Studio Legale Minghetti

Studio Legale Minghetti Studio Legale Avvocato Federico Minghetti a Ravenna, Italia Avvocato Federico Minghetti

21/04/2026

Un solo reato e non due, per chi non paga l’assegno e lascia i figli senza sussistenza.

Configura il delitto previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2), c.p. (e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio di cui all’art. 570-bis c.p., che rimane in esso assorbito) la condotta del genitore che ometta di versare ai figli minori l’assegno liquidato in sede civile, quando da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza. Le due norme si trovano in rapporto di specialità: il nucleo comune è costituito dalla violazione dell’obbligo di assistenza materiale quale proiezione del dovere di cura, mentre l’elemento specializzante dell’art. 570, comma 2, n. 2), c.p. è rappresentato dalla conseguente privazione dei mezzi di sussistenza. La duplicazione delle imputazioni porrebbe a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, sez. VI, sentenza 1° aprile 2026, n. 12321.

Non si può fare una donazione tramite un bonifico bancario!Così le Sezioni Unite.In tema di atti di liberalità, il trasf...
09/04/2026

Non si può fare una donazione tramite un bonifico bancario!
Così le Sezioni Unite.

In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.

Cass. Sez. U - Sentenza n. 18725 del 27/07/2017

07/03/2026

🚶🏻‍♀️‍➡️​Il Comune risponde dei danni se la strada non è segnalata o mantenuta, anche quando la pedone ha prestato la normale attenzione ➡️ https://shorturl.at/WZ3cH

La domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile.In tema di abusivo frazionamento del credito, i ...
26/01/2026

La domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile.

In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.

così la Cass. Sez. U - , Sentenza n. 7299 del 19/03/2025

Annullamento del testamento? Per la Cassazione non bastano insistenze, sollecitazioni o blandizie per ottenere l’annulla...
20/12/2025

Annullamento del testamento?

Per la Cassazione
non bastano insistenze, sollecitazioni o blandizie per ottenere l’annullamento di un testamento, ma

occorre la prova rigorosa dell’uso di mezzi fraudolenti, idonei a trarre in inganno il testatore e a determinare una volontà non spontanea.

Così la Corte di Cassazione, Sezione II civile, con l’ordinanza 15 dicembre 2025, n. 32707

Verbali, i 90 gg per la notifica decorrono dall'infrazioneIl verbale tardivo va annullato: niente sanzione amministrativ...
20/12/2025

Verbali, i 90 gg per la notifica decorrono dall'infrazione

Il verbale tardivo va annullato: niente sanzione amministrativa, né perdita di punti patente.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda, con l'ordinanza del 7 dicembre 2025, n. 31896.
Il termine di 90 giorni per la notifica del verbale del velox decorre dal momento in cui è rilevata l'infrazione e non da quello successivo in cui è redatto il documento di accertamento.
Pertanto, il verbale che viene notificato oltre questo termine viene annullato per sempre.
L'inerzia della pubblica amministrazione, secondo la Corte, non può gravare sul diritto di difesa del cittadino.
Nel caso del dispositivo azionato dalla polizia locale, il momento in cui si può identificare il trasgressore coincide con il rilevamento dell'infrazione, mentre, nel verbale, non si spiega perché l'accertamento sia stato formalizzato in data successiva.
Per questi motivi, la Corte ha deciso nel merito cancellando la sanzione amministrativa e il taglio dei punti della patente.

Fonte: Italia Oggi n. 293 del 12/12/2025 pag. 34
Autore: Dario Ferrara

Il danno endofamiliare si riferisce ai danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati da comportamenti lesivi all'inter...
16/12/2025

Il danno endofamiliare si riferisce ai danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati da comportamenti lesivi all'interno del nucleo familiare, come la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale tra genitori e figli. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale danno è risarcibile sulla base della responsabilità civile ex artt. 2043 e 2059 c.c., considerando anche la lesione di diritti costituzionalmente protetti come quelli sanciti dall'art. 30 Cost., in particolare quando la violazione riguarda il rapporto genitore-figlio. La prova della consapevolezza e volontarietà della violazione è essenziale per ottenere il risarcimento, così come il nesso causale tra la condotta e il danno subito.

Inoltre, la Cassazione ha precisato che il danno endofamiliare comprende sia il danno alla salute del figlio che la lesione del rapporto parentale, risarcibile anche nell’ambito di procedure camerali speciali (art. 709 ter c.p.c.). La decorrenza della prescrizione per il risarcimento del danno da illecito permanente come l'abbandono parentale inizia solo dalla cessazione dell'evento dannoso. La giurisprudenza più recente rafforza l'idea che violazioni protratte dei doveri familiari costituiscano un illecito permanente con un impatto significativo sulle relazioni intra-familiari e sulla sfera psico-fisica della persona danneggiata.

