Studio Legale Murrieri - Avv. Alessandro A. Murrieri

Studio Legale Murrieri - Avv. Alessandro A. Murrieri Studio Legale Murrieri - Avv. Alessandro Antonio Murrieri - Racale - Lecce

Lo studio, sito a Lecce e Racale (Le), offre la propria consulenza e assistenza legale a cittadini, imprese ed enti.

🎄⛄È stato un anno difficile e intenso. È il momento di prenderci una piccola pausa anche per contenere i contaggi. Lo st...
24/12/2021

🎄⛄È stato un anno difficile e intenso. È il momento di prenderci una piccola pausa anche per contenere i contaggi. Lo studio riaprirà il 10 gennaio 2022. ⛄🎄
Buone feste, Alessandro

Per urgenze 📩 oppure ☎️

L'     del   con le sentenze 17 e 18 del 09.11.2021, in ossequio al principio comunitario della  , pone fine alle prorog...
09/11/2021

L' del con le sentenze 17 e 18 del 09.11.2021, in ossequio al principio comunitario della , pone fine alle proroghe delle , con cessazione a fine 2023, enunciando i seguenti principi di diritto:

- Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga
automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria
introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;

- Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari.
Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata.
La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o
meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato.
Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

- Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la
materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.

L'     del   con le sentenze 17 e 18 del 09.11.2021, in ossequio al principio comunitario della  , pone fine alle prorog...
09/11/2021

L' del con le sentenze 17 e 18 del 09.11.2021, in ossequio al principio comunitario della , pone fine alle proroghe delle , con cessazione a fine 2023, enunciando i seguenti principi di diritto:

- Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga
automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria
introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;

- Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari.
Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata.
La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o
meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato.
Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

- Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la
materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.

Non ci sarà alcuna possibilità di proroga ulteriore, neanche per via legislativa

Lo Studio ha scelto SUMUPRiparti con il POS a zero costi fissiZero vincoli e zero burocrazia, paghi solo la transazione ...
09/01/2021

Lo Studio ha scelto SUMUP
Riparti con il POS a zero costi fissi

Zero vincoli e zero burocrazia, paghi solo la transazione quando lo usi.

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Rubare "files" da un computer è reato.La   Penale, sez. II, con la sentenza del 13 aprile 2020, n. 11959, superando l'or...
25/11/2020

Rubare "files" da un computer è reato.

La Penale, sez. II, con la sentenza del 13 aprile 2020, n. 11959, superando l'orientamento sino ad oggi prevalente, ha affermato il principio per il quale i dati informatici, c.d. , sono qualificabili come "COSE MOBILI".
Alla luce di tale principio, pertanto, i files sono suscettibili di "fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione" a sua volta trasportabili da un luogo ad un altro, sebbene non mobile ab origine, attraverso l'attività di mobilizzazione ad opera dello stesso autore del fatto, mediante sua avulsione od enucleazione.
Si fa riferimento all'attitudine dei files ad essere trasferiti da un dispositivo ad un altro attraverso copie su supporti informativi differenti, restando inalterati.
Il FILE, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrato dall'esistenza di un'unità di misura dei supporti fisici sui quali viene archiviato.
Sotto questa nuova veste, in ordine a tale tipologia di beni, sono configurabili reati quali il e la indebita.
(Cass. Pen. sez. II, sent. n. 11959/2020)

Quando il dovere chiama, tutelando la salute, bisogna agire!26 marzo 2020Un Tribunale Civile di Lecce vuoto e blindato  ...
26/03/2020

Quando il dovere chiama, tutelando la salute, bisogna agire!
26 marzo 2020
Un Tribunale Civile di Lecce vuoto e blindato come mai visto e come mi auguro di non vedere più.

20/03/2020

⛔⚠️Divieti per luoghi pubblici, attività motoria (running, footing), esercizi di somministrazione bevande, seconde case al mare o di villeggiatura.

⚠️Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.⚠️
📌In vigore dal 21.03 al 25.03.

