Studio Legale Stallone

Studio Legale Stallone LEX DURA LEX

15/01/2023

Campiglione 1️⃣ - MANDOLESI PSG 2️⃣4️⃣
🔟" Gol ⚽ di Fabio Maria STALLONE 💪🏻💙🦅

29/06/2017

AUTO SENZA ASSICURAZIONE?
Ecco le conseguenze
Il Codice della Strada impone a tutti gli cittadini l’attivazione della polizza assicurativa su automobili, ciclomotori, motocicli, furgoni e così via. In questo articolo parleremo di cosa accadrebbe nel caso in cui ti venisse la pessima idea di guidare un’auto senza assicurazione.
Ti sei mai chiesto cosa succederebbe se decidessi di non rinnovare la polizza assicurativa e di unirti ai 3 milioni e mezzo di automobilisti che circolano indisturbati con l’auto senza copertura assicurativa? Siamo sicuri che la tua integerrima coscienza non abbia mai considerato l’idea, ma anche solo per toglierti una curiosità, ti consigliamo di leggere il contenuto dei prossimi paragrafi. Guidare un'auto senza assicurazione significa violare l’articolo 193 del Codice della Strada, che al 1 comma ne stabilisce appunto l'obbligatorietà: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.”
Tra le violazioni del Codice, quella della circolazione su strada senza RC Auto è certamente una delle più gravi, tanto da essere punita con una sanzione amministrativa estremamente salata, il sequestro del veicolo e della carta di circolazione. Ma c’è di più: per mettersi nei guai non è necessario usare l’auto senza assicurazione, basta tenerla ferma su una strada o un’area di sosta pubblica. La normativa italiana, infatti, consente di disporre di un qualsiasi veicolo senza assicurazione solo se parcheggiato in un'area di sosta privata e non adiacente ad una zona di pubblica circolazione.
MULTA CON TELECAMERE ZTL, TUTOR e AUTOVELOX
Lo scopo delle Forze di Polizia è quello di persuadere gli automobilisti a regolarizzare la loro posizione, sottoscrivendo una polizza o rinnovandone il premio. Ciò anche per il fatto che un mezzo senza copertura assicurativa potrebbe rimanere coinvolto in un incidente stradale e magari risultarne responsabile. E' vero che in questi casi il danneggiato senza colpa e/o responsabilità e regolarmente assicurato potrebbe avanzare richiesta di risarcimento al cosiddetto “Fondo per le vittime della strada”, amministrato da Consap, Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, ma è altrettanto vero che l’indennizzo verrà corrisposto nel solo caso in cui ricorrano determinati presupposti.
Nel frattempo, i trasgressori del Codice devono essere individuati e sanzionati a dovere. A tal fine stanno ottenendo l’omologazione le telecamere degli Autovelox, quelle dei Tutor e quelle poste nelle Zone a Traffico Limitato.
Infine c’è Autoscan, un dispositivo laser che legge la targa dei veicoli in transito e ne verifica la copertura assicurativa. Se l’automobile è rubata, ha l’RC auto o la revisione scaduta, scatta immediatamente una segnalazione alla pattuglia posta nelle vicinanze, che può fermare il veicolo al posto di blocco e applicare le sanzioni del caso.
SANZIONE e SEQUESTRO
A proposito di sanzioni, sarà meglio far luce sulle conseguenze pratiche di chi sosta o guida auto senza assicurazione. Nello specifico, la legge prevede una sanzione amministrativa minima di 841 euro, che nei casi più gravi può arrivare a 3.287 euro. La multa per chi circola senza assicurazione deve essere corrisposta prima della scadenza, ovvero entro 60 giorni, altrimenti alla sanzione verranno applicati degli interessi. Ma non è finita qui: l’organo accertatore che eleva la multa per assenza di copertura assicurativa procede al sequestro del veicolo e della relativa carta di circolazione.
