De Jure Condendo

De Jure Condendo Avv. Chiara Imbalzano - Esperta in prevenzione socio educativa e tutela dei minori

Body shaming , quando il disprezzo fisico riguarda una minore e proviene dal genitore:“integrano i costituti oggettivi d...
01/12/2025

Body shaming , quando il disprezzo fisico riguarda una minore e proviene dal genitore:
“integrano i costituti oggettivi del reato di maltrattamenti le condotte di reiterata denigrazione messe in atto da un padre nei confronti della figlia adolescente tali da arrecarle un clima di vita svilente e umiliante perché riguardanti un tema, l’aspetto esteriore di un soggetto in piena pubertà, rispetto al quale la fragile sensibilità del soggetto passivo funge da chiave di lettura inequivoca dell’intensità delle sofferenze patite dalla persona offesa allorquando; come nella specie, le frasi offensive, oltre che gratuite, hanno contenuti di estrema gravità rispetto al fisiologico percorso di crescita della minore, perché manifestazione di un evidente disprezzo, ancor più sentito in ragione della provenienza paterna delle stesse.”

La V Sez. Penale della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se, in te...
17/11/2025

La V Sez. Penale della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro – debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l’accertamento giudiziale del credito“.

Con la sentenza n. 37200 – depositata il 14 novembre 2025 – le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo:

– il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo; l’accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo;

– il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato deve essere liquidato in una decisione intervenuta prima dell’applicazione del sequestro di prevenzione.

DJC- Law-ndon version ⚖️🇬🇧
19/10/2025

DJC- Law-ndon version ⚖️🇬🇧

Le Sezioni Unite Penali all’esito dell’udienza del 25.09.2025 si sono pronunciate sulla questione rimessa dalla Sesta se...
27/09/2025

Le Sezioni Unite Penali all’esito dell’udienza del 25.09.2025 si sono pronunciate sulla questione rimessa dalla Sesta sezione penale relativa alla legittimazione dell’indagato a proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene.
La questione devoluta era oggetto di un contrasto interpretativo .

🔵 Secondo un primo indirizzo, risalente e minoritario, l’indagato è sempre legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento, indipendentemente dal fatto che i beni siano sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi (Sez. 2, n. 32977 del 14/06/ 2011, Chiriaco, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Ventrone, Rv. 231374; Sez. 3, n. 10049 del 01/02/2005, Bonucci, Rv.
230853; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Fiorentini, Rv. 192089).

🔴 Secondo altro orientamento, largamente maggioritario, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se abbia un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le altre, Sez.3, n. 16352 dell’11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098;
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv.
271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799; nello stesso più recentemente, tra le altre, Sez. 3, n. 9790 del 10/03/2025, Verduci, n.m.; Sez. 2, n. 44823 del 08/10/2025, n. m.).

🟢 Le Sezioni Unite con la decisione in commento hanno statuito il seguente principio di diritto:
“La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.”
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Le Sezioni unite civili, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno affermato che spetta a...
26/09/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato che lamenti la lesione dell’incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, o la correttezza del comportamento della P.A., sul presupposto che la suddetta lesione non postula la lesione di un interesse legittimo bensì del «diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza, sul piano positivo, mediante l’imposizione di doveri di comportamento (reciproci), ispirati a buona fede tra i soggetti, privato o pubblico, di una relazione, paritaria o asimmetrica, che si instaura in vista della conclusione di un contratto o dell’emissione di un provvedimento amministrativo», di modo che «il fulcro della pretesa risarcitoria risiede nella violazione dei doveri che la disciplina ha recepito nella conformazione normativa del contenuto del rapporto amministrativo (art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990), non di regole che incidono sulla validità dei provvedimenti adottati».

È devoluta, invece, al giudice amministrativo la giurisdizione sulla medesima domanda, nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva dello stesso, di cui all’art. 133 c.p.a. (come quella dell’edilizia e dell’urbanistica, ricorrente nel caso di specie).

