Studio Legale Avv. Sandro Turano

Studio Legale Avv. Sandro Turano Patrocinio dinanzi alle magistrature superiori

13/04/2021

Tamponamento - Presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. - Esclusione - Responsabilità del tamponante - Onere della prova liberatoria - Configurabilità.

In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.

13/04/2021

Scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinati dalla spinta meccanica generata dal sopraggiungimento di veicolo veloce .

In tema di circolazione stradale, nel caso di scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinato dalla spinta meccanica in avanti impressa all'ultima vettura dovuta al sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in quanto l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando l'ultimo dei veicoli della colonna.

13/04/2021

Strada aperta al pubblico transito - Responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Condizioni - Rilevanza della condotta della vittima - Limiti - Fattispecie.

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile).

17/11/2020

Autovelox non c'è una distanza minima per la segnaletica.

In materia di rilevamento della velocità tramite autolvelox, non è prescitta una distanza minima per apporre il cartello di segnalazione, lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un automobilista. Il ragionamento seguito dai giudici è che l'articolo 4 del Dl n. 121 del 2002, al primo comma, prevede soltanto che agli automobilisti "venga data informazione circa la presenza della postazione di rilevamento della velocità, senza alcuna indicazione circa la modalità di detta informazione né tantomeno la previsione di uno spazio minimo che debba intercorrere tra lo strumento di avviso e la postazione stessa". Secondo i Giudici, Ottocento metri sono da considerarsi una distanza congrua per l'installazione del cartello che annuncia l'autovelox. Un simile posizionamento infatti consente all'automobilista di diminuire la velocità "senza pericolo per sé e per gli altri utenti della strada". La norma, del resto, non prevede una distanza minima ma soltanto l'obbligo della segnalazione preventiva.

22/10/2020

Condominio - Danni cagionati dalle infiltrazioni nell'appartamento sottostante -

In materia condominiale, nel caso in cui l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, per i danni cagionati dalle infiltrazioni nell'appartamento sottostante sussiste la responsabilità sia del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia del condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130 c.c., comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.

Indirizzo

S. Sperato
Reggio Di
89122

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