In pratica il veicolo viene affidato al proprietario, che dovrà spostarlo in un’area di sosta privata. L'alternativa consiste nel provvedere immediatamente alla sottoscrizione di una nuova polizza. Come trasportare un’auto senza assicurazione? Non è possibile guidarla, né trainarla: l’unica opzione possibile è chiamare un carro attrezzi, caricare il veicolo e depositarlo nel luogo privato appositamente indicato. Chiaramente il trasgressore dovrà sostenere personalmente i costi del trasporto ed eventuale custodia del mezzo.
Se il trasgressore paga la multa nei tempi previsti, sottoscrive una polizza RC auto per una durata di almeno 6 mesi e paga le spese di prelievo, trasporto e custodia del mezzo sottoposto a sequestro, l'organo accertatore provvede immediatamente a restituire il veicolo al proprietario.
Se al contrario nei 60 giorni che seguono la notifica del verbale, il trasgressore non provvede al pagamento, né tanto meno alla sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa, l’ente accertatore invierà il verbale direttamente al Prefetto e si procederà con la confisca del veicolo, ai sensi dell’art. 213 del Codice della Strada.
Cosa si rischia, invece, circolando con un veicolo sequestrato? Se le forze dell’ordine fermano un automobilista alla guida di un veicolo posto sotto sequestro, dovranno sanzionarlo per la trasgressione del 4 comma del sopra citato articolo 213, con una multa da euro 1.988 a euro 7.953, a cui si aggiunge la sospensione della patente da uno a tre mesi. In più, il veicolo dovrà essere trasportato fino al luogo di custodia, sempre tramite il carro attrezzi. Qui avverrà anche la nomina del custode, un soggetto diverso dal trasgressore che dovrà firmare l’apposito verbale e sarà dunque responsabile del mezzo.
DISSEQUESTRO AUTO SENZA ASSICURAZIONE
Qualora il proprietario del mezzo sottoposto a sequestro volesse chiederne il dissequestro, potrebbe avanzare la richiesta all’organo accertatore. Affinché tale richiesta venga accolta, però, si dovrà provvedere alla sottoscrizione di un contratto assicurativo annuale, con una copertura minima di 6 mesi; si dovrà pagare la sanzione prevista dal verbale di contestazione (in misura ridotta) e provvedere alla corresponsione delle spese relative al trasporto e alla custodia del mezzo.
RICORSO MULTA: PROCEDURA
Qualora ricevessi un verbale di contravvenzione per guida auto senza assicurazione ti consigliamo di pagare la multa entro 5 giorni, così da ottenere lo sconto del 30% sull’importo e provvedere a sottoscrivere immediatamente una nuova polizza assicurativa (senza la quale non è possibile ottenere alcun tipo di riduzione sulla sanzione).
Qualora, invece, ti accorgessi della presenza di inesattezze nel verbale, oppure dopo gli adeguati controlli riuscissi ad avere la conferma che il dispositivo elettronico che ha elevato la violazione non possedeva l’omologazione, potresti intraprendere la procedura di ricorso e ottenere l’annullamento. Le procedure di ricorso sono due, ma tu potrai sceglierne solo una. Puoi tentare il ricorso al Prefetto in via diretta o tramite l’organo accertatore, oppure puoi rivolgerti al Giudice di Pace. Come scegliere la procedura più adatta al tuo caso? Noi possiamo solo consigliarti il ricorso al Prefetto nei casi in cui sul verbale sia presente un errore di forma evidente e incontestabile: i dati anagrafici riportati sul verbale non sono i tuoi, mancano i riferimenti al giorno e al luogo della violazione, la firma dell’agente che ha redatto il verbale, il decreto del Prefetto, la norma violata e così via. Questo per il fatto che un eventuale rigetto del ricorso comporterebbe automaticamente il raddoppio della sanzione.
Se invece la questione si presenta più delicata e credi che necessiti di una più attenta valutazione, allora ti consigliamo di rivolgerti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione.

22/11/2016

SCONTO MULTE A CHI PAGA SUBITO !!!

