27/09/2025
Le Sezioni Unite Penali all’esito dell’udienza del 25.09.2025 si sono pronunciate sulla questione rimessa dalla Sesta sezione penale relativa alla legittimazione dell’indagato a proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene.
La questione devoluta era oggetto di un contrasto interpretativo .
🔵 Secondo un primo indirizzo, risalente e minoritario, l’indagato è sempre legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento, indipendentemente dal fatto che i beni siano sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi (Sez. 2, n. 32977 del 14/06/ 2011, Chiriaco, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Ventrone, Rv. 231374; Sez. 3, n. 10049 del 01/02/2005, Bonucci, Rv.
230853; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Fiorentini, Rv. 192089).
🔴 Secondo altro orientamento, largamente maggioritario, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se abbia un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le altre, Sez.3, n. 16352 dell’11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098;
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv.
271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799; nello stesso più recentemente, tra le altre, Sez. 3, n. 9790 del 10/03/2025, Verduci, n.m.; Sez. 2, n. 44823 del 08/10/2025, n. m.).
🟢 Le Sezioni Unite con la decisione in commento hanno statuito il seguente principio di diritto:
“La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.”
⚖️