03/11/2025
Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà
Cassazione Sezioni Unite 11 agosto 2025, Sentenza n. 23093).
In periodi di profonda crisi economica e di conseguente diminuzione di liquidità nella composizione patrimoniale delle famiglie, sempre più spesso i proprietari di immobili si trovano a detenerli non come ricchezza patrimoniale ma come peso economico, che in termini di bilancio familiare, significa solo “passività”: Si pensi agli ingenti costi manutentivi di immobili fatiscenti o pericolanti o agli imponenti oneri fiscali che a volte attanagliano i proprietari, i quali, non riescendo più a sostenerne il peso, cercano in tutti i modi di liberarsene.
In questo contesto la rinuncia abdicativa si rivela strumento idoneo a realizzare tale precipua finalità, sempre però nel rispetto dei principi di legalità.
Si è così assistito in questi ultimi anni ad un ingente aumento del contenzioso tra i proprietari rinuncianti e l’Agenzia del Demanio, sia in sede amministrativa sia in sede civile, con un ritorno importante della giurisprudenza sul tema de quo.
Partendo dalle pronunce dei tribunali, che hanno investito la Suprema Corte della problematica, ed in particolare dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sopra citata sentenza, il presente contributo, in continuità con quanto in precedenza scritto [“Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà” in Federnotizie del 20 giugno 2018 e “Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà: continua la “querelle” in Federnotizie del 4 febbraio 2019], si propone di ricostruire i contorni della rinuncia alla proprietà immobiliare, analizzandone le principali correnti di pensiero e, senza pretese di completezza, gli aspetti e le problematiche più rilevanti e che maggiormente coinvolgono il Notaio nello svolgimento delle sue funzioni.
Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi, nell’ambito della risoluzione di questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di L’Aquila con ordinanza del 15 gennaio 2024 e da quello di Venezia con ordinanza del 22 aprile 2024, necessarie alla definizione dei giudizi a quibus (indispensabili antecedenti logico-giuridici per l’esito decisorio dei processi di merito), in un panorama di regnante incertezza giuridica, definiscono finalmente la complessa questione della rinuncia abdicativa, fornendo in modo netto, chiaro e cristallino a proprietari di immobili, operatori del diritto, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio, quelle certezze, da tempo attese, così da ridisegnare i confini dell’istituto, smontando di fatto l’impianto accusatorio dello Stato, mediante l’enunciazione dei seguenti principi di diritto:
“La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’Art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’Art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare “trova causa”, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un “altro contraente”.”
“Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un “fine egoistico”, non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’Art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’Art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale”. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.”.