26/04/2026
L’art. 533, comma 1, c.p.p. (a norma del quale “il Giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”), caratterizzato da una incastica espressione, ribadisce il principio costituzionale della presunzione di innocenza e riafferma il principio della cultura della prova, cui è permeato il nostro sistema processuale.
In altre parole, la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2006, n. 19575; Cass. pen., sez. II, 2 aprile 2008, n. 16357).
La condanna, infatti, può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. pen. 17921/201; Cass. pen. 2548/2015; Cass. pen. 20461/2016).
Principi cardine che miriamo sempre a far riaffermare a tutela dei nostri assistiti.