Studio Legale Falusi

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Lo Studio Legale dell avvocato Falusi si trovava in Prato e si occupa di consulenza e di assistenza in materia civile. La nostra esperienza, maturata in oltre venti anni di attività, copre: il diritto di famiglia e delle successioni, il settore del risarcimento danni, la materia delle locazioni e questioni condominiali, il diritto del lavoro. Lavoriamo a stretto contatto con tutti i nostri clienti

, garantendo loro un supporto costante nella gestione delle problematiche e nella scelta delle soluzioni migliori.

🔎 Errore medico e risarcimento ai familiari: quando inizia la prescrizione?Una recente decisione del Tribunale di Firenz...
15/06/2026

🔎 Errore medico e risarcimento ai familiari: quando inizia la prescrizione?

Una recente decisione del Tribunale di Firenze ha chiarito un principio molto importante: nei casi di presunta responsabilità sanitaria, il termine per chiedere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale non decorre automaticamente dalla data del decesso del paziente.

Secondo i giudici, la prescrizione inizia quando i familiari vengono a conoscenza, o avrebbero potuto ragionevolmente conoscere, che la morte è stata causata da un errore dei sanitari.

Nel caso esaminato, il paziente era affetto da diverse patologie e i familiari non avevano elementi per collegare immediatamente il decesso a possibili responsabilità mediche. Solo dopo aver ricevuto una perizia specialistica che evidenziava presunti errori diagnostici e terapeutici, hanno acquisito la consapevolezza dell’esistenza di un possibile danno ingiusto.

Per questo motivo il Tribunale ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura sanitaria.

Nel merito, è stato inoltre riconosciuto che gli errori e le omissioni dei sanitari avevano ridotto le possibilità di sopravvivenza del paziente. Di conseguenza, la struttura è stata condannata a risarcire i familiari sia per la perdita della chance di sopravvivenza del loro congiunto sia per la perdita della possibilità di continuare a godere del rapporto familiare.

📌 Una decisione che conferma come, nei casi di malasanità, il diritto al risarcimento possa nascere dal momento in cui emerge concretamente la consapevolezza dell’errore medico e non necessariamente dal giorno dell’evento dannoso.

🏠 Spese condominiali: chi paga tra usufruttuario e n**o proprietario?La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19011/20...
12/06/2026

🏠 Spese condominiali: chi paga tra usufruttuario e n**o proprietario?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19011/2026, ha ribadito una regola importante: quando un immobile è gravato da usufrutto, le spese condominiali non spettano sempre alla stessa persona.

Secondo i giudici:

✅ le spese ordinarie e quelle legate alla gestione dell’immobile sono a carico dell’usufruttuario;

✅ le spese straordinarie, come lavori strutturali e interventi di manutenzione straordinaria, devono essere sostenute dal n**o proprietario.

La vicenda nasce da una controversia tra un condominio e la società proprietaria della sola nuda proprietà di un appartamento. Dopo alterne decisioni nei vari gradi di giudizio, la Cassazione ha chiarito che i criteri di ripartizione fissati dalla legge non possono essere modificati dall’assemblea condominiale.

La causa dovrà ora essere riesaminata dalla Corte d’Appello, applicando il principio secondo cui le spese straordinarie competono al n**o proprietario.

⚖️ Un principio che interessa molti proprietari di immobili concessi in usufrutto e che aiuta a chiarire chi deve sostenere i costi dei lavori condominiali più importanti.

Assegno di mantenimento, no alla revisione senza prove concreteDi Avv. Laura Biarella -  5 Giugno 2026Indice degli argom...
08/06/2026

Assegno di mantenimento, no alla revisione senza prove concrete
Di Avv. Laura Biarella - 5 Giugno 2026
Indice degli argomenti
Ricorso inammissibile e obbligo confermato
Pensione, reddito, mantenimento del figlio
Figli maggiorenni e autonomia economica
Cambiano le condizioni, non si riscrive il passato
Motivi del ricorso, tutti bocciati
Principio di autoresponsabilità e inversione dell’onere della prova nei figli maggiorenni
Spese e condanna
Pronuncia che fa scuola
Conclusione

Ricorso inammissibile e obbligo confermato

Con l’ordinanza del 4 giugno 2026, la I° Sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un padre che chiedeva la riduzione o revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente.

