23/07/2026
Dal 12 luglio 2026 è in vigore il decreto MIT 8 giugno 2026, avente natura di “normativa secondaria”.
Al di là dei dei tecnicismi (che riserviamo per altre sedi), il punto di maggiore interesse è rappresentato dall’art. 6, comma 1, del Decreto MIT, che dispone l’omologazione automatica di tutti i dispositivi e sistemi conformi ai prototipi approvati coi decreti elencati nell’Allegato B, “siano o meno già in uso”, a decorrere dal 12 luglio 2026.
In altre parole, il legislatore secondario, anziché imporre un nuovo procedimento di omologazione per ogni dispositivo già approvato in base al regime del DM n. 282/2017, ne dichiara la conformità alle sopravvenute prescrizioni con effetto costitutivo automatico e generalizzato.
“Omologazione automatica” che, in prospettiva contenziosa (impugnazione dei verbali), a parere di chi scrive, sposta l’onere di allegazione (e, potenzialmente, quello probatorio) dal tema della sussistenza, o meno, dell’omologazione a quello dell’identificazione del prototipo.
Chi impugna il verbale, salve ipotesi residuali, non dovrà più contestare l’assenza di omologazione in sé, ma dovrà eventualmente contestare la non corrispondenza del dispositivo concretamente utilizzato al prototipo elencato in Allegato B, oppure la carenza dei presupposti applicativi della norma transitoria.
Per i dispositivi approvati anteriormente al DM n. 282/2017 resta invece necessaria la specifica omologazione.
Altro profilo di interesse per la difesa tecnica riguarda la ridefinizione delle “verifiche di funzionalità” volte ad accertare, a differenza della “taratura”, l’assenza di malfunzionamenti e la corretta operatività complessiva del dispositivo.
Ciò significa che, in sede di opposizione, sempre a parere di chi scrive, potrà essere eventualmente denunciato un difetto nella verifica di funzionalità.
Sul piano pratico, ciò significa che, in caso di contestazione, l’Ente accertatore potrà essere chiamato a documentare l’esito positivo della verifica.