Studio Legale Melillo

Studio Legale Melillo Lo Studio Legale Melillo opera nel campo del diritto civile e tributario. Fondato nel 1982 è oggi composto dagli
Avv. Egidio Melillo, Avv. Fabiana Melillo.

Gianluca Melillo ed Avv. Riceve lunedì, martedì e giovedì dalle ore 16.15 alle 20.00 o su a

LO STUDIO LEGALE MELILLO SI TRASFERISCE NEL CUORE DI POZZUOLI: NUOVA SEDE IN VIA CALDAIE N. 5Siamo lieti di comunicare c...
14/06/2026

LO STUDIO LEGALE MELILLO SI TRASFERISCE NEL CUORE DI POZZUOLI: NUOVA SEDE IN VIA CALDAIE N. 5

Siamo lieti di comunicare che, a partire dal 15.06.2026, gli avvocati Egidio Melillo e Gianluca Melillo riceveranno presso la nuova sede di Pozzuoli, in Via Caldaie n. 5, nel centro storico di Pozzuoli, nei pressi del Porto.

Lo Studio Legale torna ad operare nel centro storico della città, nei pressi di Piazza a Mare, facilmente raggiungibile, anche per la vicinanza dei vari parcheggi limitrofi gratuiti (Molo Caligoliano, Sacchini e Mercato Ittico).

Restano invariati i recapiti telefonici, le modalità di ricevimento e gli indirizzi di posta elettronica dello Studio.

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Studio Legale Melillo
Avv. Egidio Melillo - Avv. Gianluca Melillo
Via Caldaie n. 5 - Pozzuoli (NA)
tel. e fax 081-5268248 - cell. 3668920947
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Lo Studio torna nel centro storico di Pozzuoli e riceverà i Clienti presso i nuovi uffici di Via Caldaie n. 5, sul Porto di Pozzuoli.

Napoli Obiettivo Valore ed il carattere vessatorio dei fermi amministrativi, anche a seguito di condanne in giudizioDopo...
09/06/2026

Napoli Obiettivo Valore ed il carattere vessatorio dei fermi amministrativi, anche a seguito di condanne in giudizio

Dopo il recente provvedimento che aveva dichiarato illegittimo il fermo amministrativo iscritto su un'autovettura utilizzata da una persona affetta da gravi patologie invalidanti, il Tribunale di Napoli è stato nuovamente chiamato ad interve**re sul medesimo veicolo.

La vicenda assume contorni particolarmente significativi perché il nuovo fermo amministrativo è stato iscritto appena quattro giorni dopo la precedente ordinanza del procedimento ex art. 700 c.p.c. d'urgenza che ne aveva disposto la cancellazione.

Il caso
Il ciente, soggetto invalido e affetto da gravi patologie oncologiche e degenerative, aveva già ottenuto dal Tribunale di Napoli la declaratoria di illegittimità di un fermo amministrativo gravante sulla propria autovettura Ford Fusion targata CV690GG, veicolo utilizzato per raggiungere ospedali, strutture sanitarie e centri di cura.

Nonostante la precedente pronuncia favorevole e la definitiva cancellazione del precedente fermo avvenuta in data 29.05.2026, il concessionario Napoli Obiettivo Valore S.r.l. ha proceduto ad iscrivere un nuovo fermo amministrativo sul medesimo veicolo il 03.06.2026, sulla scorta di un diverso assunto credito.

Di fronte a tale situazione, è stato necessario promuovere un nuovo ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli.

Il nuovo decreto del Tribunale
Con decreto emesso già il 04.06.2026 nell'ambito del procedimento R.G. n. 12333/2026, il Tribunale di Napoli – Quinta Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Elisa Asprone – ha ritenuto sussistenti i presupposti per interve**re immediatamente.

Particolarmente significativa appare la motivazione del provvedimento, nella quale il Giudice evidenzia che il fermo impugnato era già stato oggetto di un precedente ricorso cautelare conclusosi con una pronuncia che aveva dichiarato illegittima la misura.

Per tale ragione il Tribunale ha disposto la sospensione inaudita altera parte del fermo amministrativo, fissando successivamente l'udienza per la trattazione della causa.