La pronuncia segna un punto fermo in materia di diritto di famiglia: per ottenere una revisione delle condizioni economiche stabilite in sede di divorzio è necessario dimostrare un mutamento concreto, significativo e successivo rispetto alle condizioni già valutate dal giudice. Nel caso specifico, ciò non è avvenuto.

La Corte ha quindi confermato la linea seguita dai giudici di primo grado e dalla Corte d’Appello, respingendo tutte le doglianze formulate dal ricorrente.

Pensione, reddito, mantenimento del figlio

La vicenda origina da una richiesta avanzata nel 2022 presso il Tribunale: il padre chiedeva di modificare le condizioni di divorzio stabilite nel 2021, sostenendo un peggioramento della propria situazione economica. Tra le motivazioni addotte: la cessazione dal servizio nella Polizia di Stato per inabilità fisica nel 2019, il successivo pensionamento con un reddito inferiore rispetto al passato, la presenza di ulteriori obblighi economici come un finanziamento mensile.

La Cassazione ha ritenuto che tali elementi fossero già stati valutati nella sentenza di divorzio oppure comunque non idonei a giustificare una revisione dell’assegno. Il padre percepiva un reddito mensile di circa 1.800 euro per tredici mensilità, e il contributo al mantenimento del figlio, pari a 325 euro mensili, è stato giudicato proporzionato.

Figli maggiorenni e autonomia economica

Tra gli highlights emerge il mantenimento dei figli maggiorenni. La Corte ha chiarito che l’obbligo dei genitori non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. Al contrario, continua finché il figlio non raggiunge una reale indipendenza economica, oppure non dimostra una colpevole inerzia nel cercare lavoro.

Nel caso esaminato: il figlio risultava iscritto all’università, era nato nel 2002 quindi ancora in una fase fisiologica di formazione, il suo percorso di studi era ritenuto coerente e non caratterizzato da ritardi ingiustificati. Per questo motivo i giudici hanno escluso qualsiasi comportamento passivo o negligente da parte del giovane, ritenendo legittimo il proseguimento del sostegno economico.

Cambiano le condizioni, non si riscrive il passato

Uno dei passaggi più significativi dell’ordinanza afferisce al perimetro entro cui è possibile chiedere la revisione delle condizioni di divorzio. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: il giudice non può rivalutare circostanze già esaminate nella sentenza originaria. Può intervenire solo se: emergono fatti nuovi, e tali fatti determinano un mutamento significativo dell’equilibrio economico tra le parti.

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che: non vi erano variazioni rilevanti del reddito, le condizioni economiche erano sostanzialmente invariate, le circostanze indicate dal ricorrente erano già note o prevedibili. Per l’effetto, la richiesta è stata considerata priva dei presupposti minimi.

Motivi del ricorso, tutti bocciati

Il ricorrente aveva presentato tre motivi: errata valutazione dei fatti economici, mancato accertamento della carriera universitaria del figlio, violazione del diritto di difesa per documenti non contestabili.

La Corte li ha dichiarati tutti inammissibili: i primi due perché non introducevano elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati, il terzo per mancanza di specificità e per assenza di prova concreta del pregiudizio subito.

Principio di autoresponsabilità e inversione dell’onere della prova nei figli maggiorenni

L’ordinanza in disamina si inserisce nel solco dell’evoluzione nomofilattica della Suprema Corte in materia di solidarietà post-familiare, delineando il punto di equilibrio tra la persistenza della responsabilità genitoriale e l’emergere del principio di autoresponsabilità del figlio.

La Cassazione ribadisce che la stabilità dei provvedimenti di divorzio è governata dalla clausola rebus sic stantibus, che preclude al giudice della revisione una nuova valutazione degli elementi pregressi ovvero la sanatoria di preclusioni processuali antecedenti.

