26/11/2020
LA NATURA DELL'ASSEGNO DIVORZILE
La disciplina dell’assegno divorzile ha visto, negli ultimi anni, un complesso rinnovamento nelle decisioni dei Giudici. La questione principale è stata quella di individuare il “giusto” parametro cui riferire l’adeguatezza dei mezzi, prevista dall’art. 5 comma 6 della Legge 898 del 1970 (Legge sul divorzio).
Inizialmente e per lungo periodo tale assegno periodico di divorzio ha avuto carattere esclusivamente assistenziale, in quanto la sua attribuzione trovava attribuzione dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge che ne faceva richiesta a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio.
La giurisprudenza tradizionale riteneva che tale adeguatezza andasse intesa come finalizzata alla conservazione del tenore di vita matrimoniale, e quindi parametrata al confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione. Oggi, mutato il contesto storico giuridico delle relazioni familiari, ha portato la giurisprudenza a cambiare progressivamente orientamento concentrandosi sul profilo dell’indipendenza economica.
Secondo recente Cassazione infatti “La funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma principalmente di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati..”
Le Sezioni Unite nel 2018 hanno affermato che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ex art. 5, comma 6, L. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.” Vale a dire che il coniuge richiedente l’assegno dovrà dimostrare che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.
Avv. Chiara Adamo