Studio Legale Melillo

Studio Legale Melillo Lo Studio Legale Melillo opera nel campo del diritto civile e tributario. Fondato nel 1982 è oggi composto dagli
Avv. Egidio Melillo, Avv. Fabiana Melillo.

Gianluca Melillo ed Avv. Riceve lunedì, martedì e giovedì dalle ore 16.15 alle 20.00 o su a

Gestore della crisi da sovraindebitamento: Aggiornamento professionaleL’Avv. Gianluca Melillo ha completato, anche il co...
06/05/2026

Gestore della crisi da sovraindebitamento: Aggiornamento professionale

L’Avv. Gianluca Melillo ha completato, anche il corso di aggiornamento biennale per Gestori della crisi da sovraindebitamento, dedicato alla disciplina introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019.

Il percorso formativo consente l’assolvimento dell’obbligo formativo biennale previsto per i gestori delle procedure da sovraindebitamento ai sensi del DM 202/2014.

Tale aggiornamento conferma l’attenzione dello Studio verso una preparazione costante e qualificata nell’assistenza a privati, professionisti e piccoli imprenditori che si trovino in situazioni di crisi o sovraindebitamento.
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Studio Legale Melillo
Avv. Egidio Melillo - Avv. Gianluca Melillo - Avv. Fabiana Melillo
Via G. Matteotti n. 43 - Pozzuoli (NA)
tel. e fax 081-5268248 - cell. 3668920947
www.avvocatomelillo.it

L’Avv. Gianluca Melillo ha completato il corso di aggiornamento professionale per Gestori della crisi da sovraindebitamento.

ASTE IMMOBILIARI: AGGIUDICATO IMMOBILE IN SARDEGNALa partecipazione alle vendite giudiziarie immobiliari può rappresenta...
03/05/2026

ASTE IMMOBILIARI: AGGIUDICATO IMMOBILE IN SARDEGNA
La partecipazione alle vendite giudiziarie immobiliari può rappresentare un’interessante opportunità di acquisto.

In una recente procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, un cliente assistito dallo Studio Legale Melillo ha partecipato ad una vendita all’asta in Sardegna, riuscendo ad aggiudicarsi un immobile con una riduzione del 25% rispetto al prezzo base d’asta ed al valore del bene.

Si tratta di un risultato significativo, che dimostra come l’accesso consapevole alle aste immobiliari possa consentire l’acquisto di beni a condizioni economicamente vantaggiose rispetto al prezzo di partenza della procedura.

I vantaggi dell’acquisto tramite asta giudiziaria
La partecipazione a una vendita giudiziaria può offrire diversi vantaggi.

Il primo è di natura economica: in molti casi l’offerente può acquistare l’immobile a un prezzo inferiore rispetto al valore di partenza, beneficiando della differenza tra prezzo base e offerta minima.

Un secondo vantaggio riguarda la trasparenza della procedura. L’avviso di vendita, la perizia di stima e la documentazione pubblicata consentono all’interessato di esaminare preventivamente le caratteristiche del bene, lo stato occupativo, i dati catastali, eventuali criticità urbanistiche e le condizioni di vendita.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda la fase successiva all’aggiudicazione: di regola, con il decreto di trasferimento vengono disciplinati anche gli effetti traslativi dell’acquisto e la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, secondo quanto previsto dalla procedura.

L’assistenza dello Studio Legale Melillo nelle aste immobiliari
Lo Studio Legale Melillo assiste i clienti interessati alla partecipazione ad aste giudiziarie immobiliari telematiche in tutta Italia, offrendo supporto nella fase preliminare di esame della procedura e nella successiva predisposizione dell’offerta.

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Cliente dello Studio Legale Melillo si aggiudica un immobile in Sardegna con riduzione del 25% rispetto al prezzo base d’asta. Vantaggi e cautele delle vendite giudiziarie

Cartella di pagamento: accolta l’opposizione alla luce della produzione documentale disordinata del ConcessionarioCon se...
03/05/2026

Cartella di pagamento: accolta l’opposizione alla luce della produzione documentale disordinata del Concessionario

Con sentenza n. 286/2026, pubblicata il 09.02.2026, il Giudice di Pace di Barra - dott.ssa Di Tuoro, ha accolto l’opposizione proposta dall'avv. Gianluca Melillo avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, dichiarando prescritti i crediti vantati dall’ente impositore.

