01/11/2018
Nel nostro ordinamento la previsione legislativa della concorsualità per le assunzioni nel pubblico impiego impedisce la conversione del rapporto di lavoro, dal momento che l’automatica trasformazione del rapporto finirebbe per eludere le garanzie predisposte dall’obbligo del concorso a tutela dell’interesse pubblico (Cass. Civ. n. 11163/2008; n. 1308/2013; Cass. Civ. S.U. n. 4685/2015).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 89/2003, chiamata a pronunciarsi sulla norma di cui all’art. 36 del T.U. n. 165/2001, ha, infatti, precisato che è da escludere l’illegittimità costituzionale della norma in ragione della copertura costituzionale apprestata dall’art. 97 Cost., che contiene, appunto, il principio dell’accesso all’impiego mediante concorso, da ritenersi forma generale e ordinaria di reclutamento per le figure soggettive pubbliche, a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (Corte Cost. n. 363/2006).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, però, ha chiarito che spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte agli abusi nella reiterazione dei contratti a termine e che possono essere anche diverse dalla conversione del rapporto a tempo indeterminato, purché rispettino i principi di equivalenza e siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire l’efficacia delle norme adottate in attuazione dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, rilevante come tertium comparationis rispetto a possibili violazioni degli artt. 11 e 117 Cost. (C. Giust. UE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; C. Giust. UE, 7 settembre 2006, C-53/03, Marrosu e Sardino; C. Giust. UE, 7 settembre 2006, C-180/04, Vassallo, C. Giust. UE, 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler).
Se da un lato è previsto il concorso per l’acceso al pubblico impiego, dall’altro la direttiva comunitaria n. 1999/70/CE impedisce l’abuso di proroghe di contratti a termine.