Diritto alla salute e tutela delle persone con disabilità
La vicenda conferma un principio di fondamentale importanza: il fermo amministrativo non può trasformarsi in uno strumento capace di comprimere in modo sproporzionato diritti costituzionalmente garantiti.

Quando il veicolo rappresenta l'unico mezzo attraverso il quale una persona invalida può accedere alle cure mediche, sottoporsi a controlli specialistici o soddisfare esigenze essenziali di vita quotidiana, la tutela del credito deve necessariamente confrontarsi con il diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione.

Nel ricorso è stato evidenziato come il veicolo fosse indispensabile per consentire al ricorrente di raggiungere con regolarità strutture ospedaliere e centri specialistici, anche situati fuori dalla provincia di Napoli.

Un precedente importante
Il nuovo decreto assume rilievo non soltanto per la tutela riconosciuta al singolo cittadino, ma anche perché conferma la possibilità di ottenere una protezione urgente ed effettiva quando il fermo amministrativo incide direttamente sulla salute e sulla dignità della persona.

La circostanza che il Tribunale sia intervenuto una seconda volta sul medesimo veicolo costituisce un segnale significativo circa l'esigenza di evitare che misure cautelari o esecutive possano compromettere l'accesso alle cure e l'autonomia personale di soggetti particolarmente vulnerabili.

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla tutela concreta delle persone con disabilità e alla necessità di bilanciare l'interesse alla riscossione con i diritti fondamentali dell'individuo.

Ogni situazione deve essere valutata singolarmente. Tuttavia, quando il veicolo costituisce uno strumento indispensabile per l'accesso alle cure mediche o per la mobilità di una persona invalida, possono sussistere i presupposti per ottenere un provvedimento urgente di sospensione e successiva cancellazione del fermo.

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Fermo amministrativo su veicolo di disabile: nuova sospensione del Tribunale di Napoli

TARI SU IMMOBILE INABITABILE E PRIVO DI UTENZE: ANNULLATO L'AVVISO DEL COMUNE DI FORIOLa Corte di Giustizia Tributaria d...
01/06/2026

TARI SU IMMOBILE INABITABILE E PRIVO DI UTENZE: ANNULLATO L'AVVISO DEL COMUNE DI FORIO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 17, con sentenza depositata il 22.05.2026, ha accolto il ricorso proposto da un contribuente assistito dall’avv. Gianluca Melillo, annullando l’avviso di accertamento TARI notificato dal Comune di Forio per tassa rifiuti relativa all’anno 2020.

Il caso: richiesta TARI su immobile in stato di abbandono
Il contribuente aveva ricevuto dal Comune di Forio un avviso di accertamento per il pagamento della tassa rifiuti relativa ad un immobile insistente nel predetto Comune.

Tuttavia, l’immobile oggetto di tassazione, per l’anno interessato dall’accertamento, risultava in evidente stato di abbandono, inabitabile e privo di allacci alle utenze elettriche, idriche e del gas.

Il nostro assistito, inoltre, risultava residente in Germania ed iscritto all’AIRE da molti anni, circostanza incompatibile con l’asserita occupazione dell’immobile indicata nell’avviso.

L’atto impositivo riportava anche un numero di occupanti pari a quattro, dato non corrispondente alla reale situazione anagrafica e fattuale.

La tesi difensiva non si fondava sulla mera mancata utilizzazione dell’immobile, ma sulla sua concreta inidoneità a produrre rifiuti urbani.

La posizione del Comune
Il Comune di Forio si costituiva in giudizio sostenendo la fondatezza della pretesa tributaria.

Secondo l’Ente, il presupposto della tassa rifiuti sarebbe stato integrato dalla semplice idoneità dell’immobile a produrre rifiuti, senza che potesse rilevare lo stato in cui il bene si trovava, ritenuto conseguenza di una scelta del proprietario.

La Corte, tuttavia, non ha condiviso tale impostazione alla luce della prova documentale offerta dal contribuente.

La decisione della Corte di Giustizia Tributaria
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso.