La pronuncia assume particolare rilievo per la valutazione della inidoneità della produzione documentale dell’Agente della riscossione, ritenuta non adeguata a consentire un effettivo riscontro delle allegazioni difensive in relazione alla contestata prescrizione.

Il giudice ha infatti ritenuto che la mera produzione di numerosi file telematici, non ordinati, non indicizzati e non correttamente denominati, non possa assolvere l’onere probatorio gravante sulla parte resistente.

L’irregolarità della produzione documentale telematica
Il passaggio centrale della decisione riguarda il modo in cui Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva depositato la documentazione.

Il Giudice ha rilevato che i documenti telematici devono essere:

inseriti in un indice;
numerati progressivamente;
correttamente denominati;
agevolmente riconducibili alle allegazioni contenute negli atti difensivi;
consultabili senza imporre al giudice una ricerca esplorativa all’interno del fascicolo.
Nel caso concreto, invece, la produzione documentale della resistente risultava composta da numerosi file indicati mediante stringhe numeriche, privi di un indice e non immediatamente riconducibili ai singoli atti richiamati nella comparsa di costituzione.

Inoltre, alcuni file contenevano più documenti, privi di autonoma denominazione identificativa, con conseguente impossibilità di individuare con certezza la cartella, le relate di notifica e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Il principio affermato dal giudice
Il principio espresso nella sentenza è particolarmente significativo: non è compito del giudice reperire, selezionare e ricostruire autonomamente la documentazione che la parte avrebbe dovuto ordinatamente produrre a sostegno delle proprie difese.

L’onere di allegazione e prova impone alla parte che intende avvalersi di un documento di produrlo in modo intellegibile, ordinato e coerente con le deduzioni svolte (Cass. sent. n. 19006/2022).

Il fascicolo telematico non può essere trasformato in un contenitore indistinto di file, all’interno del quale il giudice o la controparte siano costretti a svolgere una ricerca finalizzata all’individuazione del documento utile.

La produzione documentale, per essere utilizzabile ai fini della decisione, deve consentire un’immediata corrispondenza tra:

il fatto dedotto;
il documento prodotto;
il numero o la denominazione del file;
il contenuto probatorio invocato dalla parte.
In mancanza di tale corrispondenza, la produzione non può ritenersi adeguata ad assolvere l’onere probatorio.

Artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e processo telematico
La decisione richiama il principio sotteso agli artt. 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, relativi alla formazione del fascicolo di parte e alla produzione dei documenti.

Pur trattandosi di disposizioni nate con riferimento al fascicolo cartaceo, il giudice evidenzia come l’esigenza di ordine, chiarezza e verificabilità sia oggi ancora più pregnante nel processo telematico.

La smaterializzazione degli atti, infatti, non attenua l’onere della parte, ma lo rafforza: proprio perché i documenti sono depositati in formato digitale, essi devono essere nominati, numerati e indicizzati in modo tale da permettere una consultazione effettiva.

Pertanto, una produzione telematica composta da file non identificabili o privi di un criterio ordinatore non può essere considerata equivalente a una corretta produzione documentale.

Conclusioni
La sentenza n. 286/2026 del Giudice di Pace di Barra valorizza il principio di ordinata formazione del fascicolo telematico e censura la prassi, talvolta ricorrente nei giudizi di riscossione, di depositare una pluralità di file privi di indice, numerazione e denominazione comprensibile.

Il giudice non è tenuto a supplire alle carenze della parte mediante una ricerca autonoma della documentazione potenzialmente rilevante.

Nel processo civile, anche telematico, la prova deve essere non solo prodotta, ma prodotta in modo tale da poter essere individuata, esaminata e collegata alle specifiche allegazioni difensive.

Nel caso esaminato, tale carenza ha determinato l’accoglimento dell’opposizione e la declaratoria di prescrizione dei crediti oggetto della cartella.

