giacché essa tutela la riservatezza.

Si legge nella Relazione tecnica al decreto legislativo che si tratta di “una particolare norma diretta a tutelare la riservatezza delle riprese audiovisive e delle registrazioni delle comunicazioni (immagini, suoni, conversazioni telefoniche o telematiche) senza che vi sia stato il consenso degli interessati, avvenute quindi in maniera fraudolenta e realizzate con mezzi insidiosi (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderne il contenuto con lo scopo di recare nocumento alla reputazione dei medesimi soggetti. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei all'ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpiti senza l'altrui consenso soprattutto per il tramite dei moderni dispositivi portatili e all'uso dei social media”.

Si tratta perciò di una sorta di diffamazione non “a mezzo stampa”, ma “a mezzo di riprese o registrazioni fraudolentemente compiute”. Piuttosto, per assicurare una reale tutela della reputazione, la norma penale incriminatrice dovrebbe essere estesa anche al soggetto che, pur non avendo partecipato alle riprese audio o video dell’incontro privato né alle registrazioni delle conversazioni, ma avendole da altri ricevute, le diffonda al fine di recare danno all’altrui reputazione.

10/01/2018

Privacy. È legittima l'installazione di una telecamera sull'area comune?

02/01/2018

Commette reato l'amministratore che falsifica le ricevute dei modelli "F24"


È passibile di condanna per falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico (art. 476 e 482 del codice penale) l'amministratore che falsifica le ricevute dei pagamenti delle imposte, così dette ricevute dei modelli "F24" di pagamento.

Questa, nella sostanza, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 51383 depositata in cancelleria il 10 novembre 2017 in seguito a discussione all'udienza del 24 ottobre 2017.

31/12/2017

Sentenza del giudice di pace: ancora irregolari le multe con il sistema velobox
Annullato un verbale a Druogno: “L’automobilista andava fermato"
Le contestazioni per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox posizionati nei box arancioni sulle strade dei comuni dell’Unione montana Valli dell’Ossola - e principio di tante controversie - non trovano interpretazione univoca neppure in tribunale. Lo scorso mese il giudice di pace Silvia Terracciano aveva respinto il ricorso di un’automobilista multata a Druogno. L’apparecchiatura aveva attestato che viaggiava a quasi 80 chilometri orari, quando il limite è di 50. Non era stata fermata e quindi l’infrazione non era stata contestata nell’immediato. L’agente di polizia locale in servizio dalle 5,30 alle 12,15 aveva però dichiarato la presenza sul posto: al magistrato onorario tanto è bastato per confermare la contravvenzione conseguenza della violazione che in questo caso può essere riscontrata solo in un secondo tempo, con la «lettura» della fotografia.
Di venerdì è invece la sentenza del collega giudice di pace Carlo Crapanzano, che accoglie il ricorso di un multato - con una sanzione di quasi 180 euro e tre punti tolti dalla patente - in circostanze praticamente identiche.

L’accertamento è avvenuto sempre sulla strada nello stesso paese vigezzino: il conducente procedeva a 64 km orari quando è stato fotografato dal velobox che la polizia municipale dichiara presidiato (aspetto che un anno fa la prefettura aveva ribadito essere imprescindibile per poter ritenere legittima la contestazione). Anche qui però la pattuglia non risultava visibile e non si è «manifestata» fermandolo. Elemento questo in cui sta il nodo di tutto per il giudice, che ravvisa il venir meno per il cittadino del diritto di difesa, da praticare - ad esempio – verificando di persona che l’apparecchiatura utilizzata sia omologata e funzionante.

15/05/2014

Niente carcere per il piccolo spaccio, torna un paletto fra droghe leggere e pesanti, off label più facili.

Diviene Legge il dl. Riecco; la suddivisione degli stupefacenti è operata in base agli effetti: ma*****na naturale in tabella 2, quella sintetica nella 1. Ma la pena è graduata su quantità e qualità. Sanzioni amministrative per uso personale.

23/04/2014

Pendolare risarcito del danno non patrimoniale perché il treno è sporco.

A carico della compagnia ferroviaria la liquidazione in via equitativa: la responsabilità ex articolo 2059 c.c. ben si configura per inadempimento contrattuale e il diritto alla salute è tutelato dalla Costituzione.

22/04/2014

Annullata per «tenuità del fatto» la multa del velox quando l’auto supera di poco il limite.

Lo scarto minimo può dipendere da una taratura «non perfetta» dello strumento: sì all’opposizione perché la sanzione non è proporzionata alla violazione commessa senza dolo e colpa del conducente.

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