In particolare, il giudice ha valorizzato la prova della residenza in Germania del contribuente sin dall’anno 2005 e le relazioni tecniche asseverate, dalle quali emergeva che l’immobile, per l’anno oggetto di accertamento, era disabitato, in stato di abbandono e privo dei servizi essenziali.

Secondo la Corte, l’immobile non risultava quindi suscettibile di produrre rifiuti urbani, con conseguente carenza del presupposto impositivo previsto dall’art. 1, comma 641, legge n. 147/2013.

La decisione chiarisce anche un aspetto particolarmente rilevante: la sola presenza di pochi mobili abbandonati all’interno di un immobile disabitato, inabitabile e privo di ogni allaccio alle reti idriche, elettriche e del gas non è sufficiente a fondare la debenza della TARI.

Per tali ragioni, la Corte ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato.

Il principio: non basta il mero possesso, serve la concreta idoneità a produrre rifiuti
La sentenza conferma un principio importante in materia di tassa rifiuti.

La TARI presuppone il possesso o la detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Pertanto, quando il contribuente riesce a dimostrare che l’immobile è inabitabile, disabitato, in stato di abbandono e privo delle utenze essenziali, può ve**re meno il presupposto impositivo.

Naturalmente, la prova deve essere puntuale e documentata. Nel caso trattato dallo Studio Legale Melillo, tale prova è stata fornita mediante documentazione anagrafica, relazioni tecniche asseverate e contestazione specifica degli elementi riportati nell’avviso di accertamento.

La decisione rappresenta un ulteriore riconoscimento della necessità che l’imposizione tributaria sia collegata ad una situazione reale e verificabile, e non ad una presunzione astratta sganciata dalle condizioni effettive dell’immobile.

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La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli accoglie il ricorso dello Studio Legale Melillo: niente TARI se l’immobile è inabitabile e privo di utenze

IL TRIBUNALE DI NAPOLI CONFERMA L'URGENZA DELLA CANCELLAZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO SUL VEICOLO DEL DISABILEDopo la s...
01/06/2026

IL TRIBUNALE DI NAPOLI CONFERMA L'URGENZA DELLA CANCELLAZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO SUL VEICOLO DEL DISABILE

Dopo la sospensione inaudita altera parte già disposta nel corso del procedimento cautelare d'urgenza ex art 700 c.p.c., il Tribunale di Napoli è tornato a pronunciarsi sul fermo amministrativo iscritto sul veicolo utilizzato da una persona con disabilità.

Con ordinanza del 20 maggio 2026, la XIV sezione civile del Tribunale di Napoli, ha accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto dall’avv. Gianluca Melillo ed ha dichiarato l’illegittimità del fermo amministrativo iscritto da Napoli Obiettivo Valore s.r.l., ordinandone la cancellazione dal PRA di Napoli.

Questa volta, tuttavia, il profilo centrale non è soltanto l’urgenza della sospensione, ma la motivazione con cui il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la cancellazione del fermo.

Il veicolo non era un bene qualunque, ma uno strumento necessario per la salute
Il Tribunale ha valorizzato la documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emergeva che il veicolo oggetto di fermo veniva utilizzato dal ricorrente per raggiungere strutture mediche, in presenza di gravi patologie e invalidità.

L’istante era in possesso della certificazione di invalidità dell’INPS e del contrassegno per parcheggio disabili rilasciato dal Comune di Napoli. Il giudice ha quindi ritenuto che la mancata disponibilità del veicolo determinasse un pregiudizio attuale, poiché il mezzo era essenziale per gli spostamenti quotidiani e per l’esercizio del diritto alla salute.

La motivazione dell’ordinanza è significativa perché non si limita a richiamare in astratto la condizione di disabilità, ma collega la tutela cautelare a elementi concreti: la necessità di recarsi frequentemente presso strutture sanitarie, le difficoltà di deambulazione e la circostanza che il ricorrente abitasse da solo.

In questa prospettiva, il fermo amministrativo non incideva soltanto sulla disponibilità patrimoniale del veicolo, ma sulla possibilità effettiva della persona di accedere alle cure e di svolgere attività essenziali della vita quotidiana.

