23/03/2020
Pubblichiamo valutazione relativa ai Decreti Legge con riferimento ai permessi di soggiorno/carte di soggiorno e visti turistici: Il Governo italiano con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha disposto che: “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.”
Tale proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità ha efficacia anche con riferimento ai permessi di soggiorno che sia scaduti o che prevedano una scadenza successiva al giorno 17.03.2020. Infatti, occorre sapere che il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132, all’art. 13 dispone che: “[…] Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.
Di conseguenza trattandosi il permesso di soggiorno di un vero e proprio documento di riconoscimento per lo stesso deve ritenersi operante la proroga della scadenza espressamente prevista dall’art. 104 D.L. 17.03.2020 n 18.
Con riferimento ai visti rilasciati ai soggetti stranieri da parte delle Autorità Diplomatiche la cui scadenza sia prevista tra il giorno 31.01.2020 ed il giorno 15.04.2020, il Governo italiano ha disposto che la loro scadenza possa essere prorogata fino al giorno 15.06.2020. Ciò è quanto previsto dall’art. 103 del D.L. 17.03.2020 n. 18 il quale dispone che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Infatti occorre segnalare che i visti rilasciati ai soggetti stranieri dalle Autorità Diplomatiche italiane nei rispettivi Paesi di provenienza, in base a quanto disposto dal Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.07.2009 sono considerati: “autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini: a) del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri; b) del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati membri”.
In poche parole:
a) Se hai un permesso di soggiorno scaduto o in scadenza dopo il giorno 17.03.2020 il permesso di soggiorno sarà considerato valido fino al giorno 31.08.2020
b) Se hai un visto per motivi di turismo con scadenza prevista tra il giorno 31.01.2020 ed il giorno 15.04.2020 il visto sarà valido fino al giorno 15.06.2020.
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