01/08/2025
SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON PRONUNCIA DI ADDEBITO ESCLUSIVO.
Con una recente sentenza favorevole, ottenuta in favore della madre con presenza di minore, in una causa di separazione personale con richiesta di addebito, è stato conseguito un importante risultato.
Nel corso del giudizio è stato infatti accertato un clima, nel rapporto coniugale, di denigrazione e VIOLENZE verbali e fisiche esercitate dal marito in danno della moglie.
Difatti, la presenza di una condotta di uno dei partner di aggressione ingiustificata è idonea di per sé a giustificare l’addebito della separazione, posto che le violenze fisiche e verbali sono considerate violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, da fondare, di per sé sole - quand’anche concretantisi in un UNICO EPISODIO - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all’autore.
Da ciò deriva che il coniuge al quale è addebitata la separazione ha l'onere di RISARCIRE il danno da quest'ultimo subito, anche con riferimento ai danni non patrimoniali, in particolare quelli esistenziali.
Il Tribunale ha inoltre disposto la collocazione del minore presso la madre, con affido condiviso, non ipotizzando un affido alternato richiesto dalla controparte. Quest’ultimo, è soluzione educativa di LIMITATE applicazioni, atteso che assicura buoni risultati unicamente allorché sussista un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, compreso il figlio, i quali condividono la soluzione, ma che viene ESCLUSO quando sussiste la CONFLITTUALITÀ tra i genitori. L’affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, quale interesse superiore.
Per l’effetto è stato posto inoltre a carico del resistente un contributo per il mantenimento del figlio, oltre all’assegno unico Inps attribuito integralmente in favore di lei, quale genitore collocatario.
La madre ha quindi ottenuto:
-separazione personale con addebito esclusivo a carico dell’altro coniuge;
-assegnazione della casa coniugale;
- contributo al mantenimento del figlio in suo favore;
- integrale percezione dell’ assegno unico Inps in suo favore;
Si rammenta che la separazione giudiziale è alternativa alla separazione consensuale e che ricorre quando non è possibile trovare un accordo tra i coniugi o ci siano le prospettive di chiedere l’addebito. La separazione giudiziale è un procedimento civile ordinario che si apre tramite il ricorso da parte di uno dei due coniugi.