Quanto ai criteri di riparto dell’onere probatorio, sebbene gravi sul genitore onerato l’onere di allegare e dimostrare i fatti storici da cui desumere l’indipendenza economica del figlio o la sua colpevole inerzia lavorativa e di studio, i giudici di legittimità evidenziano l’operatività di presunzioni probatorie legate all’avanzare dell’età del beneficiario.

Il superamento di una determinata soglia anagrafica fa scattare un criterio di rigore proporzionalmente crescente, determinando un progressivo affievolimento dell’obbligo assistenziale per evitare derive parassitarie. Tale meccanismo presuntivo inverte l’onere probatorio in capo al figlio maggiorenne, sul quale grava il dovere di dimostrare le concrete ragioni giustificatrici del proprio mancato successo economico o formativo.

Nella vicenda posta sotto la lente di legittimità, la giovane età del figlio (all’epoca poco più che ventenne) e l’attualità del percorso accademico intrapreso hanno agito come elementi indiziari contrari, escludendo la configurabilità di un rifiuto ingiustificato del lavoro e legittimando la persistenza del sostegno paterno.

Spese e condanna

Non solo il ricorso è stato respinto, bensì il padre è stato condannato anche al pagamento delle spese legali: 4.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, ulteriori spese e contributi previsti dalla legge. La decisione evidenzia come il ricorso in Cassazione richieda basi solide, sia in fatto che in diritto.

Pronuncia che fa scuola

Questa ordinanza rappresenta una guida per tutti coloro che intendono chiedere la modifica delle condizioni di divorzio. Il messaggio della Cassazione appare chiaro: non è sufficiente un peggioramento percepito o già noto; occorre dimostrare un cambiamento concreto, nuovo e rilevante; l’onere della prova resta a carico di chi chiede la revisione. Soprattutto, nei casi che riguardano figli maggiorenni, la valutazione deve essere condotta con attenzione, tenendo conto del percorso formativo, dell’età e del contesto lavorativo.

Conclusione

La pronuncia ribadisce una tendenza ormai consolidata: il sistema giuridico tutela la stabilità delle decisioni in materia familiare, evitando che possano essere messe in discussione senza motivi fondati. In un contesto sociale ed economico in continua evoluzione, la responsabilità genitoriale resta un pilastro, da modulare sì nel tempo, bensì solamente alla luce di cambiamenti reali e dimostrati.

⚖️ Testamento olografo: senza data completa può essere annullatoLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17356/2026, h...
04/06/2026

⚖️ Testamento olografo: senza data completa può essere annullato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17356/2026, ha ribadito un principio importante: nel testamento olografo la data deve indicare giorno, mese e anno. Se manca anche uno solo di questi elementi, il testamento è annullabile.

Nel caso esaminato, il testatore aveva indicato soltanto l’anno (“1996”), senza specificare giorno e mese. Per i giudici ciò è sufficiente a rendere invalido il documento, anche se la data non incide concretamente sulla volontà espressa nel testamento.

La Cassazione ha inoltre chiarito che non costituiscono convalida del testamento invalido comportamenti come l’accettazione dell’eredità, la pubblicazione del testamento, la denuncia di successione o la voltura catastale. Per sanare il vizio è necessario un comportamento inequivoco e consapevole, diretto a dare esecuzione alle disposizioni testamentarie pur conoscendone l’invalidità.

📌 La decisione conferma quanto sia fondamentale rispettare rigorosamente i requisiti formali nella redazione di un testamento olografo.

⚖️ Pensione di reversibilità anche alle coppie omosessuali sposate all’esteroCon la sentenza n. 91/2026, la Corte Costit...
29/05/2026

⚖️ Pensione di reversibilità anche alle coppie omosessuali sposate all’estero

Con la sentenza n. 91/2026, la Corte Costituzionale ha stabilito che è illegittimo negare la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero, anche se il decesso è avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016.

