Condominio e Locazioni Studio Legale Associato Liut Giraldo & Partners

Condominio e Locazioni Studio Legale Associato Liut Giraldo & Partners Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Condominio e Locazioni Studio Legale Associato Liut Giraldo & Partners, Avvocato specializzato nella proprietà, CORSO MARTIRI DELLA LIBERTÀ 156, Portogruaro.

Lo Studio Legale LIUT & PARTNERS, fondato nel 1997 e diretto dagli avvocati GIANLUCA LIUT e ILARIA GIRALDO, fornisce assistenza e consulenza legale giudiziale e stragiudiziale a privati, imprese ed enti pubblici, in ambito civile, penale e amministrativo. Lo Studio Legale LIUT & PARTNERS ha maturato una particolare esperienza in materia di responsabilità civile, di risarcimento danni, di responsab

ilità medica, di contratti, di diritto immobiliare, di diritto di famiglia, di diritto degli appalti, di reati contro la persona. Avvalendosi di un'estesa e consolidata rete di collaboratori e corrispondenti, Lo Studio Legale LIUT & PARTNERS è in grado di assicurare ai propri clienti assistenza e difesa in tutto il territorio nazionale. E' possibile contattare lo Studio Legale LIUT & PARTNERS telefonando ai numeri 0421.71802 o 349.3318800 oppure inviando un'email all'indirizzo [email protected] oppure inviando un fax ai numeri 0421.282315 o 0421.2531156.

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16/05/2023

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🔴 Orario full time da lunedì a venerdì. 40 (quaranta) Ore. Valutabile orario continuato.
🔴 Assunzione a Tempo Indeterminato dopo valutazione capacità e competenze di mesi 3 (tre) a Tempo Determinato (CCNL Studi Professionali). Periodo di prova di 30 (trenta) giorni.
🟡 Non verranno visualizzati Curricula Vitae privi dei requisiti indicati e di Referenze.
🟡 Inviare Curriculum Vitae e Referenze a [email protected]

24/12/2021
🟧 Condominio. Più chance ai condomini che intendano contestare l'invalidità delle deliberazioni assembleari.✅ Anche in s...
03/05/2021

🟧 Condominio. Più chance ai condomini che intendano contestare l'invalidità delle deliberazioni assembleari.
✅ Anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo finalizzato al recupero delle spese dai morosi è possibile chiedere al giudice di valutare non solo la nullità della delibera, ma anche la sua annullabilità, a condizione, in questo caso, che sia stata svolta apposita domanda riconvenzionale.
⚖️ Questo quanto emerge dalla sentenza n. 9839 pronunciata dalle Sezioni unite della Suprema corte il 14 aprile 2021.

🟨 𝗦𝗲𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗣𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶🟨𝗟𝗼 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗜𝗢 𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗧𝗢𝗟𝗜𝗨𝗧 𝗚𝗜𝗥𝗔𝗟𝗗𝗢 & 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗡𝗘𝗥𝗦𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘃𝘃.𝘁𝗶 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗟𝗨𝗖𝗔 𝗟𝗜𝗨𝗧 𝗲...
21/03/2021

🟨 𝗦𝗲𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗣𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶
🟨𝗟𝗼 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗜𝗢 𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗧𝗢
𝗟𝗜𝗨𝗧 𝗚𝗜𝗥𝗔𝗟𝗗𝗢 & 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗡𝗘𝗥𝗦
𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘃𝘃.𝘁𝗶 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗟𝗨𝗖𝗔 𝗟𝗜𝗨𝗧 𝗲 𝗜𝗟𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗚𝗜𝗥𝗔𝗟𝗗𝗢
🏛 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗲𝗱𝗶 𝗶𝗻 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗼𝗴𝗿𝘂𝗮𝗿𝗼 (𝗩𝗘) 𝗲 𝗣𝗮𝗱𝗼𝘃𝗮
𝘀𝗲𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮
🟥 𝗻. 𝟮 𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗲
🟥𝗻. 𝟮 𝗣𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶
𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗽𝗶𝗲𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗼𝗴𝗿𝘂𝗮𝗿𝗼 (𝗩𝗘).
✅ 𝗦𝗼𝗻𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗶 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝘂𝗿𝗶𝗼𝘀𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲, 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺 𝘀𝗼𝗹𝘃𝗶𝗻𝗴, 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀, 𝗱𝗼𝘁𝗶 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲, 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲, 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮.
✅ 𝗔𝗶 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗶 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗹'𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝘂𝗻 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲, 𝗱𝗼𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗮.
✅ 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝘁𝗲 (𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲) 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮, 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗱𝗶𝘃𝗼𝗿𝘇𝗶, 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶, 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲, 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗶, 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮, 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 — (𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲) 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮, 𝗺𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝘀𝘁𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴, 𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗻𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸, 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼, 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗮𝗿𝗶, 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶.
🟨 𝗩𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗶 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 (𝗮) 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 (𝗯) 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘂𝗺 𝘃𝗶𝘁𝗮𝗲
📧 𝗘𝗠𝗔𝗜𝗟 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝗹𝗶𝘂𝘁𝗮𝗻𝗱𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀.𝗶𝘁
🟦 𝗪𝗘𝗕 𝘄𝘄𝘄.𝗹𝗶𝘂𝘁𝗮𝗻𝗱𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀.𝗶𝘁
🟦 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠 𝘁.𝗺𝗲/𝗹𝗶𝘂𝘁𝗴𝗶𝗿𝗮𝗹𝗱𝗼𝗮𝗻𝗱𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀
🟦 𝗙𝗔𝗖𝗘𝗕𝗢𝗢𝗞 𝗳𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸.𝗰𝗼𝗺/𝗹𝗶𝘂𝘁𝗴𝗶𝗿𝗮𝗹𝗱𝗼𝗮𝗻𝗱𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀.𝗶𝘁

