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Dottor Taeg Consulenza su tutte le tematiche riguardanti l’usura bancaria, l’anatocismo, restituzione interessi e competenze indebitamente pagate.

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29/11/2019

Momento di grande confronto e risvolti su tanti temi attuali del Contenzioso Bancario. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, davvero numerosi e agli avv. Monica Mandico Fabio Nobili Giuseppe de Simone.

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25/10/2018

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Pubblicato da Daniela D'Angelo · 16 ottobre alle ore 12:22 ·


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Interessante sentenza sul rendimento pagabile sui Buoni Fruttiferi Postali interessati dal taglio del decreto Goria

Contratti di garanzia – Fideiussione – Modello ABI – NullitàLa nullità della fideiussione stipulata conformemente al mod...
17/10/2018

Contratti di garanzia – Fideiussione – Modello ABI – Nullità

La nullità della fideiussione stipulata conformemente al modello ABI censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 perché ritenuto anticoncorrenziale, non può che considerarsi parziale e, quindi, riguardare le sole clausole indicate come contrarie alla normativa antitrust, con la conseguenza che - in applicazione del generale principio di cui all’art. 1419 cod. civ. - il contratto di garanzia non può dirsi interamente nullo, in quanto è di tutta evidenza che la banca lo avrebbe comunque concluso, qualsiasi garanzia essendo migliore della mancanza di garanzia, né l’opponente che ha prestato fideiussione ha allegato ragioni per cui l’assenza di clausole, peraltro comportanti effetti gravosi nei suoi confronti, lo avrebbero dovuto indurre a non stipulare i negozi in questione.

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16/10/2018



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15/10/2018

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15/10/2018

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La domanda del ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all’art. 125-sexies t.u.b. In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente a quanto affermato peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. up front).

Dall’esame della documentazione contrattuale versata in atti emerge che gli oneri commissionali sono stati corrisposti a fronte del compimento di attività preliminari alla concessione del prestito (quali: oneri di acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile in fisso del tasso di interesse, quelli derivanti dalla differenza di valuta tra l’erogazione del finanziamento e la decorrenza dell’ammortamento, per l’eventuale ritardo nell’adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preammortamento, nonché i costi per l’esame della documentazione per la deliberazione e l’elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura); quelle preliminari, conclusive e successive, indispensabili per il perfezionamento e l’esecuzione del contratto (quali: la raccolta e l’esame della documentazione, la verifica del rispetto dei criteri assuntivi e la determinazione della quota delegabile, la notifica, le comunicazioni, le visura camerali, gli adempimenti amministrativi connessi all’acquisizione delle garanzie assicurative, le attività necessarie per la deliberazione e per l’estinzione di eventuali precedenti prestiti contratti dal Cliente o di altri vincoli e trattenuti gravanti sulla sua retribuzione, per l’acquisizione della garanzia assicurativa, per l’elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura, per l’amministrazione del finanziamento nel corso dell’intera sua durata, per la gestione e l’incasso delle rate dell’ammortamento e per le garanzie prestate all’Istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. “non riscosso per riscosso”), nonché quelle poste in essere da Intermediari finanziari convenzionati o Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi per conto del Cedente e connessa al perfezionamento del contratto (cfr. art. 5 del contratto).

La natura eterogenea delle attività contemplate in tale clausola determina una complessiva opacità della sua formulazione; va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata degli oneri economici connessi al contratto, per il complessivo importo di euro 3.138,97 (di cui euro 3.060,76 quanto alle commissioni di intermediazione ed euro 78,21 quanto alle commissioni bancarie), calcolato in applicazione del criterio proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto e al netto del rimborso riconosciuto nel conteggio estintivo sulla base di criteri di calcolo incoerenti con l’operazione economia posta in essere dalle parti (cfr. dec. n. 6167/2014). Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio non può che confermare anche in tal caso il proprio consolidato orientamento, viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata del premio, per un importo di euro 225,24.

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

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14/10/2018

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14/10/2018

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Nei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, i conteggi per determinare il TEG (Tasso Effettivo Globale - indicatore per accertare se le condizioni di costo di tali operazioni creditizie presentino o meno carattere usurario) devono includere il costo della polizza assicurativa, in quanto collegato all’erogazione del credito.

Secondo recentissima giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. I, 05.04.2017, n. 8806), per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che una spesa di assicurazione risulti collegata all'operazione di credito.

La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione.

L’art. 644, comma 4 c.p. riveste centralità sistematica in punto di definizione della fattispecie usuraria, che prevede l'inclusione di tutte le commissioni collegate alla erogazione del credito.

L’accertamento di tassi “oltre soglia” comporta l’applicazione dell’art. 1815 c.c., con azzeramento di tutte le voci di costo del finanziamento e non della sola voce riferibile agli interessi.

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13/10/2018

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Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:

(a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote;

(b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

(c) l’importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

(d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Indirizzo

Pozzuoli
80078

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 13:30
15:30 - 19:30
Martedì 09:30 - 13:30
15:30 - 19:30
Mercoledì 09:30 - 13:30
15:30 - 19:30
Giovedì 09:30 - 13:30
15:30 - 19:30
Venerdì 09:30 - 13:30
15:30 - 19:30

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