Per tali ragioni, il giudice ha dichiarato l’illegittimità del fermo amministrativo gravante sul veicolo e ne ha ordinato la cancellazione dal PRA di Napoli.

Il rilievo della decisione
L’ordinanza conferma che il fermo amministrativo deve essere valutato non solo sotto il profilo della riscossione, ma anche alla luce dei diritti fondamentali coinvolti.

Quando il veicolo è concretamente destinato agli spostamenti di una persona con disabilità e risulta necessario per accedere alle cure, la misura può determinare un pregiudizio attuale e grave, suscettibile di tutela urgente.

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Il Tribunale di Napoli accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. e ordina la cancellazione del fermo sul veicolo usato da persona disabile.

Gestore della crisi da sovraindebitamento: Aggiornamento professionaleL’Avv. Gianluca Melillo ha completato, anche il co...
06/05/2026

Gestore della crisi da sovraindebitamento: Aggiornamento professionale

L’Avv. Gianluca Melillo ha completato, anche il corso di aggiornamento biennale per Gestori della crisi da sovraindebitamento, dedicato alla disciplina introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019.

Il percorso formativo consente l’assolvimento dell’obbligo formativo biennale previsto per i gestori delle procedure da sovraindebitamento ai sensi del DM 202/2014.

Tale aggiornamento conferma l’attenzione dello Studio verso una preparazione costante e qualificata nell’assistenza a privati, professionisti e piccoli imprenditori che si trovino in situazioni di crisi o sovraindebitamento.
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L’Avv. Gianluca Melillo ha completato il corso di aggiornamento professionale per Gestori della crisi da sovraindebitamento.

ASTE IMMOBILIARI: AGGIUDICATO IMMOBILE IN SARDEGNALa partecipazione alle vendite giudiziarie immobiliari può rappresenta...
03/05/2026

ASTE IMMOBILIARI: AGGIUDICATO IMMOBILE IN SARDEGNA
La partecipazione alle vendite giudiziarie immobiliari può rappresentare un’interessante opportunità di acquisto.

In una recente procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, un cliente assistito dallo Studio Legale Melillo ha partecipato ad una vendita all’asta in Sardegna, riuscendo ad aggiudicarsi un immobile con una riduzione del 25% rispetto al prezzo base d’asta ed al valore del bene.

Si tratta di un risultato significativo, che dimostra come l’accesso consapevole alle aste immobiliari possa consentire l’acquisto di beni a condizioni economicamente vantaggiose rispetto al prezzo di partenza della procedura.

I vantaggi dell’acquisto tramite asta giudiziaria
La partecipazione a una vendita giudiziaria può offrire diversi vantaggi.

Il primo è di natura economica: in molti casi l’offerente può acquistare l’immobile a un prezzo inferiore rispetto al valore di partenza, beneficiando della differenza tra prezzo base e offerta minima.

Un secondo vantaggio riguarda la trasparenza della procedura. L’avviso di vendita, la perizia di stima e la documentazione pubblicata consentono all’interessato di esaminare preventivamente le caratteristiche del bene, lo stato occupativo, i dati catastali, eventuali criticità urbanistiche e le condizioni di vendita.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda la fase successiva all’aggiudicazione: di regola, con il decreto di trasferimento vengono disciplinati anche gli effetti traslativi dell’acquisto e la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, secondo quanto previsto dalla procedura.

L’assistenza dello Studio Legale Melillo nelle aste immobiliari
Lo Studio Legale Melillo assiste i clienti interessati alla partecipazione ad aste giudiziarie immobiliari telematiche in tutta Italia, offrendo supporto nella fase preliminare di esame della procedura e nella successiva predisposizione dell’offerta.

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Cliente dello Studio Legale Melillo si aggiudica un immobile in Sardegna con riduzione del 25% rispetto al prezzo base d’asta. Vantaggi e cautele delle vendite giudiziarie

Cartella di pagamento: accolta l’opposizione alla luce della produzione documentale disordinata del ConcessionarioCon se...
03/05/2026

Cartella di pagamento: accolta l’opposizione alla luce della produzione documentale disordinata del Concessionario

Con sentenza n. 286/2026, pubblicata il 09.02.2026, il Giudice di Pace di Barra - dott.ssa Di Tuoro, ha accolto l’opposizione proposta dall'avv. Gianluca Melillo avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, dichiarando prescritti i crediti vantati dall’ente impositore.