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Il Giudice di Pace di Barra accoglie l’opposizione: la produzione telematica disordinata dell’Agente della riscossione non prova notifiche e atti interruttivi.

Separazione dei coniugi: il Tribunale di Napoli valorizza l’accordo dei genitori nell’interesse dei figli nonostante il ...
03/05/2026

Separazione dei coniugi: il Tribunale di Napoli valorizza l’accordo dei genitori nell’interesse dei figli nonostante il parere del PM

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6684/2026 del 24.04.2026, ha omologato un accordo di separazione nato nell’ambito di un procedimento inizialmente giudiziale, poi trasformato in separazione consensuale, ritenendo valide le condizioni raggiunte dai coniugi anche in presenza del parere contrario del Pubblico Ministero.

La vicenda presenta profili di particolare interesse perché dimostra come, nei procedimenti familiari, la soluzione concordata tra i genitori possa essere ritenuta conforme all’interesse dei figli anche quando l’organizzazione familiare non segue schemi “standard”, purché sia concreta, equilibrata e coerente con la vita quotidiana dei minori.

Nel caso seguito dallo Studio Legale Melillo per la moglie resistente, il procedimento era stato introdotto come separazione giudiziale. Successivamente, grazie al confronto tra le parti ed all’attività dei difensori, si è giunti a una composizione consensuale, con richiesta congiunta di conversione del rito e omologa degli accordi raggiunti.

L’accordo sui figli: affidamento condiviso e organizzazione familiare concreta
L’accordo prevedeva l’affidamento condiviso dei figli minori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse.

La peculiarità principale riguardava la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli: due minori avrebbero pernottato presso il padre, ma trascorso stabilmente la giornata con la madre, dalle ore 8.00 del mattino sino alla sera, oltre a periodi nei fine settimana secondo quanto concordato.

Il terzo figlio più piccolo, invece, veniva collocato prevalentemente presso la madre, con previsione di un contributo mensile a carico del padre e con regolamentazione dei tempi di visita.

Si trattava, quindi, di un assetto familiare costruito sulle esigenze concrete dei figli e dei genitori, nel quale il mantenimento dei due figli maggiori non veniva regolato mediante assegno periodico a carico della madre, ma attraverso una forma di mantenimento diretto, collegata alla presenza quotidiana dei minori presso entrambi i genitori.

Il parere contrario del Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero aveva espresso parere contrario all’accoglimento dell’accordo, ritenendo non conforme all’interesse dei minori la mancata previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre per i figli collocati presso il padre.

Il Tribunale, tuttavia, ha valutato diversamente l’organizzazione familiare concordata dalle parti.

Il Collegio ha infatti ritenuto l’accordo conforme all’interesse della prole minorenne, evidenziando che, pur in assenza di un assegno di mantenimento per i due figli maggiori, gli stessi risultavano collocati di fatto in modo sostanzialmente paritario presso entrambi i genitori, trascorrendo un tempo tendenzialmente equivalente con il padre e con la madre.

In questa prospettiva, il Tribunale ha riconosciuto che ciascun genitore avrebbe contribuito direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di permanenza presso di sé, tenuto conto della concreta organizzazione familiare e delle rispettive capacità economiche.

La decisione del Tribunale di Napoli
Con sentenza del 17.04.2026, il Tribunale di Napoli ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, omologando gli accordi intervenuti.

La decisione è significativa perché conferma che, in materia di separazione e figli minori, l’interesse della prole non può essere valutato in modo astratto o meramente formale. Occorre invece considerare la realtà quotidiana dei rapporti familiari, i tempi effettivi di cura, la presenza dei genitori e la capacità di ciascuno di contribuire direttamente ai bisogni dei figli.

Il caso evidenzia anche l’importanza della trasformazione del conflitto giudiziale in accordo consensuale: una soluzione condivisa, quando ben strutturata e rispettosa dell’interesse dei minori, può essere accolta dal Tribunale anche a fronte di osservazioni critiche formulate dal Pubblico Ministero.