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, con la sentenza n. 30602 del 15 aprile 2025, ha stabilito che la parte civ...
25/09/2025

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, con la sentenza n. 30602 del 15 aprile 2025, ha stabilito che la parte civile ha interesse a impugnare la sentenza che dichiara la prescrizione del delitto di induzione indebita, qualora l’atto di appello abbia devoluto la questione della riqualificazione del fatto da concussione a induzione indebita, anche quando tale riqualificazione ha portato alla dichiarazione di prescrizione.
La Corte di appello aveva ritenuto inammissibile l’appello richiamando un indirizzo giurisprudenziale secondo cui sarebbe inammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso una sentenza di proscioglimento al fine di sindacare la qualificazione giuridica conferita al fatto, anche quando da detta qualificazione derivi una pronuncia dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione, atteso che detta impugnazione
dellenserebe escusvemente) proi penal , quindi, non sarcbe consentto in ragione
576 cod. proc. pen., considerato, peraltro, che la sentenza dichiarativa della prescrizione non pregiudicherebbe gli interessi concernenti l’obbligazione risarcitoria.
Invero, la Corte di Cassazione evidenzia che la legittimazione e l’interesse della parte civile a conseguire,attraverso l’impugnazione della sentenza di proscioglimento ma non assolutoria, una pronuncia che contenga la condanna dell’imputato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni è stato affermato da plurime decisioni della Corte.
[continua nei commenti]

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza n. 22985 del 2024, ha...
24/09/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza n. 22985 del 2024, hanno affermato che, nel caso di accertamento della nullità del termine di durata del rapporto di lavoro - con conseguente ricostituzione ex tunc dello stesso e riconoscimento al lavoratore dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 -, per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità è dovuta l’indennità di disoccupazione ex art. 42, terzo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale risponde ad una funzione previdenziale (volta a porre rimedio alla situazione di bisogno conseguente alla perdita della retribuzione) del tutto diversa rispetto a quella, attinente al piano del rapporto di lavoro, sottesa alla corresponsione dell’indennità ex art. 32, comma 5, citato (ispirata, invece, alla finalità di forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, quale integrazione della garanzia della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

La Sesta sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso al vaglio delle Sezioni Unite il rapporto tra l’istituto de...
23/09/2025

La Sesta sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso al vaglio delle Sezioni Unite il rapporto tra l’istituto del Controllo giudiziario volontario ex art. 34 bis, comma 6 del Codice Antimafia e l’informativa antimafia interdittiva con particolare riferimento all’ampiezza del sindacato del giudice della Prevenzione chiamato a decidere sull’istanza di ammissione al controllo giudiziario.
La questione che il ricorso pone è oggetto di contrastanti soluzioni emerse nella giurisprudenza di legittimità in merito all’ampiezza del sindacato riservato al giudice della prevenzione investito della richiesta di controllo giudiziario volontario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011..
L’art. 34-bis, comma 6, infatti, non descrive il tipo di accertamento demandato al giudice della prevenzione, prevedendo, genericamente che il tribunale (...) accoglie la richiesta ove ne ricorrano presupposti.
Sul tema sono emersi due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ritenendo, un primo indirizzo, che tale verifica abbia la medesima ampiezza di quella spettante al giudice della prevenzione nel caso in cui la misura sia richiesta dal pubblico ministero o disposta d’ufficio, compreso il vaglio relativo alla sussistenza dell’infiltrazione mafiosa; secondo il difforme indirizzo, invece, tale verifica deve necessariamente partire dal presupposto riscontrato dal prefetto e limitarsi alla sola valutazione della occasionalità dell’agevolazione e al giudizio prognostico relativo alle possibilità di recupero dell’impresa ricorrente.

