23/04/2015
Gli organismi di mediazione potranno continuare a chiedere il pagamento delle spese di avvio del procedimento in quanto le stesse non sono riconducibili al concetto di «compenso» previsto dall’art. 17, comma 5-ter, dlgs n. 28/2010. Con questa affermazione la quarta sezione del Consiglio di stato, con ordinanza 1694/15 del 22/4/2015, ha sospeso gli effetti della sentenza n. 1351/15 del Tar Lazio nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 16 c. 2 e 9, del dm 180/2010, in quanto in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione. La gratuità del primo incontro è stata introdotta dal decreto del Fare (dl 98/13), laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo di conciliazione. Il tema delle spese di avvio della mediazione aveva suscitato perplessità sin dai primi passaggi applicativi della riforma del 2013. Molti ritenevano che la gratuità investiva tutto il procedimento, altri sostenevano che le spese di avvio del procedimento erano integralmente dovute. Nel dibattito si è quindi inserita la sentenza del Tar Lazio n. 1351/2015 del gennaio scorso. Il Tar prima e il ministero poi, sembrerebbe avessero ignorato completamente che il ministero della Giustizia stesso all’indomani della riforma del 2013 era intervenuto sul tema delle spese con la circolare del 27 novembre 2013, e aveva chiarito che nel termine «compenso» (art. 17 c. 5-ter) non dovevano essere comprese le spese di avvio del procedimento, specificando anche che le spese di avvio erano dovute da entrambe le parti comparse al primo incontro.