GEF Ravenna - Organismo DI Mediazione E Conciliazione

GEF Ravenna - Organismo DI Mediazione E Conciliazione La mediazione è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile.

Siamo un gruppo di 10 professionisti motivati ad introdurre a Ravenna un nuovo modo di fare mediazione, basato su tre valori fondamentali. TRASPARENZA: nelle tariffe e nelle modalità di svolgimento del procedimento di mediazione. FLESSIBILITA': la nostra sede riceve non solo nei canonici orari di apertura al pubblico, ma previo appuntamento si adatta alle esigenze e alle necessità di clienti e avvocati. PROFESSIONALITA': i nostri mediatori sono tutti professionisti qualificati.

24/03/2016

Il Tribunale di Perugia, con un’ordinanza del 2 marzo scorso, ha stabilito che l’istanza per l’avvio della mediazione sospende il termine di decadenza annuale dell’azione per la reintegrazione nel possesso dalla data in cui la stessa è comunicata alla controparte.
Un nuovo termine entro il quale presentare ricorso al giudice comincia a decorrere con il deposito del verbale di mancata conciliazione.

30/11/2015

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 15.10.2015, ha affermato che il giudice deve sanzionare le parti che, al primo incontro dinanzi al mediatore, non sono interessate alla mediazione obbligatoria e non esprimono alcuna indicazione riguardante impedimenti. La sanzione è rappresentata dall’improcedibilità sia della domanda proposta con il decreto ingiuntivo sia di quella riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione.

18/11/2015

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5230/2015, ha chiarito che la mediazione obbligatoria non comporta una significativa incisione del diritto alla tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione. Inoltre, sono legittime le spese di avvio anche nel caso in cui il tentativo si fermi al primo incontro e i percorsi di formazione gestiti per l’avvocatura dai relativi ordini professionali sono ontologicamente differenti considerata la formazione specifica.

15/10/2015

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 4951/2015, ha affermato che l’istanza per l’avvio del procedimento di mediazione sospende il termine di decadenza dell’azione giudiziale, per una sola volta, dalla data in cui la stessa è comunicata alle altre parti. Pertanto, con il deposito del verbale di mancata conciliazione riprende a decorrere il termine entro cui potrà essere proposta la domanda giudiziale.

23/04/2015

Finalmente un pò di chiarezza.

23/04/2015

Gli organismi di mediazione potranno continuare a chiedere il pagamento delle spese di avvio del procedimento in quanto le stesse non sono riconducibili al concetto di «compenso» previsto dall’art. 17, comma 5-ter, dlgs n. 28/2010. Con questa affermazione la quarta sezione del Consiglio di stato, con ordinanza 1694/15 del 22/4/2015, ha sospeso gli effetti della sentenza n. 1351/15 del Tar Lazio nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 16 c. 2 e 9, del dm 180/2010, in quanto in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione. La gratuità del primo incontro è stata introdotta dal decreto del Fare (dl 98/13), laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo di conciliazione. Il tema delle spese di avvio della mediazione aveva suscitato perplessità sin dai primi passaggi applicativi della riforma del 2013. Molti ritenevano che la gratuità investiva tutto il procedimento, altri sostenevano che le spese di avvio del procedimento erano integralmente dovute. Nel dibattito si è quindi inserita la sentenza del Tar Lazio n. 1351/2015 del gennaio scorso. Il Tar prima e il ministero poi, sembrerebbe avessero ignorato completamente che il ministero della Giustizia stesso all’indomani della riforma del 2013 era intervenuto sul tema delle spese con la circolare del 27 novembre 2013, e aveva chiarito che nel termine «compenso» (art. 17 c. 5-ter) non dovevano essere comprese le spese di avvio del procedimento, specificando anche che le spese di avvio erano dovute da entrambe le parti comparse al primo incontro.

20/04/2015

Anche se una parte non è presente al procedimento di mediazione, il mediatore può nominare un esperto per la perizia tecnica; può, altresì, formulare una proposta di conciliazione. Dispone in tal senso la sentenza del 9.04.2015 del Tribunale di Roma.

14/04/2015

L’ordinanza 24.03.2015 del Tribunale di Brindisi ha precisato che proporre la mediazione obbligatoria, al fine di impugnare una delibera assembleare di condominio e non attendere l’esito della mediazione prima di avviare il giudizio, costituisce un comportamento valutabile al momento della compensazione delle spese giudiziali.

Indirizzo

Via Primo Uccellini, 7
Ravenna
48121

Orario di apertura

Martedì 09:00 - 11:00
Giovedì 09:00 - 11:00

Telefono

391-1367489

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