Il caso riguardava una persona alla quale l’INPS aveva negato la reversibilità perché il partner era morto prima che in Italia venissero riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

La Corte ha però ritenuto ingiusto creare una disparità di trattamento rispetto alle altre coppie già tutelate dalla legge. Secondo i giudici, se oggi l’ordinamento italiano riconosce gli effetti delle unioni e dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero, non è corretto escludere chi aveva già formalizzato il proprio rapporto prima del 2016.

La decisione rappresenta un importante passo sul piano della tutela previdenziale e dei diritti delle coppie omosessuali, riconoscendo dignità e protezione anche alle situazioni nate prima della legge sulle unioni civili.

⚖️ Vizi dell’immobile: vedere un problema non significa conoscerne la gravitàCon la sentenza n. 16628/2026, la Cassazion...
29/05/2026

⚖️ Vizi dell’immobile: vedere un problema non significa conoscerne la gravità

Con la sentenza n. 16628/2026, la Cassazione ha chiarito un principio molto importante per chi acquista casa: la semplice presenza di un “sintomo” visibile non basta a far perdere il diritto alla garanzia per vizi dell’immobile.

Nel caso esaminato, l’acquirente aveva notato l’inclinazione dei pavimenti, ma solo successivamente, grazie a verifiche tecniche, aveva scoperto che il vero problema era una grave rotazione strutturale dell’edificio, tale da comprometterne la stabilità.

Secondo la Cassazione, quindi, non è sufficiente accorgersi di un’anomalia superficiale: per parlare di “vizio riconoscibile” occorre comprendere la reale natura e gravità del difetto.

La Corte fa anche un esempio pratico: una macchia di umidità sul soffitto può dipendere da una semplice condensa oppure da infiltrazioni molto più gravi. Solo l’accertamento tecnico permette di capire il vero problema.

La sentenza affronta anche gli effetti della risoluzione della vendita:
✅ venditore e compratore devono restituire le rispettive prestazioni contestualmente;
❌ non possono invece essere richiesti al venditore il rimborso degli interessi del mutuo né i costi per la cancellazione dell’ipoteca.

⚖️ Assegno divorzile revocato se l’ex rifiuta un’offerta di lavoroLa Cassazione, con ordinanza n. 15650/2026, ha conferm...
23/05/2026

⚖️ Assegno divorzile revocato se l’ex rifiuta un’offerta di lavoro

La Cassazione, con ordinanza n. 15650/2026, ha confermato la revoca dell’assegno divorzile nei confronti di una donna che aveva rifiutato senza giustificazione un’offerta di lavoro e non aveva dimostrato alcun concreto impegno nel raggiungere la propria autonomia economica.

La vicenda riguarda una donna di circa 39 anni, in buone condizioni di salute, che aveva declinato un’occupazione con retribuzione mensile di circa 700 euro. Sia il Tribunale di Foggia che la Corte d’Appello di Bari avevano già revocato l’assegno, rilevando che la presenza di figli adolescenti non impediva lo svolgimento di un’attività lavorativa e che la donna non aveva nemmeno documentato la propria situazione reddituale.

La Cassazione ha confermato: il rifiuto ingiustificato di un lavoro concreto e retribuito costituisce un fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell’art. 9 della legge sul divorzio, sufficiente a giustificare la revoca dell’assegno.

💡 Cosa significa per chi si separa o divorzia?
L’assegno divorzile non è un diritto acquisito per sempre. Può essere modificato o revocato se cambiano le circostanze — e tra queste rientra anche la mancata ricerca di un’occupazione da parte di chi lo percepisce.

Hai dubbi sul tuo assegno divorzile o stai affrontando una separazione?
📩 Contattaci per una consulenza - Studio Legale Falusi, Prato
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🏠 Spese condominiali: chi paga dopo la separazione?La Cassazione chiarisce un principio importante: il coniuge assegnata...
22/05/2026

🏠 Spese condominiali: chi paga dopo la separazione?