📌⚠️Ordinanza Ministero della Salute del 20.03.2020

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, leulteriori seguenti misure:
⛔a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
⛔b) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto;
👌 resta consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
⛔c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
⛔d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, e' vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

13/03/2020

Quali sono gli esercizi commerciali aperti?🤔

Ecco i beni di prima necessità che potrete sempre trovare

12/03/2020

𝗖𝗛𝗜𝗔𝗥𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗠𝗢𝗗𝗨𝗟𝗢 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗗𝗜𝗖𝗛𝗜𝗔𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵

Premesso che bisogna restare “IN CASA PROPRIA”, preciso sin da subito che il modulo che 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝗹𝗲𝗿𝗲𝘁𝗲 𝗦𝗢𝗟𝗢 𝗘𝗗 𝗘𝗦𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗜𝗡 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗗𝗜 𝗨𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗟𝗟𝗢 delle Forze dell’Ordine NON È UNA GIUSTIFICA, NON È UN LASCIAPASSARE, NON È UN PERMESSO UNIVERSALE, NON È UNA SCAPPATOIA.
Gli spostamenti potranno avvenire SOLO SE motivati da ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ O PER MOTIVI DI SALUTE da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

- È una DICHIARAZIONE SCRITTA rilasciata innanzi a un Pubblico Ufficiale (Forze dell’Ordine e di polizia) con il quale si dichiara la propria IDENTITÀ, LO STATO O ALTRE QUALITÀ DELLA PROPRIA O DELL’ALTRUI PERSONA ai sensi dell’ART. 495 DEL CODICE PENALE. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli, e la falsa attestazione è punita con la RECLUSIONE DA 1 A 6 ANNI.
- A ciò si aggiunga la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti prevista in via generale dall’ ART. 650 DEL CODICE PENALE (Inosservanza Di Un Provvedimento Di Un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’ ART. 452 DEL CODICE PENALE (Delitti Colposi Contro La Salute Pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Vige il divieto assoluto, senza eccezioni, per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

𝑺𝑰 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑰𝑮𝑳𝑰𝑨 𝑨 𝑪𝑯𝑰 𝑫𝑰𝑪𝑯𝑰𝑨𝑹𝑨 𝑫𝑰 𝑺𝑷𝑶𝑺𝑻𝑨𝑹𝑺𝑰 𝑷𝑬𝑹 𝑵𝑬𝑪𝑬𝑺𝑺𝑰𝑻𝑨̀ 𝑫𝑰 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑬𝑹𝑽𝑨𝑹𝑬 𝑮𝑳𝑰 𝑺𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑰𝑵𝑰 𝑫𝑬𝑰 𝑵𝑬𝑮𝑶𝒁𝑰 𝑵𝑬𝑳 𝑪𝑨𝑺𝑶 𝑫𝑰 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑶𝑳𝑳𝑰 𝑳𝑼𝑵𝑮𝑶 𝑰𝑳 𝑷𝑬𝑹𝑪𝑶𝑹𝑺𝑶 𝑬 𝑽𝑬𝑹𝑰𝑭𝑰𝑪𝑯𝑬 𝑷𝑶𝑺𝑻𝑼𝑴𝑬.

12/03/2020

Per chiarimenti 📞 3386710384

⚠️Nuove aggiuntive disposizioni del DPCM 11 marzo, in vigore dal 12 al 25 marzo⚠️

1)⛔👎✋ Sono SOSPESE le attivita' commerciali al dettaglio, 👌📌FATTA ECCEZIONE e per le attivita' di vendita di GENERI ALIMENTARI e di PRIMA
NECESSITÀ ' INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'.
⛔SONO CHIUSI , indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i MERCATI, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi
alimentari.
📌👌Restano APERTE le EDICOLE , i TABACCAI , le FARMACIE , le
parafarmacie. Deve essere in ogni caso GARANTITA la DISTANZA di
sicurezza interpersonale di UN METRO .

2) ⛔✋👎Sono SOSPESE le attivita' dei servizi di RISTORAZIONE (fra cui BAR , pub, RISTORANTI , gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
📌✋Resta CONSENTITA la sola RISTORAZIONE con CONSEGNA a DOMICILIO nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto.
Restano, altresi', aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.

3) ⛔👎✋Sono SOSPESE le attivita' inerenti i servizi alla persona (FRA cui PARRUCCHIERI , barbieri, ESTETISTI ) diverse da quelle individuate
nell'allegato 2.

4) 📌👌Restano GARANTITI , nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi BANCARI , finanziari, ASSICURATIVI
nonche' L'ATTIVITA ' del SETTORE AGRICOLO , ZOOTECNICO di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi.

📌📌 👌👌CONSENTITI 👌👌📌
Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica diconsumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:
47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attivita' delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attivita' connesse

11/03/2020

🔴
Istruzioni fondamentali da leggere e condividere

Indirizzo

Via Mazzini N. 11
Racale
73055

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00
Sabato 09:00 - 12:00

Telefono

+393386710384

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