Studio Legale Mascitti

Studio Legale Mascitti Studio legale che si occupa di diritto civile nelle sue varie partizioni, diritto penale, internazionale ed infortunistica stradale

18/10/2022

SANT'ELPIDIO A MARE - L'avvocato difensore dei familiari della vittima: «Dal racconto dei familiari mi sento di riferire che si è trattato di un brutale omicidio, ipotesi di reato per cui, appunto, si è sporta denuncia»

02/09/2022

REAZIONI AVVERSE DA VACCINO SARS - COVID 19.
Non è mia intenzione entrare nel merito della questione vaccino si, vaccino no, cospirazioni o altro.
Di certo molte persone hanno manifestato reazioni avverse, più o meno gravi, dopo la somministrazione di una o più dosi di vaccino.
Sul punto, è bene ricordare che, a livello italiano, esiste una normativa specifica, la L. n. 210/1992 e s.m.i., che prevede l'indennizzo in caso di danni da vaccinazioni obbligatorie.
Seguendo già altri casi, chiunque abbia interesse, può contattarmi per avere ulteriori informazioni.

11/11/2021
Ieri ed oggi due pagine dei maggiori quotidiani locali dedicate ad un rilevante caso giudiziario (stalking), ad una vice...
13/04/2019

Ieri ed oggi due pagine dei maggiori quotidiani locali dedicate ad un rilevante caso giudiziario (stalking), ad una vicenda umana e ad un gravoso e complesso, ma appagante, lavoro difensivo. Soddisfazione per una sentenza ineccepibile della Corte di Appello, che ha recepito pienamente le eccezioni sollevate. Con Avv. Francesca Sorrentino

Storica sentenza del Tribunale di Como che, contrariamente alla giurisprudenza ormai consolidata, anche di Legittimità, ...
26/12/2018

Storica sentenza del Tribunale di Como che, contrariamente alla giurisprudenza ormai consolidata, anche di Legittimità, in conformità alle ragioni addotte da questa difesa, ha dato un'interpretazione giuridicamente nuova, ma corretta, del Decreto Legislativo n. 195 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Si tratta della normativa in materia valutaria, può nello specifico, nel caso in esame, sulle violazioni di trasporto e/o trasferimento di valuta ed altri titoli di credito, senza indicazione di beneficiario, all'Estero. Grande lavoro di ricerca, in fatto e diritto, commisurato alla soddisfazione per il risultato ottenuto.

Il risultato di tanto lavoro è una sentenza giuridicamente e umanamente corretta
23/04/2016

Il risultato di tanto lavoro è una sentenza giuridicamente e umanamente corretta

20/08/2015

IMPIGNORABILITA’ DELLA PRIMA CASA DA PARTE DI EQUITALIA

Alcune considerazioni su un tema che ritengo molto interessante ma che pochi conoscono.
Con il decreto "del fare" del 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge del 9 agosto 2013 n. 98), l'art. 52 lettera g) ha disposto, per Equitalia, l'impignorabilità della prima casa.

Le novità: 1) la prima casa (unico immobile), adibita ad uso abitativo, purché non di lusso, ove il soggetto debitore risiede, non può essere pignorata; 2) l’Ente di riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare solo se il credito supera € 120.000,00; 3) Equitalia non può comunque procedere a pignoramento immobiliare prima di sei mesi dall’iscrizione a ruolo.

Il comma così recita: (Equitalia) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica…può procedere all’espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto."

Molto interessante. Sul punto è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 19270 /2014), con la quale si è stabilito – con sentenza che è stata definita storica ed a favore del contribuente - che la norma si applica anche ai processi esecutivi in corso durante la pubblicazione della legge. In sostanza, essi si estinguono, normalmente su richiesta di parte, per cessazione della materia del contendere, dovuta alla sopravvenuta improcedibilità. E ciò ha avuto ed ha un effetto - definirei - deflagrante.

Un’ultima considerazione. Come chiarito dai Giudici Ermellini, non si tratta di un’ipotesi di impignorabilità assoluta: aggredita da altri creditori, quali banche e privati in genere, la prima casa ad uso abitativo e di residenza, è soggetta ad esecuzione forza. Ed in tali casi Equitalia può intervenire al fianco del procedente e partecipare alla divisione del ricavato.

Questo lo stato dell’arte, in attesa di altri interventi legislativi o pronunce giurisprudenziali che chiariscano altri punti “oscuri” inerenti le norme vigenti menzionate.

09/01/2014
30/12/2013

Piccola ricerca sulle società di recupero credito che promettono e millantano, ma poi......

E' capitato che ad alcune aziende venisse proposto da società di recupero crediti di affidare, appunto, il recupero degli stessi, promettendo:
1) risultati "allettanti" (o migliori di quelli raggiungibili da un avvocato);
2) deducibilità fiscali con cessioni dei crediti "incagliati".
Niente risultati ed anzi solo svantaggi e, spesso, danni economici rilevanti.

1) Quanto al primo punto, i costi vivi di gestione della pratica - normalmente costo fisso più percentuale su eventuale recuperato - sono maggiori di quelli di un avvocato medio; inoltre, il servizio risulta meno efficiente ed incapace di interfacciarsi in tempo reale (o breve) con i "desideri" dell'imprenditore.

2) Circa il punto secondo, ben più pregnante, anzitutto è bene chiarire che non esiste alcuna recente legge che prevede la possibilità di cessione del credito e la sua deducibilità. Ciò era teoricamente possibile già da prima, ma ora con l'aggravarsi della situazione economica, diverse società hanno ben pensato di millantare un servizio che pare buono, ma che si rivela molto pericoloso, anche a livello fiscale.

Riporto, per brevità, uno stralcio di due articoli sul Sole 24 ore:

"Vi è da considerare che l’ Amministrazione Finanziaria (A.F.) ritiene che la cessione dei crediti aziendali con la clausola pro soluto, può prestarsi, in capo al cedente, a cogliere vantaggi fiscali a scopo elusivo. Ed è per questa ragione che la fattispecie giuridica “cessione crediti pro soluto” rientra, per l’A.M. tra le operazioni ritenute elusive, e di cui all’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.

"Cessioni, rinunce o accordi transattivi su crediti commerciali non sempre consentono – o almeno non in modo automatico – la deduzione fiscale della perdita subita dall'impresa. Nel caso della cessione pro soluto del credito, l'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione è ormai formato: perché la perdita derivante dalla cessione del credito possa essere dedotta, occorre comunque dimostrare la sussistenza degli «elementi certi e precisi», vale a dire documentare l'insolvenza del creditore e l'inevitabilità della perdita stessa. Questa posizione è stata fatta propria dalle Entrate (risoluzione 70/2008)" - Il Sole 24 Ore.

In sostanza, nella migliore delle ipotesi non si recupera nulla, o i rischi di farsi attrarre da deducibilità (o detrazioni facili) comporta che, poi, lo Stato si riprende, con sanzioni ed interessi, molto di più.

Indirizzo

Porto Sant'elpidio
63821

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