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6-consulenza penale
7-consulenza civile e administrativa

28/08/2025

Dispositivo dell'art. 1454 Codice Civile

Alla parte inadempiente(1) l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto

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15/06/2025

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14/02/2025

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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251 - Normattiva
14/02/2025

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251 - Normattiva

14/02/2025

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La richiesta di protezione internazionaleLa normativa concernente la protezione internazionale è attualmente contenuta i...
14/02/2025

La richiesta di protezione internazionale

La normativa concernente la protezione internazionale è attualmente contenuta in una pluralità di fonti normative, a valenza sia interna che internazionale e comunitaria, che si integrano per disciplinare l’istituto nei suoi plurimi aspetti. Si rassegnano di seguito le principali:

Decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge con modificazioni (Legge 1 dicembre 2018, n. 132);
Decreto legislativo 22 dicembre 2017, numero 220;
Decreto Legge 17 febbraio 2017, numero 13, convertito in legge 13 aprile 2017, numero 46;
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, numero 142;
Decreto del Presidente della Repubblica del 12 Settembre 2015 numero 21;
Decreto Legislativo 28 Gennaio 2008 numero 25, cosiddetto decreto procedure, e successive modifiche, adottato in attuazione della Direttiva Europea numero 2004/83/CE;
Decreto legislativo numero 251 del 19 Novembre 2007, cosiddetto decreto qualifiche, adottato in attuazione della Direttiva europea numero 2005/85/CE;
Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 numero 286, Testo Unico dell’Immigrazione;
Regolamento UE numero 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013, cosiddetto Eurodac;
Regolamento Dublino III - Regolamento UE numero 604 del 2013;
Regolamento CE numero 2725/2000 dell’11 dicembre 2000;
Convenzione di Ginevra del 28 Luglio 1951.

La richiesta di protezione internazionale, può essere presentata dal cittadino straniero presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera all’atto dell’ingresso nel Territorio nazionale o presso l’Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

Dopo il fotosegnalamento, la Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale competente, che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento.

Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura una copia del passaporto, se posseduto ed ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.

Al richiedente la protezione internazionale è rilasciato, dalle Questure, un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata, dalle Questure, contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno per asilo. Il permesso di soggiorno per asilo ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale ai sensi del Decreto Legislativo numero 18 del 2014 che ha modificato l’articolo 23 del Decreto Legislativo numero 251 del 2007, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

Per consentire i viaggi al di fuori del Territorio nazionale, la competente Questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la Questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.

Il rilascio dei documenti citati è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

Per avere maggiori informazioni relative alla protezione internazionale ed al diritto d’asilo è consultabile il sito istituzionale del Ministero dell’Interno all’indirizzo http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale

Le recenti novità normative (d-l n. 113/2018 conv. con l. 132/2018) ) incidendo sulla disciplina della protezione internazionale e dell’immigrazione, sono intervenute, tra l’altro, con la soppressione della tipologia di soggiorno per “motivi umanitari” e con la contestuale introduzione di casi speciali di permesso di soggiorno che assicurano, comunque, forme particolari di protezione contro l’espulsione dal territorio nazionale, in situazione di carattere eccezionale in cui si trova uno straniero.

Nel dettaglio, le novelle normative hanno introdotto nuove tipologie di permessi di soggiorno denominati per cure mediche, per calamità naturale nonché per atti di particolare valore civile.

I nuovi testi normativi in parola modificando l’articolo 32, comma 3, d.lgs n. 25/2008, hanno altresì eliminato la possibilità, per le Commissioni territoriali competenti a decidere sulla richiesta di protezione internazionale, di valutare, al termine del medesimo procedimento, la sussistenza dei “gravi motivi di carattere umanitario”, facendo salva però la possibilità delle Commissioni territoriali di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti del principio del non refoulement. In tali circostanze la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, biennale, rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale e che consente di svolgere attività lavorativa ma non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’istituto della protezione speciale è di esclusiva valutazione delle Commissioni per l’Asilo, non vi è la possibilità per l’interessato di presentare domanda di protezione speciale direttamente al Questore. Per espressa precisazione di legge, il titolo in parola non è rilasciabile qualora possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga, ed è rinnovabile solo previo parere delle competenti commissioni territoriali.