Patrocinio a spese dello Stato
Il giudizio, per la cliente assistita dallo Studio Legale Melillo, si è svolto in regime di patrocinio a spese dello Stato, istituto che consente ai soggetti in possesso dei requisiti di legge di accedere alla tutela giudiziaria anche in assenza di risorse economiche sufficienti.

Anche sotto questo profilo, la vicenda conferma l’importanza di garantire un’effettiva difesa tecnica nei procedimenti familiari, soprattutto quando sono coinvolti figli minori e occorre individuare soluzioni equilibrate, sostenibili e realmente aderenti alla vita della famiglia.

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Il Tribunale di Napoli ha omologato un accordo di separazione nato nell’ambito di un procedimento inizialmente giudiziale, poi trasformato in separazione consensuale, ritenendo valide le condizioni raggiunte dai coniugi anche in presenza del parere contrario del Pubblico Ministero.

Ancora una sospensione del Fermo Amministrativo di Napoli Obiettivo Valore sul veicolo del disabile in un giudizio ex ar...
03/05/2026

Ancora una sospensione del Fermo Amministrativo di Napoli Obiettivo Valore sul veicolo del disabile in un giudizio ex art. 700 c.p.c.

In data 08.04.2026, un nostro assistito veniva a conoscenza, tramite l’applicazione ministeriale “IO”, dell’iscrizione di un fermo amministrativo sul proprio veicolo da parte di Napoli Obiettivo Valore s.r.l., concessionario del Comune di Napoli.

L’interessato non aveva ricevuto alcun utile preavviso e, dopo aver effettuato le opportune verifiche, apprendeva che il fermo era stato iscritto presso il PRA su istanza del concessionario della riscossione.

Il veicolo, tuttavia, non costituiva un semplice bene patrimoniale, ma rappresentava l’unico mezzo di trasporto utilizzabile da una persona affetta da gravi patologie e invalidità, in possesso di contrassegno per parcheggio disabili e con necessità di recarsi frequentemente presso strutture mediche per visite, controlli e cure.

L’assistito, vivendo solo e presentando serie difficoltà di deambulazione, non poteva fare affidamento sui mezzi pubblici. Il fermo dell’autovettura, pertanto, incideva direttamente sulla possibilità di provvedere alle esigenze quotidiane essenziali, di raggiungere farmacie e supermercati, e soprattutto di esercitare il diritto primario alla salute.

Lo Studio Melillo proponeva ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, alla luce della normativa posta a tutela delle persone con disabilità e dei principi già affermati dalla giurisprudenza in materia di fermo amministrativo su veicoli indispensabili alla mobilità del disabile.

Veniva documentato il periculum in mora, atteso che il mancato utilizzo del veicolo avrebbe potuto determinare un pregiudizio grave e irreparabile per la salute e la dignità della persona, impedendole di raggiungere le strutture sanitarie e di svolgere le attività minime della vita quotidiana.

Depositato il ricorso, il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civile, con decreto del 15.04.2026, ritenuto che dalla documentazione agli atti emergesse che il veicolo oggetto di fermo veniva utilizzato dal ricorrente per recarsi presso strutture mediche, essendo affetto da gravi patologie e invalidità, ha disposto:

“SOSPENDE inaudita altera parte l’efficacia esecutiva del fermo”, fissando l’udienza di comparizione delle parti per il 18.05.2026.

Il provvedimento assume particolare rilievo poiché conferma la possibilità di ottenere una tutela immediata quando il fermo amministrativo incide su un veicolo concretamente destinato alle esigenze di mobilità di una persona disabile.

In tali ipotesi, infatti, il mezzo non può essere considerato soltanto come un bene aggredibile per finalità di riscossione, ma deve essere valutato nella sua funzione essenziale: garantire alla persona invalida autonomia, accesso alle cure mediche e tutela della dignità personale.

Il procedimento proseguirà all’udienza fissata, in attesa che il concessionario della riscossione provveda alla comunicazione della sospensione all'ACI-PRA competente.

Articolo a cura dell’avv. Gianluca Melillo
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Il Tribunale di Napoli sospende d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., il fermo amministrativo sul veicolo utilizzato da una persona disabile per cure e necessità quotidiane.

