16/07/2014
NEWS: CONTRATTI BANCARI-DECRETO INGIUNTIVO-OPPOSIZIONE-PROVA
Con innovativa ordinanza n. 14887/14 dell'1.7.2014, la Suprema Corte ha statuito che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, alla Banca è sufficiente la produzione del mero saldaconto del proprio correntista moroso. Tuttavia, nella successiva fase di merito, introdotta con l'opposizione al decreto, l'Istituto di credito, laddove sorgano contestazioni su an e quantum debeatur, è onerato dal produrre: a) il contratto di conto corrente; b) tutti gli estratti di conto corrente a partire dall'apertura del rapporto; c) la documentazione attestante l'avvenuta tempestiva comunicazione al correntista dei predetti estratti conto.
L'ordinanza in commento, che al momento rappresenta un primo precedente isolato, impone dunque alla Banca un rigoroso onere della prova poiché, ai fini della conferma del decreto ingiuntivo opposto, l'Istituto di credito dovrà dare dimostrazione dell'effettiva ricezione, da parte del correntista, di tutti gli estratti conto il cui invio, fino ad oggi, avviene per lo più con posta ordinaria, di per sè inidonea a far assolvere il predetto onere.