E’ stata, a proposito, prevista anche una disciplina transitoria che fa salvi i diritti acquisiti prima delle citate novelle normative.

Si possono consultare, sul tema, le specifiche circolari

Per la convenzione di Ginevra del 1951, rifugiato è chi “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di...

14/02/2025

Permesso di soggiorno per richiesta asilo 2025, come funziona e durata

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo viene rilasciato ai richiedenti protezione internazionale. È un permesso di soggiorno valido sul territorio italiano ed è rinnovabile fino alla decisione finale (della Commissione Territoriale o del Tribunale) in merito alla domanda di asilo (art. 4 D.lgs 142/2015).
Come funziona la richiesta di asilo

È possibile manifestare la volontà di chiedere asilo in qualsiasi modo: puoi farlo tramite un avvocato, puoi recarti direttamente in Questura, puoi affidarti ad un’organizzazione, puoi rivolgerti alla tua comunità se sei ospite di una struttura di accoglienza.
Verrai convocato dalla Questura per compilare il cosiddetto modello C3 dove dovrai dichiarare brevemente i motivi per cui hai lasciato il tuo Paese.
Modello C3 domanda di protezione internazionale

Al richiedente protezione internazionale la Questura consegnerà il cosiddetto modulo C3, un documento cioè da compilare in cui il soggetto dovrà inserire le proprie generalità, i dati dei genitori, brevi informazioni personali sulla religione, l’appartenenza a gruppi etnici o ad organizzazioni politiche, sociali, religiose ecc.

Sarà poi necessario indicare i motivi che hanno portato il richiedente a lasciare il proprio territorio e perché non intende o non può farvi rientro.
Come si compila il Modulo C3

In genere, presso gli uffici immigrazione della Questura sono presenti i mediatori culturali che ti aiuteranno a tradurre e a compilare per te il modello C3.
In alcune Questure, i mediatori sono presenti solo in specifici giorni. Pertanto, informati bene in quali giorni puoi presentarti in Questura per chiedere asilo e trovare il mediatore che parla la tua lingua.
Il colloquio presso la Commissione territoriale

Successivamente la compilazione del Modulo C3, verrai convocato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e verrai interrogato, in maniera più approfondita rispetto alla Questura, sui motivi che ti hanno portato a lasciare il tuo Paese.
La Commissione ti farà diverse domande sulla tua vita personale e familiare, cosa rischi in caso di rientro nel tuo Paese e vorrà conoscere le tue condizioni di vita in Italia.
Quanto dura il permesso di soggiorno per richiesta asilo

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo ha validità di 6 mesi.
Tuttavia, il richiedente asilo rimane tale anche con il permesso scaduto e non può essere espulso fino alla decisione definitiva della domanda di asilo.
Permesso per richiesta asilo rilasciato ai minorenni

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo, rilasciato al minore straniero non accompagnato, nel caso in cui venga negata la protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione del rigetto della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale oppure entro 30 giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l’autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato oppure entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso (art. 14 comma 1-bis DPR 394/99).
Permesso richiesta asilo scaduto

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo scaduto deve essere rinnovato presso la Questura ove si ha il domicilio/ospitalità.
Quindi, se il primo permesso di soggiorno è stato rilasciato, per esempio, dalla Questura di Palermo e dopo ci si è trasferiti a Milano, sarà la Questura di Milano a dover rinnovare il permesso.
È importante essere in possesso di un contratto di affitto o della dichiarazione di ospitalità appositamente vidimata dal Commissariato di polizia per poter rinnovare il permesso presso il luogo di domicilio.
Rinnovo permesso di soggiorno richiesta asilo

Per rinnovare il permesso di soggiorno per richiesta asilo, è possibile prendere appuntamento via pec solo in alcune Questura. In altre è attivo il servizio prenotafacile, in altre ancora è necessario recarsi direttamente in Ufficio.
Alcune Questure, inoltre, fissano direttamente ogni 6 mesi un appuntamento per il rinnovo.