La prima Sezione della Corte di Cassazione interviene a chiarire l’area di applicabilità dei provvedimenti de potestate,...
22/09/2025

La prima Sezione della Corte di Cassazione interviene a chiarire l’area di applicabilità dei provvedimenti de potestate, che si estende ai casi in cui i genitori manifestino un atteggiamento non collaborativo e di chiusura all’intervento dei servizi sociali nell’interesse dei figli minori.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato, una volta constatati la grave situazione di disagio vissuta dalle minori e il loro netto rifiuto ai rapporti con i genitori, ha certificato che i genitori avevano manifestato una «chiusura totale verso ogni forma di collaborazione e ogni tipo di intervento diretto al superamento della situazione di malessere delle minori», manifestando «atteggiamenti concentrati su sé stessi e sulla tutela della loro posizione e reputazione piuttosto che sul superamento delle problematiche interessanti le figlie».
Infatti, in tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti.

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi in una controversia avente ad oggetto il riconosciment...
21/09/2025

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi in una controversia avente ad oggetto il riconoscimento di un assegno mensile in conseguenza dello scioglimento di un’unione civile, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte».

Aveva 38 anni Rosario Livatino quando la mafia lo assassinò. Sono passati esattamente 35 anni da quel giorno. Il 21 sett...
21/09/2025

Aveva 38 anni Rosario Livatino quando la mafia lo assassinò. Sono passati esattamente 35 anni da quel giorno. Il 21 settembre del 1990, quello che mentre era ancora in vita era stato soprannominato in modo sprezzante dall’allora presidente della Repubblica Cossiga il giudice ragazzino, venne ucciso sulla strada statale 640 mentre si recava, senza scorta, al Tribunale di Agrigento. Furono quattro i sicari assoldati dalla Stidda agrigentina, organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa Nostra, per portare a termine l’omicidio. Tutti individuati grazie al testimone oculare del delitto, Pietro Nava.
Livatino, era nato a Canicattì il 3 ottobre del 1952, figlio dell’avvocato Vincenzo e della signora Rosalia Corbo. Conseguita la maturità al liceo classico Ugo Foscolo, nel 1971 si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza di Palermo nella quale si laureò nel 1975 cm laude. Tra il 1977 ed il 1978 prestò servizio come vicedirettore in prova presso l’Ufficio del Registro di Agrigento. Sempre nel 1978, dopo essersi classificato tra i primi in graduatoria nel concorso per uditore giudiziario, entrò in magistratura presso il Tribunale di Caltanissetta. Nel 1979 diventò sostituto procuratore al tribunale di Agrigento e ricoprì la carica fino al 1989, quando assunse il ruolo di giudice a latere.
Nella sua attività Livatino si era occupato di quella che sarebbe esplosa come la Tangentopoli Siciliana ed aveva messo a segno numerosi colpi nei confronti della mafia, attraverso lo strumento della confisca dei beni.
Non molti giorni dopo la scoperta di legami mafia-massoneria, l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga lo definì, appunto, il giudice ragazzino.
Non è possibile che si creda che un ragazzino, solo perché ha fatto il concorso di diritto romano, sia in grado di condurre indagini complesse contro la mafia e il traffico di droga. Questa è un’autentica sciocchezza! A questo ragazzino io non gli affiderei nemmeno l’amministrazione di una casa terrena, come si dice in Sardegna, una casa a un piano con una sola finestra, che è anche la porta”.
Dopo la morte del magistrato, l’Espresso sviscerò molti retroscena di quella faccenda.
[continua nei commenti]

Le Sezioni Unite penali in tema di Misure di prevenzione patrimoniali si sono pronunciate sulla questione di diritto rim...
05/06/2025

Le Sezioni Unite penali in tema di Misure di prevenzione patrimoniali si sono pronunciate sulla questione di diritto rimessa dalla Quarta Sezione Penale con Ordinanza n. 47294/2024:
“Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l’accertamento giudiziale del credito.”
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto deve essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L’accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo.

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