Se hai ricevuto un verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada, con riferimento al quale ritieni che non sussistano validi presupposti per un ricorso, effettua il pagamento entro e non oltre 5 giorni da quando sei venuto formalmente a conoscenza dell’infrazione, in questo modo potrai usufruire di uno sconto multe del 30% sull'importo della sanzione. Può essere pagato con lo sconto del 30% e senza ulteriori spese anche il semplice preavviso, per intenderci quello lasciato sul parabrezza del veicolo in sosta; in quest'ultimo caso il pagamento va effettuato entro 5 giorni dalla data del "preavviso". Ma vediamo di approfondire l'argomento dello sconto multe in tutti i suoi aspetti.

Sconto multe: da quando decorrono i cinque giorni
La domanda che spesso ci si pone è: ma i 5 giorni per fruire dello sconto multe da quando decorrono? Festivi e prefestivi entrano nel calcolo? Dunque diciamo che se l'infrazione ti è stata contestata immediatamente dall’agente, per il calcolo dei 5 giorni occorre far riferimento alla data in cui è stato elevato il verbale. Se invece non c’è stata la contestazione immediata, la data da cui partire è quella in cui ti è stato materialmente notificato il verbale.

Per essere più precisi ai fini del calcolo dei 5 giorni, non si prende in considerazione il giorno iniziale, che nel caso della contestazione immediata coincide con quello dell'infrazione e nel caso della notificazione successiva con il giorno in cui si riceve il verbale. Inoltre i giorni festivi vanno si computati nei 5 giorni, ma se il termine cade in un giorno festivo la scadenza viene prorogata al primo giorno feriale utile. Così se la multa ti è stata notificata Venerdì 11 Novembre 2016, l'ultimo giorno utile per fruire dello sconto multe è Mercoledì 16 Novembre. Se, invece, la contestazione immediata è avvenuta Martedì 15 Novembre 2016, il termine ultimo per il pagamento ridotto della sanzione è Lunedì 21 Novembre, dal momento che i 5 giorni in questo caso scadono di Domenica.

Ma cosa accade se la notifica del verbale, fatta a mezzo posta, non può perfezionarsi perché al momento della consegna tu non eri presente in casa? In questi casi, come sai, il postino rilascia nella tua cassetta delle poste un avviso di giacenza, su cui è indicato l'ufficio postale presso il quale può avvenire il ritiro. Ora devi sapere che per il ritiro di un verbale (così come di un atto giudiziale o di una cartella esattoriale) hai a disposizione un massimo di 10 giorni (30 giorni in tutti gli altri casi). Se lasci decorrere questo termine senza provvedere al ritiro, si verifica quello che si definisce “compiuta giacenza”, ossia la notifica si intende perfezionata nei tuoi confronti l’11° giorno, anche se il verbale di contravvenzione non l’hai materialmente ritirato.

Ma vediamo quali effetti tutto questo produce sul tuo diritto allo sconto multe. Se ti rechi presso l’ufficio postale per il ritiro del verbale entro i primi 10 giorni dall’avviso, i 5 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo al ritiro. Se, invece, il ritiro del verbale lo effettui dopo l’11° giorno dall’avviso, si dovranno calcolare i 5 giorni dalla data di perfezionamento della notifica. Facciamo un esempio per capire meglio: se l’avviso l’hai ricevuto il 1 Novembre 2016, ma l’atto lo hai ritirato all’ufficio postale solo il 14 Novembre, significa che la “compiuta giacenza” si è perfezionata il 11 Novembre e quindi dal giorno successivo, ossia dal 12 Novembre, decorre il termine di 5 giorni. E’ chiaro che se tu ritiri l’atto non il 14 ma, ad esempio, il 17 Novembre, decadi automaticamente dal diritto allo sconto multe.

Se paghi la multa beneficiando della riduzione del 30%, ma oltre il termine previsto di 5 giorni, il consiglio è di provvedere al versamento della differenza entro il 60esimo giorno dalla notifica del verbale. Solo così potrai evitare che la multa non venga iscritto a ruolo e che ti venga notificata una cartella esattoriale.

Sconto multe: come effettuare il pagamento
Diciamo innanzitutto che può usufruire della riduzione tanto il trasgressore, quanto il proprietario del veicolo così come l'obbligato in solido.