La pronuncia assume particolare rilievo per la valutazione della inidoneità della produzione documentale dell’Agente della riscossione, ritenuta non adeguata a consentire un effettivo riscontro delle allegazioni difensive in relazione alla contestata prescrizione.

Il giudice ha infatti ritenuto che la mera produzione di numerosi file telematici, non ordinati, non indicizzati e non correttamente denominati, non possa assolvere l’onere probatorio gravante sulla parte resistente.

L’irregolarità della produzione documentale telematica
Il passaggio centrale della decisione riguarda il modo in cui Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva depositato la documentazione.

Il Giudice ha rilevato che i documenti telematici devono essere:

inseriti in un indice;
numerati progressivamente;
correttamente denominati;
agevolmente riconducibili alle allegazioni contenute negli atti difensivi;
consultabili senza imporre al giudice una ricerca esplorativa all’interno del fascicolo.
Nel caso concreto, invece, la produzione documentale della resistente risultava composta da numerosi file indicati mediante stringhe numeriche, privi di un indice e non immediatamente riconducibili ai singoli atti richiamati nella comparsa di costituzione.

Inoltre, alcuni file contenevano più documenti, privi di autonoma denominazione identificativa, con conseguente impossibilità di individuare con certezza la cartella, le relate di notifica e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Il principio affermato dal giudice
Il principio espresso nella sentenza è particolarmente significativo: non è compito del giudice reperire, selezionare e ricostruire autonomamente la documentazione che la parte avrebbe dovuto ordinatamente produrre a sostegno delle proprie difese.

L’onere di allegazione e prova impone alla parte che intende avvalersi di un documento di produrlo in modo intellegibile, ordinato e coerente con le deduzioni svolte (Cass. sent. n. 19006/2022).

Il fascicolo telematico non può essere trasformato in un contenitore indistinto di file, all’interno del quale il giudice o la controparte siano costretti a svolgere una ricerca finalizzata all’individuazione del documento utile.

La produzione documentale, per essere utilizzabile ai fini della decisione, deve consentire un’immediata corrispondenza tra:

il fatto dedotto;
il documento prodotto;
il numero o la denominazione del file;
il contenuto probatorio invocato dalla parte.
In mancanza di tale corrispondenza, la produzione non può ritenersi adeguata ad assolvere l’onere probatorio.

Artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e processo telematico
La decisione richiama il principio sotteso agli artt. 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, relativi alla formazione del fascicolo di parte e alla produzione dei documenti.

Pur trattandosi di disposizioni nate con riferimento al fascicolo cartaceo, il giudice evidenzia come l’esigenza di ordine, chiarezza e verificabilità sia oggi ancora più pregnante nel processo telematico.

La smaterializzazione degli atti, infatti, non attenua l’onere della parte, ma lo rafforza: proprio perché i documenti sono depositati in formato digitale, essi devono essere nominati, numerati e indicizzati in modo tale da permettere una consultazione effettiva.

Pertanto, una produzione telematica composta da file non identificabili o privi di un criterio ordinatore non può essere considerata equivalente a una corretta produzione documentale.

Conclusioni
La sentenza n. 286/2026 del Giudice di Pace di Barra valorizza il principio di ordinata formazione del fascicolo telematico e censura la prassi, talvolta ricorrente nei giudizi di riscossione, di depositare una pluralità di file privi di indice, numerazione e denominazione comprensibile.

Il giudice non è tenuto a supplire alle carenze della parte mediante una ricerca autonoma della documentazione potenzialmente rilevante.

Nel processo civile, anche telematico, la prova deve essere non solo prodotta, ma prodotta in modo tale da poter essere individuata, esaminata e collegata alle specifiche allegazioni difensive.

Nel caso esaminato, tale carenza ha determinato l’accoglimento dell’opposizione e la declaratoria di prescrizione dei crediti oggetto della cartella.

