Studio Legale Avv. Eugenia Trunfio

Studio Legale Avv. Eugenia Trunfio Studio Legale Avv. Eugenia Trunfio

Lo Studio Legale si occupa, in particolare, di vertenze stragiudiziali; è favorevole alle transazioni e mediazioni; privilegia quelle intavolate e definite con gli avvocati delle parti avversarie; non crede agli organismi di mediazione in astratto; ripudia la mediazione obbligatoria e crede nella giustizia secondo la legge, nella convinzione che l'applicazione della legge realizzi la certezza del diritto e la tutela dei diritti.

12/03/2023

Un immenso Grazie di cuore a tutti voi per il vs affettuoso pensiero nel giorno del mio compleanno e anche dopo. Quest'anno oltre ad un anno finisce anche una decade e si inizia con quella successiva. Mentre si cammina sulla strada dell'età ti accorgi che prima contavi gli anni oggi le decadi.

30/12/2022

Ai fini del rispetto del termine di cui al citato art. 15, comma 4, c.p.a., ciò che rileva è l’intervenuta comunicazione dell’ordinanza non la sua notificazione, né l’integrale comunicazione del suo
contenuto.
Laddove vi fosse stata una sfasatura tra la comunicazione dell’avvenuto deposito e la visibilità dell’ordinanza nel fascicolo
telematico, essa non poteva che essere brevissima e comunque non impediva la richiesta di una copia cartacea laddove vi fosse un ritardo nell’inserimento.

Che dite può tenere?

04/02/2022

Nullità della citazione e nullità della notifica della citazione, differenze e convergenze.

La nullità della citazione in giudizio è disciplinata dall'art. 164 cpc , il quale prevede i casi ed i rimedi. La citazione nulla, in caso di mancata costituzione del convenuto, va rinnovata entro un termine perentorio fissato dal giudice.
La citazione in rinnovazione consiste nella riproduzione dello stesso contenuto della citazione nulla con diversa data di udienza di comparizione parte e l'aggiunta del numero di ruolo e del giudice istruttore davanti al quale il convenuto deve costituirsi e comparire. La notifica della citazione nulla con allegato il verbale di udienza che dispone la rinnovazione e fissa l'udienza di comparizione parti non soddisfa i criteri comunicativi, voluti dall'art. 163 cpc, che stanno alla base della citazione né quelli che stanno alla base della rinnovazione. La rinnovazione è infatti un'attività che non si esaurisce nella semplice comunicazione del verbale di udienza unitamene alla citazione nulla ma comprende un'attività più complessa, poiché la citazione rinnovata deve contenere un nuovo invito al convenuto a costituirsi e comparire nella nuova udienza fissata dal giudice, requisito che non è soddisfatto dalla citazione nulla che riporta l'invito a costituirsi e comparire ad un'udienza già celebrata. Tale modalità di rinnovazione della citazione è da considerare nulla ex art. 156, comma 2, ove il convenuto continui a non costituirsi in giudizio.
La nullità della notifica è, invece, prevista dall'art. 160 cpc e, in mancanza di costituzione del convenuto, comporta l'onere della parte di rinnovazione sempre della citazione, però, questa volta, ex art. 291 cpc, entro un termine sempre perentorio fissato dal giudice.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione non viene eseguito, in entrambe le due suddette ipotesi, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
In entrambe le ipotesi di nullità sopra richiamate, il giudice ordina la rinnovazione della citazione anche se la nullità investa la notifica.
Nell'ipotesi di nullità della notifica, la rinnovazione impedisce ogni decadenza mentre nell'altra ipotesi, di nullità della citazione, la rinnovazione sana i vizi e gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.

04/02/2022

Interessante sentenza a S.U. della Cassazione sui poteri ed i limiti del CTU.

09/10/2019

ritengo doveroso rappresentarLe che con ordinanza n. 24160 depositata in data 27.9.2019 la VI sezione, sottosezione III, di codesta Corte, richiamando espressamente la precedente sentenza  3709/2019 della III Sezione,  ha riaffermato il principio di  diritto per il quale in tema di notifiche tele...

01/11/2018

Nel nostro ordinamento la previsione legislativa della concorsualità per le assunzioni nel pubblico impiego impedisce la conversione del rapporto di lavoro, dal momento che l’automatica trasformazione del rapporto finirebbe per eludere le garanzie predisposte dall’obbligo del concorso a tutela dell’interesse pubblico (Cass. Civ. n. 11163/2008; n. 1308/2013; Cass. Civ. S.U. n. 4685/2015).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 89/2003, chiamata a pronunciarsi sulla norma di cui all’art. 36 del T.U. n. 165/2001, ha, infatti, precisato che è da escludere l’illegittimità costituzionale della norma in ragione della copertura costituzionale apprestata dall’art. 97 Cost., che contiene, appunto, il principio dell’accesso all’impiego mediante concorso, da ritenersi forma generale e ordinaria di reclutamento per le figure soggettive pubbliche, a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (Corte Cost. n. 363/2006).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, però, ha chiarito che spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte agli abusi nella reiterazione dei contratti a termine e che possono essere anche diverse dalla conversione del rapporto a tempo indeterminato, purché rispettino i principi di equivalenza e siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire l’efficacia delle norme adottate in attuazione dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, rilevante come tertium comparationis rispetto a possibili violazioni degli artt. 11 e 117 Cost. (C. Giust. UE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; C. Giust. UE, 7 settembre 2006, C-53/03, Marrosu e Sardino; C. Giust. UE, 7 settembre 2006, C-180/04, Vassallo, C. Giust. UE, 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler).
Se da un lato è previsto il concorso per l’acceso al pubblico impiego, dall’altro la direttiva comunitaria n. 1999/70/CE impedisce l’abuso di proroghe di contratti a termine.

19/02/2018

L'art. 18 del DPR n. 115 del 2002 prevede che gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sono esenti dall'imposta di bollo, in quanto atti antecedenti, necessari e funzionali al procedimento giurisdizionale soggetto a contributo unificato. Ad esplicare la portata normativa del suddetto art. 18 sono intervenute la risoluzione n. 24/E del 24.04.2016, nonché la circolare n. 70/E del 14.08.2002 dell’Agenzia delle Entrate.
È, invece, richiesta l'imposta di bollo per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonchè per gli atti e la documentazione che non siano antecedenti, necessari e funzionali al procedimento giurisdizionale.

03/02/2018

cercasi avvocato alla sua prima esperienza lavorativa o praticante avvocato

Indirizzo

Via PIO XI 161
Reggio Di
89132

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Mercoledì 16:00 - 19:00
Venerdì 16:00 - 19:00

Telefono

+390965598154

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Avv. Eugenia Trunfio pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Avv. Eugenia Trunfio:

Condividi