🔵 𝗦𝗼𝗽𝗿𝗮𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗶.𝗜𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹'𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮...
19/10/2020

🔵 𝗦𝗼𝗽𝗿𝗮𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗶.
𝗜𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹'𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶. 𝗔 𝗽𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗶𝗹 𝗳𝗮𝗯𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼. 𝗘 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝘁𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗼 𝘀𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼. 𝗜𝗹 𝗧𝗮𝗿 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗵𝗮 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲.
⚖ 𝗧𝗔𝗥 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼, 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝟵𝟴𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟬

(Fonte Italia Oggi, 19.10.2020)

🟨 I lavori non si fermano perché il condomino dell'ultimo piano può procedere alla sopraelevazione senza il permesso degli altri. A patto, beninteso, che l'opera non metta a rischio il fabbricato sotto il profilo statico. E in generale l'intervento sul tetto deve ritenersi consentito se non altera la funzione di copertura dell'edificio. Insomma: il comune non può bloccare il cantiere perché manca l'approvazione dell'assemblea al progetto previsto dalla Scia. È quanto emerge dalla sentenza 984/20, pubblicata il primo agosto dalla seconda sezione della sede di Salerno del Tar Campania.

✅ Il caso. Accolto il ricorso del singolo proprietario esclusivo: il divieto di proseguire i lavori viene annullato perché ciascun condomino può realizzare sulle parti comuni dello stabile un'opera strettamente pertinenziale alla proprietà esclusiva a condizione di non stravolgerne l'assetto. Per esempio trasformando una parte del tetto in terrazza a proprio uso esclusivo, senza modificare in modo significativo la consistenza della superficie: si configura in tal caso soltanto un uso più intenso della cosa comune, che non richiede l'assenso degli altri condomini, laddove i lavori non comportano un'alterazione significativa dal punto di vista costruttivo, morfologico o funzionale.

✅Va ricordato che il diritto di sopraelevare ex articolo 1127 cc spetta per legge al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o al proprietario esclusivo del lastrico solare e non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini. L'articolo 1120 cc, peraltro, si applica unicamente alle innovazioni che puntano al miglioramento, all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. E regola le questioni relative alle maggioranze necessarie per l'approvazione dei lavori, senza occuparsi affatto del diritto di sopraelevare. Le prerogative riconosciute al condomino che abita più in alto comprendono sia la realizzazione di nuovi piani sia la trasformazione di locali preesistenti con aumento delle superfici e delle volumetrie. Nel caso in cui l'ultimo piano appartenga a più proprietari, il diritto spetta a ciascuno pro quota con l'utilizzazione dello spazio aereo sovrastante.

✅ Alla sopraelevazione si possono senz'altro porre obiezioni di ordine architettonico oppure opposizioni sulla diminuzione di aria e luce ai piani sottostanti: le controversie, tuttavia, spettano al giudice civile perché si tratta di questioni fra privati, mentre il titolo edilizio può essere ottenuto fatti salvi i diritti di terzi. Nel nostro caso, invece, l'intervento si risolve nel rifacimento della copertura che segue l'originaria traccia costruttiva senza rischi per la staticità dell'immobile, modifiche alla sagoma del fabbricato né alterazione di copertura del tetto.

✅ I precedenti. Via libera alla sopraelevazione dell'edificio perché non bisogna rispettare la distanza di almeno dieci metri dalla parete con finestra del vicino: va annullato l'ordine di demolizione emesso dal comune. E ciò in quanto, spiega la sentenza 762/20, pubblicata dalla terza sezione del Tar Toscana, i due fabbricati sono posti ad angolo retto fra loro, mentre il minimo prescritto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 1444/68 si applica soltanto se le pareti si fronteggiano almeno in parte.

