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avv_erika_dallaglio Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Reggio Emilia con esperienza in diritto civile, diritto

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 25 febbraio 2009, Sentenza n. 4493Sussiste la responsabilità della clinica veterin...
12/02/2021

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 25 febbraio 2009, Sentenza n. 4493

Sussiste la responsabilità della clinica veterinaria, in forza del contratto di prestazione d'opera professionale​ inter partes​ eseguito con imperizia e negligenza, con conseguente titolo dell'attore al risarcimento del danno morale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

11/02/2021

ANIMALI ED EREDITÀOccuparsi dell'animale del de cuius non implica accettazione tacita dell'eredità in quanto, l’acquisiz...
14/01/2021

ANIMALI ED EREDITÀ
Occuparsi dell'animale del de cuius non implica accettazione tacita dell'eredità in quanto, l’acquisizione del chiamato di un bene assolutamente non pignorabile, quindi non utilizzabile dal creditore per soddisfare le proprie pretese, non può essere considerata come accettazione tacita dell’eredità.

07/01/2021

ART. 514 C.P.C. IMPIGNORABILITA' DEGLI ANIMALI
Non si possono pignorare gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

ll cane regolarmente registrato all'anagrafe canina fa parte dell'asse ereditario di una successione, al pari degli altr...
04/01/2021

ll cane regolarmente registrato all'anagrafe canina fa parte dell'asse ereditario di una successione, al pari degli altri beni di proprietà del defunto.

Chi accetta l'eredità accetta anche l'animale in quanto non è legittima una accettazione parziale di alcuni beni e di altri no.

Il vero problema è che l'erede non ha poi alcun obbligo di prendersi cura dell'animale (nel rispetto ovviamente delle norme su abbandono e maltrattamento) potendo donarlo o venderlo.

Ci sono modi però per provvedere ai propri animali domestici anche dopo la morte...li vedremo nei prossimi post.

Sentenza della Terza Sezione Penale della Cassazione n. 22579/19Cane malato non curato? E' maltrattamento.Configura malt...
02/01/2021

Sentenza della Terza Sezione Penale della Cassazione n. 22579/19
Cane malato non curato? E' maltrattamento.
Configura maltrattamento di animali omettere la cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale.
Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione implica comunque la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. Cass. 21932/16.Collare antiabbaio e da addestramento so...
28/12/2020

Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. Cass. 21932/16.

Collare antiabbaio e da addestramento sono reato.

L'uso del collare antiabbaio configura il delitto di maltrattamento di animali, mentre per il collare per addestramento si configura la contravvenzione di trattamento incompatibile e produttiva di gravi sofferenze con la natura dell'animale. La differenza è evidente perchè con il delitto di cui all'art. 544 ter c.p. si punisce chi con dolo, "con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche", con la contravvenzione dell'art. 727 c.p. si punisce chiunque "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Cosa fare per rendere i botti di Capodanno vietati nel proprio Comune?In Italia, contestualmente all’aumentata sensibili...
21/12/2020

Cosa fare per rendere i botti di Capodanno vietati nel proprio Comune?
In Italia, contestualmente all’aumentata sensibilità verso gli animali, sempre più Comuni, durante l’approssimarsi delle festività di fine anno, provvedono ad emettere ordinanze che proibiscano l’uso indiscriminato dei fuochi d’artificio da parte dei privati cittadini per tutelare persone ed animali, con tanto di multe salate ai trasgressori.
È possibile suggerire al proprio Comune di procedere con un’ordinanza di divieto inviando una richiesta scritta all’attenzione del Sindaco, dell’assessore con delega alla tutela degli animali, dell’ufficio tutela animali o ad un consigliere sensibile alla tematica, se possibile da parte di più cittadini o tramite un’associazione a tutela degli animali.

FONTE www.oipa.org
Sito in cui si può scaricare anche la bozza di lettera da inviare al Comune.

Art. 727 c.p. ABBANDONO DI ANIMALIChiunque abbandona​ animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivit...
18/12/2020

Art. 727 c.p. ABBANDONO DI ANIMALI
Chiunque abbandona​ animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Corte di Cassazione - III sez. pen. - sentenza n. 49791 del 09-12-2019​Anche l’ipotesi della detenzione di animali in co...
16/12/2020

Corte di Cassazione - III sez. pen. - sentenza n. 49791 del 09-12-2019​
Anche l’ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non può prescindere, al pari delle altre, per la sua configurabilità, dalla presenza dell’elemento della sofferenza, intesa come lesione dell’integrità fisica dell’animale.​ Tale sofferenza, che deve caratterizzare la condotta, deve risultare da una prova adeguata, nella specie raggiunta,​ non superabile sulla base di semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere fisico degli animali.​
Nel caso in questione, il Tribunale, aveva infatti accertato che i cani, sebbene nutriti a sufficienza, si trovavano in recinti privi di regolare apertura, chiusi con una rete metallica arrugginita e con vari spuntoni pericolosi, con superficie in terra battuta ricoperta da escrementi stratificati ed impregnata delle deiezioni liquide degli animali, divenuta fanghiglia a causa delle condizioni atmosferiche e riparati solo in parte in modo rudimentale da pannelli coibentati e fogli di lamiera precari del tutto inadatti a proteggere i cani dagli agenti atmosferici. Ha, quindi, osservato che la circostanza di tenere i cani chiusi nel recinto, ricoperti da escrementi, al freddo, in mezzo al fango ed alla sporcizia, costituiva una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 727 c.p. trattandosi di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONESEZIONE III PENALESentenza n. 4876/2019La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i...
13/12/2020

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza n. 4876/2019

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di maltrattamenti, inferta al ricorrente per aver tagliato la coda ad un cagnolino di razza meticcia, in tale modo sottoponendolo a sevizie e cagionando allo stesso lesioni. Nel ribadire l'orientamento consolidato secondo cui​ la nozione di lesione ex art. 544 ter c.p.​ implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

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