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Il Giudice di Pace di Barra accoglie l’opposizione: la produzione telematica disordinata dell’Agente della riscossione non prova notifiche e atti interruttivi.

Separazione dei coniugi: il Tribunale di Napoli valorizza l’accordo dei genitori nell’interesse dei figli nonostante il ...
03/05/2026

Separazione dei coniugi: il Tribunale di Napoli valorizza l’accordo dei genitori nell’interesse dei figli nonostante il parere del PM

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6684/2026 del 24.04.2026, ha omologato un accordo di separazione nato nell’ambito di un procedimento inizialmente giudiziale, poi trasformato in separazione consensuale, ritenendo valide le condizioni raggiunte dai coniugi anche in presenza del parere contrario del Pubblico Ministero.

La vicenda presenta profili di particolare interesse perché dimostra come, nei procedimenti familiari, la soluzione concordata tra i genitori possa essere ritenuta conforme all’interesse dei figli anche quando l’organizzazione familiare non segue schemi “standard”, purché sia concreta, equilibrata e coerente con la vita quotidiana dei minori.

Nel caso seguito dallo Studio Legale Melillo per la moglie resistente, il procedimento era stato introdotto come separazione giudiziale. Successivamente, grazie al confronto tra le parti ed all’attività dei difensori, si è giunti a una composizione consensuale, con richiesta congiunta di conversione del rito e omologa degli accordi raggiunti.

L’accordo sui figli: affidamento condiviso e organizzazione familiare concreta
L’accordo prevedeva l’affidamento condiviso dei figli minori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse.

La peculiarità principale riguardava la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli: due minori avrebbero pernottato presso il padre, ma trascorso stabilmente la giornata con la madre, dalle ore 8.00 del mattino sino alla sera, oltre a periodi nei fine settimana secondo quanto concordato.

Il terzo figlio più piccolo, invece, veniva collocato prevalentemente presso la madre, con previsione di un contributo mensile a carico del padre e con regolamentazione dei tempi di visita.

Si trattava, quindi, di un assetto familiare costruito sulle esigenze concrete dei figli e dei genitori, nel quale il mantenimento dei due figli maggiori non veniva regolato mediante assegno periodico a carico della madre, ma attraverso una forma di mantenimento diretto, collegata alla presenza quotidiana dei minori presso entrambi i genitori.

Il parere contrario del Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero aveva espresso parere contrario all’accoglimento dell’accordo, ritenendo non conforme all’interesse dei minori la mancata previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre per i figli collocati presso il padre.

Il Tribunale, tuttavia, ha valutato diversamente l’organizzazione familiare concordata dalle parti.

Il Collegio ha infatti ritenuto l’accordo conforme all’interesse della prole minorenne, evidenziando che, pur in assenza di un assegno di mantenimento per i due figli maggiori, gli stessi risultavano collocati di fatto in modo sostanzialmente paritario presso entrambi i genitori, trascorrendo un tempo tendenzialmente equivalente con il padre e con la madre.

In questa prospettiva, il Tribunale ha riconosciuto che ciascun genitore avrebbe contribuito direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di permanenza presso di sé, tenuto conto della concreta organizzazione familiare e delle rispettive capacità economiche.

La decisione del Tribunale di Napoli
Con sentenza del 17.04.2026, il Tribunale di Napoli ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, omologando gli accordi intervenuti.

La decisione è significativa perché conferma che, in materia di separazione e figli minori, l’interesse della prole non può essere valutato in modo astratto o meramente formale. Occorre invece considerare la realtà quotidiana dei rapporti familiari, i tempi effettivi di cura, la presenza dei genitori e la capacità di ciascuno di contribuire direttamente ai bisogni dei figli.

Il caso evidenzia anche l’importanza della trasformazione del conflitto giudiziale in accordo consensuale: una soluzione condivisa, quando ben strutturata e rispettosa dell’interesse dei minori, può essere accolta dal Tribunale anche a fronte di osservazioni critiche formulate dal Pubblico Ministero.