È necessario quindi informarsi con l’ufficio immigrazione della propria città per sapere come procedere al rinnovo.
Lavorare con il permesso per richiesta asilo

L’art. 22 comma 1 D.Lgs 142/2015 stabilisce che dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda di asilo, è possibile svolgere attività lavorativa.
Tale possibilità è specificata anche sul permesso di soggiorno per richiesta asilo provvisorio che rilascia la Questura dopo aver formalizzato la domanda di asilo.
Pertanto, dopo 60 giorni dalla domanda, sarà possibile stipulare e firmare regolarmente un contratto di lavoro.
Viaggiare con il permesso di soggiorno per richiesta asilo

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non dà diritto ad entrare o a soggiornare in un altro Paese europeo a meno che vi siano gravi motivi umanitari che richiedono la tua presenza in quel Paese e la Questura del luogo in cui vivi ti abbia preventivamente rilasciato un titolo di viaggio per consentirti di recarti in quel Paese.
Documenti per fare richiesta d’asilo

Non esiste una lista specifica di documenti. Puoi fornire qualsiasi documento utile a dimostrare la credibilità della tua storia.

Se lo desideri, puoi anche consegnare un documento scritto (in italiano o in altra lingua) in cui spieghi la tua storia. Se non parli italiano hai diritto ad essere assistito da un interprete.
Potrebbe interessarti: differenza tra status di rifugiato e protezione sussidiaria
Rinuncia della richiesta di asilo politico

È possibile rinunciare alla richiesta di asilo. È necessario presentarsi in Questura e dire di voler revocare la domanda di asilo e, non appena possibile, la Questura restituirà il passaporto. Su questo link puoi leggere un articolo di approfondimento.
Come chiedere asilo politico all’estero

Se hai già chiesto asilo politico in Italia e ti sposti un altro Stato europeo per chiedere asilo, le autorità di quello Stato potrebbero non esaminare la tua domanda e rimandarti in Italia perché è l’Italia lo Stato competente ad esaminare la tua domanda.
Su questo link puoi leggere un approfondimento sul Regolamento Dublino che regola l’esame delle richieste di asilo tra i vari Stati europei.
Domande frequenti sul permesso di soggiorno per richiesta asilo
I richiedenti asilo possono viaggiare?

Si, ma solo sul territorio italiano.
Con il permesso di soggiorno per richiesta asilo si può lavorare?

Si, dopo 60 giorni dal suo rilascio.
Il permesso di soggiorno si può convertire in un permesso per motivi di lavoro?

No, è necessario attendere l’esito della domanda di asilo.
Se rinuncio all’asilo il passaporto mi viene restituito?

Si.
Quale permesso di soggiorno viene rilasciato al richiedente protezione internazionale?

Il permesso di soggiorno rilasciato si chiama “per richiesta asilo”.
Posso fare il ricongiungimento familiare con il permesso di soggiorno per richiesta asilo?

No, purtroppo non è possibile, dovrai attendere il permesso definitivo.
Con il permesso per richiesta asilo si può avere la residenza?

Si, è possibile iscriversi all’anagrafe del proprio Comune ed ottenere la residenza.
Un richiedente asilo può tornare nel proprio Paese?

La busta paga deve essere firmata dal lavoratore?L’art. 1 della legge n. 4/1953 stabilisce l’obbligo di consegnare un pr...
14/02/2025

La busta paga deve essere firmata dal lavoratore?

L’art. 1 della legge n. 4/1953 stabilisce l’obbligo di consegnare un prospetto di paga all’atto della corresponsione della retribuzione, ma non prevede un obbligo specifico di farsi firmare la busta paga dal lavoratore.

In caso di verifica, però, l’Ispettorato del Lavoro richiede l’esibizione del L*l (Libro Unico del Lavoro) firmato dal lavoratore, quale prova dell’avvenuta consegna.

La norma non ha subito grosse modifiche nel corso degli anni di vigenza, se non per quanto attiene le sanzioni.

L’innalzamento delle sanzioni ha riportato l’attenzione su di un adempimento che sembrava dimenticato o quantomeno sottovalutato nella pratica quotidiana

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Potenza
85050

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Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
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