16/12/2020
Corte di Cassazione - III sez. pen. - sentenza n. 49791 del 09-12-2019
Anche l’ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non può prescindere, al pari delle altre, per la sua configurabilità, dalla presenza dell’elemento della sofferenza, intesa come lesione dell’integrità fisica dell’animale. Tale sofferenza, che deve caratterizzare la condotta, deve risultare da una prova adeguata, nella specie raggiunta, non superabile sulla base di semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere fisico degli animali.
Nel caso in questione, il Tribunale, aveva infatti accertato che i cani, sebbene nutriti a sufficienza, si trovavano in recinti privi di regolare apertura, chiusi con una rete metallica arrugginita e con vari spuntoni pericolosi, con superficie in terra battuta ricoperta da escrementi stratificati ed impregnata delle deiezioni liquide degli animali, divenuta fanghiglia a causa delle condizioni atmosferiche e riparati solo in parte in modo rudimentale da pannelli coibentati e fogli di lamiera precari del tutto inadatti a proteggere i cani dagli agenti atmosferici. Ha, quindi, osservato che la circostanza di tenere i cani chiusi nel recinto, ricoperti da escrementi, al freddo, in mezzo al fango ed alla sporcizia, costituiva una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 727 c.p. trattandosi di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenza.