09/03/2020
: LA GIUSTIZIA E L'EMERGENZA COVID-19
Stiamo vivendo un tempo difficile, ma il mondo non si ferma: in certi casi, rallenta appena un po’; così avviene anche per la giustizia.
È stato appena pubblicato il D.L. 8/03/2020 n. 11, portante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria» (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 60 dell’8 marzo 2020).
Il D.L. dispone, innanzitutto, il rinvio generale di tutte le udienze, civili e penali, fissate nel periodo 9-22 marzo 2020, a data successiva a quest’ultima; fanno eccezione le udienze per un certo novero di procedimenti, caratterizzati per indifferibilità e urgenza, in materia di tutela dei minorenni o di misure de libertate (convalide di arresto o fermo, misure cautelari, imputati detenuti, etc.), che verranno comunque tenute con l’osservanza di particolari regole di prudenza per ridurre al minimo indispensabile il rischio di contagio.
Opportunamente, nel medesimo periodo 9-22 marzo 2020 sono sospesi tutti i termini per il compimento di atti relativi ai procedimenti rinviati: ciò, per evitare eventuali accessi agli uffici giudiziari che fossero necessari per il deposito di atti (ovviamente, quando il deposito non possa avvenire con modalità telematiche).
Per il successivo periodo 23 marzo – 31 maggio 2020 il D.L. affida ai capi degli uffici giudiziari l’adozione delle misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari, previo concerto con le autorità sanitarie regionali e il consiglio dell’ordine degli avvocati: tali misure sono adottate per «consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie (…), al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone» (art. 2, comma 1, D.L. 11/2020).
Altrettanto opportunamente, se i provvedimenti adottati dai capi degli uffici giudiziari precludessero determinate attività funzionali alla presentazione di domande giudiziali, «è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi» (art. 2, comma 3, D.L. 11/2020), come pure di altre scadenze in materia di prescrizione penale.
Nell’ambito civile, viene reso obbligatorio il canale telematico anche per il deposito degli atti introduttivi e per il pagamento dei tributi giudiziali (contributo unificato & al.).
Quanto al merito dei provvedimenti in questione, vengono incentivate tutte le possibili forme di comunicazione a distanza (telefonica, telematica, videoconferenza) per ridurre al minimo indispensabile gli accessi fisici ai palazzi di giustizia; ove ciò non sia possibile, è prevista la celebrazione dei processi penali a porte chiuse.
Analoghe disposizioni sono previste anche per le giurisdizioni amministrativa e contabile.
E negli studi legali, che accade?
Accade che l’attività prosegue, magari un tantino rallentata, ma si continua a lavorare.
Il virus non impedisce ai problemi di verificarsi; e se qualcosa succede, quantomeno una telefonata al vostro avvocato di fiducia non sarà affatto inutile o inopportuna: spetterà al legale dirvi se è il caso di recarvi allo studio oppure se si possa tranquillamente attendere che la situazione generale migliori.
Insomma, anche l’avvocato resta “a casa”: ossia, nel proprio studio: perché il lavoro prosegue.