24/09/2026
Fermo Amministrativo su Auto invalido. Altro ricorso ex art. 700 c.p.c. d'urgenza, altra sospensione
Ancora un intervento del Tribunale di Napoli in materia di fermo amministrativo iscritto sull’autovettura utilizzata da una persona invalida e ancora una volta la tutela cautelare d’urgenza prevista dall’art. 700 c.p.c. ha consentito di ottenere, nell’immediatezza, la sospensione del provvedimento.
Il fermo amministrativo sull’auto utilizzata dalla persona invalida
Il nostro assistito è persona affetta da rilevanti difficoltà di deambulazione, con riconoscimento della condizione di invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ed è titolare di contrassegno unificato disabili europeo.
L’autovettura interessata dal fermo non rappresentava quindi un semplice bene patrimoniale, ma il mezzo destinato stabilmente alle sue esigenze personali di mobilità. Lo stesso veicolo era stato, inoltre, acquistato usufruendo delle agevolazioni previste per l’acquisto dell’automobile destinata alla persona con disabilità.
Proprio per evitare l’iscrizione della misura la parte già precedentemente aveva comunicato all'Agenzia delle Entrate Riscossione la destinazione dell’autovettura alle esigenze di mobilità dell’interessato.
Nonostante tale preventiva comunicazione, il fermo veniva ugualmente iscritto al PRA in data 24 giugno 2026, per un credito complessivo indicato nel provvedimento pari ad euro 3.307,35.
Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
A fronte del permanere del fermo, lo Studio ha quindi proposto dinanzi al Tribunale di Napoli un ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., evidenziando non soltanto la destinazione del veicolo alle esigenze della persona invalida, ma soprattutto il concreto pregiudizio derivante dall’impossibilità di utilizzarlo.
Il punto centrale della tutela richiesta è, infatti, quello già emerso nei precedenti procedimenti seguiti dallo Studio: quando l’autovettura costituisce per la persona con ridotta capacità di deambulazione uno strumento indispensabile per conservare un minimo grado di autonomia personale, il fermo non produce conseguenze meramente economiche.
Esso incide concretamente sulla possibilità di spostarsi, raggiungere strutture sanitarie, provvedere alle esigenze quotidiane e, più in generale, esercitare in condizioni compatibili con la propria situazione fisica il fondamentale diritto alla salute.
L’art. 32 della Costituzione qualifica espressamente la salute quale «fondamentale diritto dell’individuo», principio che, nel caso concreto, il Tribunale ha posto in relazione anche con i principi sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Il Tribunale di Napoli sospende immediatamente il fermo
Il ricorso veniva depositato il 20 settembre 2026.
Soltanto due giorni dopo, con decreto del 22 settembre 2026, reso nel procedimento R.G. n. 20190/2026, la XIV Sezione Civile del Tribunale di Napoli ha ritenuto sussistenti ragioni di urgenza tali da giustificare un intervento immediato, prima ancora dell’instaurazione del contraddittorio con Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Giudice ha valorizzato espressamente la condizione di disabilità documentata in atti e la destinazione del veicolo alle esigenze personali e di mobilità del ricorrente, osservando come l’automobile apparisse «strumento indispensabile per assicurargli una mobilità personale compatibile con la propria condizione fisica».
Su tali presupposti il Tribunale ha quindi disposto:
la sospensione in via d’urgenza dell’efficacia del fermo amministrativo gravante sull’autovettura.
La misura è stata adottata inaudita altera parte, proprio in ragione dell’urgenza ravvisata dal Giudice.
La tutela della mobilità del disabile non può attendere i tempi di un giudizio ordinario
Il decreto appena ottenuto si inserisce nel solco degli altri provvedimenti già conseguiti dallo Studio in materia di fermo amministrativo sui veicoli utilizzati da persone invalide.
Il dato che emerge ancora una volta è la funzione concreta del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.: quando l’attesa della decisione all’esito di un ordinario giudizio di cognizione rischia di determinare un danno grave e non adeguatamente riparabile, la tutela deve poter intervenire immediatamente.
Nel caso della persona con difficoltà di deambulazione, privata dell’autovettura necessaria ai propri spostamenti, il fattore tempo assume un rilievo decisivo. La limitazione della mobilità non riguarda soltanto il godimento di un bene, ma può incidere direttamente sull’autonomia personale e sull’accesso alle cure.
Particolarmente significativa, nel caso in esame, è poi la circostanza che la documentazione attestante l’utilizzo del veicolo da parte della persona invalida fosse stata trasmessa all’Agente della riscossione oltre cinque mesi prima dell’iscrizione del fermo.
Il procedimento è ancora pendente e il decreto del 22 settembre 2026 costituisce, allo stato, un provvedimento cautelare provvisorio. Resta tuttavia il dato concreto dell’immediata sospensione della misura, ottenuta a distanza di soli due giorni dal deposito del ricorso.
Ancora un ricorso d’urgenza, dunque. Ancora un fermo amministrativo sospeso per tutelare la mobilità e il diritto alla salute della persona invalida.
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Studio Legale Melillo
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Il Tribunale di Napoli sospende d’urgenza ex art. 700 c.p.c. il fermo amministrativo sull’auto di una persona invalida, tutelandone salute e mobilità.