Patrocinio a spese dello Stato
Il giudizio, per la cliente assistita dallo Studio Legale Melillo, si è svolto in regime di patrocinio a spese dello Stato, istituto che consente ai soggetti in possesso dei requisiti di legge di accedere alla tutela giudiziaria anche in assenza di risorse economiche sufficienti.

Anche sotto questo profilo, la vicenda conferma l’importanza di garantire un’effettiva difesa tecnica nei procedimenti familiari, soprattutto quando sono coinvolti figli minori e occorre individuare soluzioni equilibrate, sostenibili e realmente aderenti alla vita della famiglia.

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Il Tribunale di Napoli ha omologato un accordo di separazione nato nell’ambito di un procedimento inizialmente giudiziale, poi trasformato in separazione consensuale, ritenendo valide le condizioni raggiunte dai coniugi anche in presenza del parere contrario del Pubblico Ministero.

Ancora una sospensione del Fermo Amministrativo di Napoli Obiettivo Valore sul veicolo del disabile in un giudizio ex ar...
03/05/2026

Ancora una sospensione del Fermo Amministrativo di Napoli Obiettivo Valore sul veicolo del disabile in un giudizio ex art. 700 c.p.c.

In data 08.04.2026, un nostro assistito veniva a conoscenza, tramite l’applicazione ministeriale “IO”, dell’iscrizione di un fermo amministrativo sul proprio veicolo da parte di Napoli Obiettivo Valore s.r.l., concessionario del Comune di Napoli.

L’interessato non aveva ricevuto alcun utile preavviso e, dopo aver effettuato le opportune verifiche, apprendeva che il fermo era stato iscritto presso il PRA su istanza del concessionario della riscossione.

Il veicolo, tuttavia, non costituiva un semplice bene patrimoniale, ma rappresentava l’unico mezzo di trasporto utilizzabile da una persona affetta da gravi patologie e invalidità, in possesso di contrassegno per parcheggio disabili e con necessità di recarsi frequentemente presso strutture mediche per visite, controlli e cure.

L’assistito, vivendo solo e presentando serie difficoltà di deambulazione, non poteva fare affidamento sui mezzi pubblici. Il fermo dell’autovettura, pertanto, incideva direttamente sulla possibilità di provvedere alle esigenze quotidiane essenziali, di raggiungere farmacie e supermercati, e soprattutto di esercitare il diritto primario alla salute.

Lo Studio Melillo proponeva ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, alla luce della normativa posta a tutela delle persone con disabilità e dei principi già affermati dalla giurisprudenza in materia di fermo amministrativo su veicoli indispensabili alla mobilità del disabile.

Veniva documentato il periculum in mora, atteso che il mancato utilizzo del veicolo avrebbe potuto determinare un pregiudizio grave e irreparabile per la salute e la dignità della persona, impedendole di raggiungere le strutture sanitarie e di svolgere le attività minime della vita quotidiana.

Depositato il ricorso, il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civile, con decreto del 15.04.2026, ritenuto che dalla documentazione agli atti emergesse che il veicolo oggetto di fermo veniva utilizzato dal ricorrente per recarsi presso strutture mediche, essendo affetto da gravi patologie e invalidità, ha disposto:

“SOSPENDE inaudita altera parte l’efficacia esecutiva del fermo”, fissando l’udienza di comparizione delle parti per il 18.05.2026.

Il provvedimento assume particolare rilievo poiché conferma la possibilità di ottenere una tutela immediata quando il fermo amministrativo incide su un veicolo concretamente destinato alle esigenze di mobilità di una persona disabile.

In tali ipotesi, infatti, il mezzo non può essere considerato soltanto come un bene aggredibile per finalità di riscossione, ma deve essere valutato nella sua funzione essenziale: garantire alla persona invalida autonomia, accesso alle cure mediche e tutela della dignità personale.

Il procedimento proseguirà all’udienza fissata, in attesa che il concessionario della riscossione provveda alla comunicazione della sospensione all'ACI-PRA competente.

Articolo a cura dell’avv. Gianluca Melillo
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Il Tribunale di Napoli sospende d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., il fermo amministrativo sul veicolo utilizzato da una persona disabile per cure e necessità quotidiane.

Indirizzo

Via Matteotti 43
Pozzuoli
80078

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