Ecco alcuni punti chiave individuati dalla Cassazione riguardo il danno endofamiliare:

È necessario dimostrare il comportamento illecito, il danno ingiusto e il nesso causale.

Il danno può derivare da violazioni dei doveri di cura, assistenza, mantenimento e riconoscimento genitoriale.

L’onere della prova richiede elementi precisi, gravi e concordanti sulla consapevolezza della violazione del dovere familiare.

L’illegalità è valutata in funzione della gravità e durata delle violazioni e delle conseguenze sulla vita del danneggiato.

21/11/2025

Importante notizia per imprese e professionisti con debiti fiscali.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha stabilito che le banche devono bloccare e versare al Fisco tutte le somme che affluiscono sul conto corrente nei 60 giorni successivi alla notifica del pignoramento, anche se il saldo era nullo o negativo al momento della notifica.

Questo significa che ogni nuovo accredito — bonifico, pagamento, stipendio o incasso — viene automaticamente vincolato e destinato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino a concorrenza del debito indicato nell’atto.
Una svolta che cambia radicalmente lo scenario operativo: non si salva più nulla, nemmeno ciò che entra dopo la notifica.

Fino a oggi, molte banche ritenevano che il pignoramento valesse solo per le somme già presenti sul conto corrente al momento della notifica e, in diversi casi, sbloccavano i fondi successivi, mantenendo il conto operativo.

Con la pronuncia di ottobre 2025, la Cassazione ha chiuso definitivamente la questione, stabilendo che il vincolo di pignoramento è “dinamico” e si estende a tutti i nuovi accrediti nei 60 giorni successivi alla notifica.

La Corte chiarisce inoltre che i 60 giorni dello “spatium deliberandi” non sono un periodo di attesa, ma una vera e propria fase di custodia obbligatoria da parte della banca. Durante questo intervallo, qualsiasi somma che transita sul conto corrente deve restare bloccata.

Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà Cassazione Sezioni Unite 11 agosto 2025, Sentenza n. 23093).In periodi di pr...
03/11/2025

Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà

Cassazione Sezioni Unite 11 agosto 2025, Sentenza n. 23093).
In periodi di profonda crisi economica e di conseguente diminuzione di liquidità nella composizione patrimoniale delle famiglie, sempre più spesso i proprietari di immobili si trovano a detenerli non come ricchezza patrimoniale ma come peso economico, che in termini di bilancio familiare, significa solo “passività”: Si pensi agli ingenti costi manutentivi di immobili fatiscenti o pericolanti o agli imponenti oneri fiscali che a volte attanagliano i proprietari, i quali, non riescendo più a sostenerne il peso, cercano in tutti i modi di liberarsene.
In questo contesto la rinuncia abdicativa si rivela strumento idoneo a realizzare tale precipua finalità, sempre però nel rispetto dei principi di legalità.
Si è così assistito in questi ultimi anni ad un ingente aumento del contenzioso tra i proprietari rinuncianti e l’Agenzia del Demanio, sia in sede amministrativa sia in sede civile, con un ritorno importante della giurisprudenza sul tema de quo.
Partendo dalle pronunce dei tribunali, che hanno investito la Suprema Corte della problematica, ed in particolare dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sopra citata sentenza, il presente contributo, in continuità con quanto in precedenza scritto [“Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà” in Federnotizie del 20 giugno 2018 e “Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà: continua la “querelle” in Federnotizie del 4 febbraio 2019], si propone di ricostruire i contorni della rinuncia alla proprietà immobiliare, analizzandone le principali correnti di pensiero e, senza pretese di completezza, gli aspetti e le problematiche più rilevanti e che maggiormente coinvolgono il Notaio nello svolgimento delle sue funzioni.
Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi, nell’ambito della risoluzione di questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di L’Aquila con ordinanza del 15 gennaio 2024 e da quello di Venezia con ordinanza del 22 aprile 2024, necessarie alla definizione dei giudizi a quibus (indispensabili antecedenti logico-giuridici per l’esito decisorio dei processi di merito), in un panorama di regnante incertezza giuridica, definiscono finalmente la complessa questione della rinuncia abdicativa, fornendo in modo netto, chiaro e cristallino a proprietari di immobili, operatori del diritto, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio, quelle certezze, da tempo attese, così da ridisegnare i confini dell’istituto, smontando di fatto l’impianto accusatorio dello Stato, mediante l’enunciazione dei seguenti principi di diritto:

“La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’Art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’Art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare “trova causa”, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un “altro contraente”.”

“Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un “fine egoistico”, non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’Art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’Art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale”. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.”.

Indirizzo

Viale Vincenzo Randi 92
Ravenna
48121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
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