Studio Legale Marotta

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29/01/2019

Il testo del decreto sul reddito di cittadinanza in Gazzetta
Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore da oggi il decreto legge sul reddito di cittadinanza e pensioni quota 100.

Il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 dopo la firma del capo dello Stato Mattarella è approdato ieri sera in Gazzetta Ufficiale.
Il testo del decreto legge n. 4/2019, sotto allegato, entra in vigore da oggi 29 gennaio.
Partono, quindi, ufficialmente entrambe le misure bandiera del reddito di cittadinanza e della riforma delle pensioni quota 100.
Sul primo fronte, ci sono 30 giorni di tempo per la predisposizione del modulo di domanda per l'accesso al RDC, il cui compito è affidato all'Inps, e per l'istituzione di due piattaforme digitali (presso Anpal e il ministero del lavoro) che dovranno gestire le informazioni e le presentazioni delle domande.

29/01/2019

Vietato pubblicare foto dei figli su Facebook: il modello di Mantova

I giudici del Tribunale di Mantova, su impulso del legale Camilla Signorini, inseriscono il divieto della pubblicazione delle immagini dei figli minori sui social in un modello per le conclusioni congiunte
Niente più foto dei figli minori sui social. Il prezioso precedente arriva dai giudici del Tribunale di Mantova (quelli che si occupano delle separazioni, divorzi e regime di affidamento di figli naturali da coppie non sposate) che hanno diffuso, attraverso un comunicato del consiglio dell'ordine degli avvocati di Mantova, un nuovo modello per le conclusioni congiunte che gli avvocati redigono negli affari di diritto di famiglia.

25/11/2014

RIFORMA DEL CONDOMINIO:L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.
Ci sono vari modi per tutelarsi dagli imprevisti. Questo è in genere il campo di servizi offerti dalle assicurazioni, ma entrando nel merito del testo della riforma del condominio che entrerà in vigore il 18 giugno 2013, ci vogliamo soffermare su un altro modo di tutelarsi, ovvero la possibilità di installare in ogni condominio un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni. Art.1122 - ter. – (impianti di videosorveglianza sulle parti comuni) "Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136". La situazione ante riforma, in materia di videosorveglianza condominiale, presenta, in primis, un vuoto normativo che ha generato in questi anni una f***a serie di sentenze emesse dai tribunali di mezza Italia: nella maggior parte dei casi, nelle aule italiane, si sono dibattute problematiche relative al numero di condomini necessari per approvare l'installazione delle telecamere di sicurezza, ma anche se fosse necessario il parere dei conduttori oltre a quello dei proprietari di appartamento. Altro tema caldo, ovviamente, è stato quello della tutela della privacy, un campo molto vasto e controverso, di difficile risoluzione. In ogni caso, lungi dal voler assolvere in maniera esaustiva la situazione giuridica precedente alla riforma, ci soffermeremo, nelle prossime righe, solo su alcuni aspetti fondamentali dell' Articolo 1122 – ter. La maggioranza. L'art 1122 – ter. in materia di maggioranza, rimanda direttamente al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile che prevede le seguenti disposizioni: in prima convocazione, per l'approvazione di una delibera ci vuole il quorum di 2/3 del valore della maggioranza per teste, e voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio; in seconda convocazione, è sufficiente invece, la maggioranza degli intervenuti in assemblea con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell' edificio. Cosa accade dopo l'avvenuta approvazione, nel nostro caso, dei lavori per l'installazione delle sistema di videosorveglianza? Scattano immediatamente tutte le precauzioni previste dal provvedimento generale del Garante della privacy. informare le persone in transito della presenza delle telecamere con appositi cartelli ben in vista informare le persone in transito con specifici cartelli, se l'impianto di videosorveglianza è collegato alle forze dell'ordine Per quanto tempo possono essere conservate le immagini riprese? Salvo diverse disposizioni (per es. indagini in corso), i video possono essere archiviati fino ad un massimo di 24 ore. Nel concludere, ricordiamo che la videosorveglianza condominiale non deve essere confusa con la videosorveglianza per scopi personali, che si caratterizza in maniera sostanzialmente diversa dalla prima: in sintesi, in quest'ultimo caso, l'angolo della visuale delle riprese deve esser limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza escludendo sempre le parti comuni. http://assicurazioni.supermoney.eu/news/2013/06/riforma-del-condominio-l-impianto-di-videosorveglianza-0018975.html #