Omessa comunicazione dell’udienza nel processo tributario: nullità della sentenza e rimessione al primo giudice (CGT II ...
03/05/2026

Omessa comunicazione dell’udienza nel processo tributario: nullità della sentenza e rimessione al primo giudice (CGT II grado Campania sent. 2461/26)

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania del 26.03.2026 n. 2461/2026, affronta il tema della rilevanza della mancata comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza nel processo tributario telematico.

Il caso nasce dall’impugnazione tributaria dello Studio Legale di un’intimazione di pagamento fondata su più cartelle esattoriali. Il giudizio di primo grado si conclude con il rigetto del ricorso, ma in appello il contribuente solleva una censura preliminare destinata a rivelarsi assorbente: l’assenza di qualsiasi comunicazione relativa alla fissazione dell’udienza.

Dalla verifica del fascicolo telematico emerge infatti che l’avviso non era stato notificato al ricorrente, che non ha, quindi, redatto memorie nè ha partecipato all'udienza.

La difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione si muove lungo una linea argomentativa ormai ricorrente: nel processo tributario telematico, la conoscenza degli atti deriverebbe dal loro deposito nel fascicolo informatico, con conseguente onere delle parti di consultarlo.

La Corte, sulla scia dei motivi di appello della difesa del contribuente, prende una posizione chiara e, per certi versi, controcorrente rispetto a derive eccessivamente “efficientiste” dell'ente convenuto.

Richiamando l’art. 31 del D.Lgs. 546/1992, afferma che la comunicazione dell’udienza, non è un adempimento meramente formale, ma svolge una funzione essenziale di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.

Da ciò deriva un passaggio decisivo: l’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione determina la nullità della decisione comunque pronunciata

La Corte, dunque, non richiede alcuna prova di un concreto pregiudizio difensivo, collocando il vizio su un piano strutturale. Il profilo più interessante della decisione riguarda il rapporto tra processo telematico e garanzie difensive.

Pur senza negare la centralità del Processo Tributario Telematico, la Corte esclude implicitamente che il deposito dell’atto nel fascicolo informatico possa equivalere alla comunicazione dell’udienza. La Corte introduce un limite chiaro: la digitalizzazione del processo non può tradursi in una riduzione delle garanzie partecipative.

La motivazione insiste poi su un aspetto concreto, ma decisivo: l’impossibilità, per la parte, di esercitare tempestivamente le proprie facoltà processuali.

In assenza dell’avviso di udienza, risultano precluse:

il deposito di documenti (entro 20 giorni liberi)
il deposito di memorie illustrative (entro 10 giorni liberi)
Il contraddittorio viene quindi inciso non in astratto, ma nella sua dimensione operativa.

Coerentemente con l’impostazione adottata, la Corte applica l’art. 59 del D.Lgs. 546/1992 e dispone:

l’accoglimento dell’appello
la rimessione della causa al giudice di primo grado
La decisione è qualificabile come “interlocutoria”, ma con effetti sostanziali rilevanti in termini di rinnovazione del giudizio.

La sentenza segnala che, anche nel processo tributario telematico, il contraddittorio resta il parametro ultimo di validità del giudizio.

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La CGT Campania sancisce la nullità della sentenza tributaria senza comunicazione dell’udienza: violazione del contraddittorio e rimessione al primo grado.

Pozzuoli - ZTL Via Serapide illegittima: annullati dieci verbali dal Giudice di Pace di NapoliCon la sentenza n. 16710/2...
27/03/2026

Pozzuoli - ZTL Via Serapide illegittima: annullati dieci verbali dal Giudice di Pace di Napoli

Con la sentenza n. 16710/2025, pubblicata il 19.02.2026, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto l’opposizione proposta avverso dieci verbali elevati dalla Polizia Locale di Pozzuoli per accessi nella ZTL di Via Serapide, annullando integralmente le sanzioni contestate al ricorrente. La decisione rappresenta un precedente di particolare rilievo per tutti gli automobilisti che abbiano ricevuto verbali analoghi in relazione alla medesima zona a traffico limitato, di recente attivata.