✅ llegittimo il provvedimento adottato dal responsabile del settore edilizio nell'ente sul rilievo che nel progetto per l'ampliamento dei volumi il proprietario dell'immobile avrebbe nascosto la preesistenza della parete «incriminata» del vicino. In realtà dalla documentazione depositata agli atti emerge che la facciata dell'abitazione interessata dalla sopraelevazione e quella confinante sono poste fra loro in posizione ortogonale, mentre la distanza minima va garantita quando le pareti sono «antistanti», anche se non necessariamente parallele: i dieci metri, insomma, devono essere rispettati soltanto se l'avanzamento dell'una o dell'altra porta al loro incontro, sia pure per un segmento limitato. Se dunque l'osservanza risulta necessaria anche se gli edifici hanno un andamento obliquo, non può valere altrettanto per i fabbricati ad angolo retto: è escluso, infatti, che la minima sporgenza sul muro dell'edificio da sopraelevare possa formare un'intercapedine che impone il rispetto della fascia di sicurezza per motivi igienici. Sempre più in alto, insomma. Il proprietario dell'ultimo piano ha diritto a sopraelevare e non può essere il comune a impedirglielo. L'ente locale, ricorda la sentenza 45/2017, pubblicata dalla sezione unica del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, non può pretendere la liberatoria da parte dei condomini che non è prevista dall'articolo 1127 cc: va dunque annullato il provvedimento che sospende i lavori citando a sproposito l'articolo 1120 cc, inerente le innovazioni sulle parti comuni dell'edificio. Il titolare dei locali all'ultimo piano ben può trasformarli aumentando superfici e volumetrie. A patto, però, che i lavori non mettano a rischio la statica del fabbricato, ciò che non risulta in discussione nel caso di specie. Gli altri condomini possono opporsi soltanto per ragioni di ordine architettonico o se il manufatto riduce di molto l'aria e la luce ai piani sottostanti, ma anche qui devono rivolgersi al giudice civile. Nella specie la variante alla concessione edilizia è negata sulla base di una norma che invece riguarda le innovazioni per il miglioramento, l'incremento del rendimento o l'uso più comodo delle cose comune dell'edificio.

✅ Attenzione, però: anche l'occhio vuole la sua parte. Il condomino dell'ultimo piano ben può sopraelevare sul lastrico di titolarità esclusiva ma il manufatto deve armonizzarsi con le linee architettoniche del fabbricato, altrimenti l'opera è illegittima: il diritto ex articolo 1127 cc garantito al proprietario esclusivo, chiarisce l'ordinanza 10848/19, pubblicata dalla seconda sezione civile della Cassazione, non incontra l'unico limite del rispetto dei diritti degli altri condomini laddove anche l'aspetto del fabbricato costituisce un valore tutelato dalla legge.

✅ Accolto il ricorso dei vicini: non contano solo il rispetto delle prese d'aria e di luce o la tutela del prestigio dell'immobile fra i diritti da riconoscere agli altri condomini. Sbaglia la Corte d'appello a ritenere legittima la sopraelevazione del proprietario esclusivo sul mero rilievo che l'opera non nuoce alle condizioni statiche dell'edificio e osservando che «l'incidenza sull'aspetto architettonico dello stabile costituirebbe un riflesso assolutamente fisiologico dell'utilizzo di beni propri all'interno del condominio», laddove diversamente si svuoterebbe di contenuto la facoltà di sopraelevare. La pronuncia si pone in contrasto con il chiaro disposto dell'articolo 1127 comma secondo e terzo cc, secondo cui la sopraelevazione non è ammessa anche quando risulta lesiva dell'aspetto architettonico dello stabile. E dunque il giudice del merito non può dare il placet alla costruzione senza valutare se le sue caratteristiche stilistiche si sposano con quelle dell'edificio o se ne discostano in modo netto sulla base della sola percezione visiva.

✅Impossibile, infine, non tenere conto delle previsioni del regolamento di natura contrattuale, che possono essere più restrittive della legge. È irrilevante, poi, che la opera sia stata realizzata sul lastrico esclusivo perché anche in tal caso operano i limiti imposti dall'articolo 1127, ultimo comma, c.c.

✅Stop al permesso di costruire, infine, perché nella città costiera non si può sopraelevare l'edificio allineandosi all'altezza dei fabbricati preesistenti: così si toglie la veduta sul mare ai palazzi vicini - puntualizza la sentenza 154/18, pubblicata dalla terza sezione del Tar Toscana, mentre il piano strutturale del comune prevede uno sviluppo urbanistico compatibile con le bellezze del litorale. Inutile dedurre la legittimità del titolo rifacendosi alla tutela dello skyline, che invece si protegge conservando lo scenario frastagliato di edifici che si staglia all'orizzonte.

✅ Accolto il ricorso del confinante che riesce a bloccare i lavori. Lo skyline è in sintesi il profilo che la sequenza di edifici disegna sullo sfondo del cielo. E la tutela non si appresta consentendo di edificare fino alla linea ideale costituita dai fabbricati esistenti perché in tal modo si creano soltanto «barriere murarie», mentre il tratto caratteristico del paesaggio è costituito proprio da edifici di altezza ineguale.

(Fonte Italia Oggi, 19.10.2020)

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Portogruaro
30026

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