15/10/2018
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La domanda del ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all’art. 125-sexies t.u.b. In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente a quanto affermato peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. up front).
Dall’esame della documentazione contrattuale versata in atti emerge che gli oneri commissionali sono stati corrisposti a fronte del compimento di attività preliminari alla concessione del prestito (quali: oneri di acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile in fisso del tasso di interesse, quelli derivanti dalla differenza di valuta tra l’erogazione del finanziamento e la decorrenza dell’ammortamento, per l’eventuale ritardo nell’adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preammortamento, nonché i costi per l’esame della documentazione per la deliberazione e l’elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura); quelle preliminari, conclusive e successive, indispensabili per il perfezionamento e l’esecuzione del contratto (quali: la raccolta e l’esame della documentazione, la verifica del rispetto dei criteri assuntivi e la determinazione della quota delegabile, la notifica, le comunicazioni, le visura camerali, gli adempimenti amministrativi connessi all’acquisizione delle garanzie assicurative, le attività necessarie per la deliberazione e per l’estinzione di eventuali precedenti prestiti contratti dal Cliente o di altri vincoli e trattenuti gravanti sulla sua retribuzione, per l’acquisizione della garanzia assicurativa, per l’elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura, per l’amministrazione del finanziamento nel corso dell’intera sua durata, per la gestione e l’incasso delle rate dell’ammortamento e per le garanzie prestate all’Istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. “non riscosso per riscosso”), nonché quelle poste in essere da Intermediari finanziari convenzionati o Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi per conto del Cedente e connessa al perfezionamento del contratto (cfr. art. 5 del contratto).
La natura eterogenea delle attività contemplate in tale clausola determina una complessiva opacità della sua formulazione; va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata degli oneri economici connessi al contratto, per il complessivo importo di euro 3.138,97 (di cui euro 3.060,76 quanto alle commissioni di intermediazione ed euro 78,21 quanto alle commissioni bancarie), calcolato in applicazione del criterio proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto e al netto del rimborso riconosciuto nel conteggio estintivo sulla base di criteri di calcolo incoerenti con l’operazione economia posta in essere dalle parti (cfr. dec. n. 6167/2014). Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio non può che confermare anche in tal caso il proprio consolidato orientamento, viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata del premio, per un importo di euro 225,24.
Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.