Il caso esaminato dal Giudice
L’opposizione riguardava dieci verbali emessi nel mese di giugno 2024 e notificati successivamente al ricorrente per presunte violazioni del codice della strada connesse all’accesso nella ZTL del Comune di Pozzuoli. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’opponente dallo studio legale, mirava a far valere l’illegittimità complessiva delle sanzioni.

Perché i verbali sono stati annullati
Il punto centrale della decisione è estremamente chiaro. Il Giudice ha ritenuto che i verbali fossero conseguenza di una situazione di mancata informazione e di mancato utilizzo di apposita cartellonistica da parte del Comune di Pozzuoli. Proprio per questo ha affermato che i verbali erano stati illegittimamente elevati e dovevano essere annullati.

Questo passaggio è il cuore della pronuncia. La ZTL, per essere legittimamente sanzionabile, deve essere resa conoscibile agli utenti della strada in modo chiaro, percepibile e conforme alle garanzie minime di informazione. Quando tale presupposto manca, viene meno la base stessa della pretesa sanzionatoria.

Il diritto di difesa del cittadino
La sentenza richiama anche un principio di fondo molto importante: il destinatario di una notificazione deve essere posto in condizione di conoscere il contenuto dell’atto con l’ordinaria diligenza, senza dover svolgere ricerche complesse. Si tratta di una garanzia essenziale del diritto di difesa, che il Giudice richiama valorizzando l’orientamento della Corte costituzionale e della Cassazione.

Sotto questo profilo, il ragionamento del provvedimento è coerente: il sistema sanzionatorio non può reggersi su una conoscibilità solo teorica del divieto, né può prescindere da una concreta e adeguata informazione rivolta agli utenti.

La decisione finale
Alla luce di tali rilievi, il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione e annullato tutti e dieci i verbali impugnati, condannando inoltre il Comune di Pozzuoli al pagamento delle spese di lite.

Si tratta di un esito significativo, perché conferma che il cittadino può efficacemente tutelarsi quando la sanzione deriva da una regolazione della ZTL non adeguatamente resa conoscibile o da atti amministrativi carenti sotto il profilo formale e motivazionale.

Il profilo della decadenza dei 90 giorni
Accanto ai vizi già valorizzati dal Giudice nel provvedimento in commento, vi è poi un ulteriore aspetto che, in casi analoghi, assume particolare rilievo: il rispetto del termine di legge per la notifica dei verbali. Come noto, in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica deve intervenire entro 90 giorni dall’accertamento, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Ed è proprio su questo punto che lo Studio ha già impugnato anche altri verbali elevati ai danni di diversi clienti in relazione alla stessa ZTL di Pozzuoli, verbali che il Comune continua a notificare nonostante il decorso del termine di 90 giorni, con conseguente eccezione di decadenza della pretesa sanzionatoria.

Conclusioni
La sentenza del Giudice di Pace di Napoli pubblicata il 19.02.2026 conferma un principio essenziale: non può ritenersi legittima una sanzione derivante da una ZTL che non sia adeguatamente segnalata e resa concretamente conoscibile agli utenti della strada. Nel caso esaminato, proprio la mancata informazione e l’assenza di apposita cartellonistica hanno condotto all’annullamento dei verbali elevati dal Comune di Pozzuoli.

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Il Giudice di Pace di Napoli ha accolto l’opposizione proposta contro dieci verbali elevati dal Comune di Pozzuoli, ritenendo illegittime le sanzioni per carenza di informazione e di adeguata cartellonistica nella ZTL.

Ottenuta l'omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti per madre e figlio minorenneCon sentenza del 23.03.2026, il ...
27/03/2026

Ottenuta l'omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti per madre e figlio minorenne

Con sentenza del 23.03.2026, il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, a definizione del giudizio r.g. 602/2025, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso nell’interesse della ricorrente e del figlio minore, assistiti dall’avv. Gianluca Melillo.