25/11/2014

LO STALKING CONDOMINIALE:COS'E' E QUANDO SI CONFIGURA.
Se il reato di stalking, rectius atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p., è ormai entrato nel bagaglio conoscitivo anche dei non cultori del diritto, la figura dello stalking condominiale è ancora in fase di assorbimento. Non si tratta di un'ipotesi speciale codificata dal legislatore, bensì di una particolare applicazione giurisprudenziale della figura criminosa, resa possibile dalla non del tutto tassativa formulazione degli elementi costitutivi della fattispecie. C'è da premettere che la realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell'area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici. Le statistiche rilevano che una buona percentuale dei reati di stalking si realizzano nel condominio, dove gli animi esacerbati da rancori pregressi o le innumerevoli incomprensioni e intolleranze nei rapporti di vicinato possono tradursi e trasmodare in condotte persecutorie. Per comprendere questo nuovo fenomeno occorre partire dall'analisi della sentenza della Corte di Cassazioneche ha esteso l'ambito di applicabilità dell'art. 612-bis al contesto condominiale (Cass. pen., sez. V, 25 maggio 2011, n. 20895). Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte un condomino, con una forte sindrome maniacale, aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell'edificio senza che vi fosse alcuna connessione logica tra di esse, eccetto il solo fatto di appartenere al genere femminile. Le pedinava e le braccava nell'ascensore minacciandole di morte e insultandole in vario modo. Il suo bersaglio non era una singola donna, ma l'intero genere femminile residente nel condominio. Risulta interessante indagare il ragionamento della Corte nella configurazione del delitto di stalking per la condotta ivi descritta. Il supremo consesso ha ritenuto riduttiva la lettura della norma per cui gli atti persecutori devono indirizzarsi verso un solo soggetto ed ha sussunto le varie condotte moleste perpetrate ai danni di più persone di sesso femminile nel reato di cui all'art. 612-bis, integrandone un'unica violazione. Secondo il pensiero della Corte (ribadito recentemente da Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648) il fatto può essere costituito da due sole condotte, purché idonee a cagionare nella vittima un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. E l'indefettibilità dell'evento nella costruzione della fattispecie è dimostrata dall'assunto per cui può configurarsi reato anche nei confronti di chi non è stato direttamente oggetto di atti persecutori, ma abbia subito gli effetti negativi della condotta indicati nella norma incriminatrice. Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgere altri soggetti o comunque costituirne molestia, come nell'ipotesi di chi minacci «d'abitudine ogni persona attendendo ogni mattina nello stesso posto un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro». È «ineludibile l'implicazione che l'offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere». E «se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all'evidenza turbamento in entrambe». Pertanto, nel caso di specie, l'imputato è stato condannato per il reato di stalking ai danni dell'intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il fatto ha generato nelle altre paure e stati d'ansia nell'eventualità di incontrare l'aggressore nell'edificio, costringendole a mutare le proprie abitudini. Si può concludere che la lettura della norma operata dalla Corte per l'applicazione estensiva dello stalking al contesto condominiale consente di apprestare un efficace strumento di tutela anche per tutti coloro che in via indiretta subiscono un turbamento alla propria tranquillità domestica e sono o si sentono costretti ad alterare il proprio modus vivendi.

ELENCO ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE.Il d. lgs. 206/2007 ha recepito la direttiva 2005/36/CE relativa...
25/11/2014

ELENCO ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE.
Il d. lgs. 206/2007 ha recepito la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In questo contesto, il procedimento di cui all’art. 26 d.lgs. 206/2007 prevede l’inserimento in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia delle associazioni che, in base al possesso di determinati requisiti, sono considerate rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_24.wp;jsessionid=D091ADA4A82D6BE27BD101C244DCDF04.ajpAL03

Associazioni delle professioni non regolamentate Il procedimento previsto all’art. 26 del d.lgs. 206/2007 prevede l’inserimento in un elenco tenuto dal ministero della giustizia, delle associazioni che, in base al possesso di determinati requisiti, sono considerate rappresentative a livello nazionale delle: - delle professioni non regolamentate - dei servizi non intellettuali Tale procedimento non è finalizzato ad un riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione, ma è specificamente volto alla individuazione degli enti che risultino essere in possesso dei requisiti strumentali all'annotazione nell'elenco. La reale finalità dell’elenco consiste infatti nell’individuare quali, tra queste associazioni, siano idonee ad essere “sentite” dalle autorità competenti in sede di elaborazione delle piattaforme comuni europee. Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno i 2/3 degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione (dal 16° Considerando della direttiva 36/2005/CE). Le domande di annotazione devono essere indirizzate al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, che valuta la sussistenza dei requisiti delle stesse e richiede al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) il prescritto parere. Le associazioni che sono inserite nell’elenco vengono individuate, a seguito dell’istruttoria e previo il parere del CNEL, con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro per le politiche europee e del ministro competente per materia. Fonte Ministero della Giustizia

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_2_6.wp;jsessionid=DFF4948E25D45A6A714FC9378078F7C1.ajpAL03?previsiousPage=mg_1_24

Il Ministero della Giustizia dovrà poi, per il futuro emanare dei criteri di regolamentazione sia per la formazione sia l'aggiornamento degli amministratori così come recita la L 9/2014 di conversione del D.L. Destinazione Italia.


In una più ampia considerazione riferibile alla nuova riforma del condominio, possono erogare corsi di formazione e di aggiornamento, così come previsto dall' art. 25 lettara G della L. 220/2012, tutti gli enti di formazione in quanto non esistono ancora specifiche autorizzazioni e/o criteri di regolamentazione su: durata del corso, programma del corso, requisiti dei docenti e tipologia dell'aggiornamento.
Il Ministero della Giustizia come previsto dalla L.9/2014, dovrà provvedere ad una specifica regolamentazione.

In questo contesto, il procedimento di cui all’art. 26 d.lgs. 206/2007 prevede l’inserimento in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia delle associazioni che, in base al possesso di determinati requisiti, sono considerate rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentat…

Indirizzo

Via G. De Falco, 5/A
Quarto
80010

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Lunedì 16:00 - 20:00
Mercoledì 16:00 - 20:00
Venerdì 16:00 - 20:00

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