La Cassazione chiarisce un principio importante: il coniuge assegnatario della casa familiare non è obbligato a pagare le spese condominiali se non è proprietario dell’immobile.

Nel caso esaminato, il condominio aveva chiesto il pagamento degli oneri a una donna che viveva nella casa assegnatale dopo la separazione, ma l’immobile era intestato esclusivamente all’ex marito. Dopo una lunga battaglia giudiziaria, la Corte di Cassazione ha stabilito che il condominio può agire solo contro il proprietario o contro chi ha un diritto reale sull’immobile.

Secondo i giudici, l’assegnazione della casa familiare attribuisce solo un diritto personale di godimento e non trasforma l’assegnatario in condomino obbligato verso il condominio.

La decisione conferma un orientamento ormai consolidato: le spese condominiali devono essere richieste al titolare dell’immobile e non al coniuge separato che vi abita per effetto dell’assegnazione della casa familiare.

STENDERE I PANNI IN CONDOMINIO? ATTENZIONE: POTREBBE ESSERE ILLEGALEIl Tribunale di Venezia ha ordinato la rimozione di ...
21/05/2026

STENDERE I PANNI IN CONDOMINIO? ATTENZIONE: POTREBBE ESSERE ILLEGALE

Il Tribunale di Venezia ha ordinato la rimozione di una corda stendibiancheria installata sopra una storica corte interna di un palazzo veneziano, ritenendo che violasse i diritti degli altri condomini e danneggiasse il decoro architettonico dell’edificio.

Secondo il giudice, lo spazio aereo sopra la corte appartiene ai proprietari della stessa e non può essere occupato liberamente da altri condomini, neppure utilizzando muri comuni per fissare i fili. In pratica, stendere i panni in quel punto equivaleva a limitare il diritto di proprietà altrui.

Determinante anche il valore storico dell’immobile: la presenza di fili e biancheria visibile è stata considerata incompatibile con l’estetica di una corte gotica veneziana, alterandone l’armonia architettonica.

Ma c’è di più. Il tribunale ha ritenuto che la corda non fosse stata installata per reali esigenze domestiche, bensì per ostacolare la realizzazione di una piattaforma elevatrice già approvata dall’assemblea condominiale. Per questo la condotta è stata qualificata come una vera e propria “molestia possessoria”.

La decisione ribadisce un principio importante: nei condomìni l’uso delle parti comuni non può mai comprimere i diritti degli altri proprietari né compromettere il decoro dell’edificio, soprattutto se storico.

Condominio: Tetto da rifare? La spesa spetta solo a chi ne beneficiaL’assemblea condominiale non può imporre spese a tut...
14/05/2026

Condominio: Tetto da rifare? La spesa spetta solo a chi ne beneficia

L’assemblea condominiale non può imporre spese a tutti i condomini se il bene interessa soltanto alcuni di loro.

Lo ha chiarito il Tribunale di Avellino con una recente sentenza, annullando una delibera che aveva distribuito tra tutti i proprietari le spese per l’impermeabilizzazione di un tetto che copriva solo una parte dell’edificio.

Secondo il giudice, quando un bene condominiale serve esclusivamente una determinata zona del fabbricato, i costi devono essere sostenuti soltanto dai condomini che ne beneficiano. È il principio previsto dall’articolo 1123, comma 3, del Codice civile.

Nel caso esaminato, il tetto interessava solo alcune unità immobiliari e non aveva alcuna utilità per il resto del condominio, dotato di una copertura autonoma. Per questo motivo la ripartizione delle spese tra tutti i condomini è stata ritenuta illegittima.

La sentenza ribadisce un principio molto importante nella vita condominiale: le spese devono essere distribuite in modo proporzionato all’utilità concreta del bene e l’assemblea non può modificare arbitrariamente i criteri previsti dalla legge.

⚖️ In sostanza: chi non trae alcun vantaggio da un bene condominiale non può essere obbligato a pagarne i costi.

Indirizzo

Viale Della Repubblica, 153
Prato
59100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 12:30
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Venerdì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00

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