L’origine della crisi debitoria
La posizione debitoria trae origine principalmente da una condanna alle spese di lite conseguente alla soccombenza in un giudizio di responsabilità medica, cui si sono aggiunti debiti verso enti pubblici, tra cui Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Napoli. Si tratta quindi di una situazione tipica di sovraindebitamento familiare con causa comune.

Il primo snodo: l’esclusione del marito
Uno dei passaggi più rilevanti della vicenda riguarda la posizione del coniuge. Con decreto dell’1.10.2025, il Tribunale ha ritenuto ammissibile la procedura solo con riferimento alla posizione della moglie e del figlio, escludendo il marito. La ragione è dirimente: l’indebitamento di quest’ultimo è stato ricondotto ad attività imprenditoriale, e quindi sottratto alla disciplina del consumatore.

Questo passaggio è tutt’altro che secondario. Dimostra come, nelle procedure familiari, non sia sufficiente la comunanza del nucleo: occorre una verifica puntuale della natura dei debiti e della qualificazione soggettiva di ciascun componente.

La sospensione della procedura esecutiva
Sempre nella fase iniziale, il Tribunale ha disposto la sospensione della procedura esecutiva presso terzi già pendente nei confronti della ricorrente. Successivamente, con il decreto di apertura, è stato anche imposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio.

Si tratta di un effetto cruciale: la procedura di sovraindebitamento ha consentito di “congelare” l’aggressione del patrimonio, creando lo spazio necessario per la costruzione e l’attuazione del piano.

Il contenuto del piano
Il piano, aggiornato nel corso della procedura, ha previsto:

il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati;
il pagamento parziale dei crediti chirografari nella misura del 25,04%;
una durata complessiva di 36 mesi con rate mensili di euro 300.
L’OCC ha attestato la completezza e attendibilità della documentazione, nonché la sostenibilità della proposta, dopo aver verificato le passività anche tramite interlocuzione con i creditori e gli enti.

L’assenza di condizioni ostative e il nuovo approccio del Codice della crisi
Il Tribunale ha evidenziato un punto centrale del nuovo sistema: per il consumatore non è più richiesta una prova positiva di “meritevolezza”, ma l’assenza di condizioni ostative (come frode o colpa grave). Nel caso concreto, la situazione debitoria è stata ritenuta non imputabile a condotte gravemente colpevoli, anche in considerazione dell’affidamento riposto in una perizia favorevole nel giudizio originario per responsabilità medica, poi perso dagli attori.

Le somme pignorate: un punto da chiarire
La ricorrente aveva chiesto anche lo svincolo delle somme già trattenute nell’ambito della procedura esecutiva. Su questo punto, il Tribunale ha adottato una posizione netta: lo svincolo non rientra nei poteri del giudice della crisi, ma spetta al giudice dell’esecuzione dichiarare l’improcedibilità della procedura individuale.

Questo passaggio è particolarmente interessante perché evita un equivoco frequente: la sospensione e l’omologa incidono sull’esecuzione, ma non sostituiscono automaticamente i poteri del giudice dell’esecuzione.

L’utilizzo delle somme accantonate nel piano
La sentenza disciplina in modo puntuale anche la gestione delle somme accantonate. In particolare, viene previsto che:

l’OCC vigili sull’esecuzione del piano;
venga aperto un conto dedicato;
le somme siano accantonate e progressivamente utilizzate per i pagamenti e per il compenso del gestore della crisi, con possibilità di acconti e saldo finale.
Si tratta di un meccanismo essenziale per garantire trasparenza e correttezza nell’esecuzione del piano.

Conclusioni
La pronuncia del Tribunale di Napoli del 23.03.2026 rappresenta un esempio concreto di applicazione efficace degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L’esclusione del coniuge non consumatore, la sospensione delle azioni esecutive, la corretta gestione delle somme accantonate, la tutela del minore incolpevole e, infine, l’omologa del piano delineano un percorso giuridico articolato ma coerente, che consente al debitore meritevole di riorganizzare la propria posizione senza essere schiacciato dalle pretese creditorie.

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Il Tribunale di Napoli ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti promosso dall’avv. Gianluca Melillo, con esclusione del marito, sospensione delle azioni esecutive e disciplina delle somme accantonate.

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