Il pagamento della multa in misura ridotta può essere effettuato con il classico bollettino postale, generalmente allegato al verbale, o in contanti recandosi di persona presso l'ufficio indicato sul verbale. Se il comando di polizia che ha emesso il verbale lo consente, potresti anche pagare tramite bonifico bancario, bancomat o carta di credito.

Attenzione però quando utilizzi questi strumenti di pagamento alternativi. Infatti perché sia rispettato il termine di 5 giorni, è necessario che l'accredito in favore dell'ente avvenga entro due giorni dalla scadenza. Facciamo anche in questo caso un esempio per capire meglio: se la multa ti è stata notificata Venerdì 11 Novembre 2016, l'ultimo giorno utile per fruire dello sconto multe è Mercoledì 16 Novembre. Se decidi di pagare con bonifico o carta di credito è importante che i soldi arrivino sul conto dell'amministrazione entro e non oltre il 18 Novembre.

In caso di contestazione immediata ci può essere la possibilità di pagare attraverso il terminale POS in dotazione alle forze dell’ordine, ma occhio alle commissioni bancarie, decisamente salate.

Sconto multe: quando non è concesso.
Non è possibile usufruire dello sconto multe nel caso in cui tu abbia commesso una violazione delle norme del Codice della strada che comporti la sospensione della patente di guida o il sequestro del veicolo.Così non si ha diritto alla riduzione del 30% se si circola senza il rilascio della carta di circolazione o senza copertura assicurativa per documenti falsificati, si guida in stato di ebbrezza con alcolemia superiore a 0,5 g/l fino a 0,8 g/l, si superano i limiti di velocità di oltre 40 km e non oltre 60 km/h, si viaggia in autostrada nelle corsie di emergenza, si circola contromano in corrispondenza di curve, dossi, etc., si prosegue la marcia nonostante il divieto del semaforo o dell’agente e così via.

Inoltre la riduzione del 30% non è applicabile con riferimento a quelle violazioni per le quali il pagamento viene determinato dal Prefetto.

Infine non è possibile beneficiare dello sconto multe qualora dovessi decidere di impugnare il verbale davanti al Prefetto o al Giudice di Pace. Attenzione perché è vero anche il contrario: ossia se benefici dello sconto multe, ti precludi la possibili di proporre un ricorso

Occhio all'importo da pagare
Un’ultima raccomandazione riguarda il calcolo dei centesimi da pagare: allo sconto del 30%, infatti, non si applica la regola generale introdotta nel Codice della Strada secondo cui gli importi delle sanzioni vanno arrotondati all’euro inferiore se la parte decimale è fino a 49 centesimi e all’euro superiore se è dai 50 centesimi in su. Questo significa che l’importo scontato da pagare e riportato sul verbale, deve includere anche i centesimi, senza applicare alcun arrotondamento di vostra iniziativa. Se sbagliate non solo perdete il diritto allo sconto del 30%, ma anche quello al pagamento in misura ridotta (per i versamenti effettuati entro 60 gg. dalla notifica), con la conseguenza di un raddoppio della sanzione, più spese di procedura e interessi.

17/08/2016

Postato da Carmine Cascone il 6 Feb 2015 in Articoli, Attualità, ECONOMIA, Giurisprudenza, Primo Piano Sentenza epocale che rende nulle tutte le cartelle d’Equitalia notificate dopo il 2008: finalmente un sospiro di sollievo A cura di Ernesto Manfredonia Finalmente un po’ di ossigeno per coloro che…

..!!!..
08/05/2016

..!!!..

MEDIAZIONE !
27/04/2016

MEDIAZIONE !

Il Tribunale di Vasto , nella persona del Giudice Relatore Dr. Fabrizio Pasquale , con l' ordinanza del 23 aprile 2016  affronta l'analisi di alcune questioni connesse alla ...

Convivenza di fatto.. le novità.!
10/03/2016

Convivenza di fatto.. le novità.!

Com'è noto, il maxi emendamento appena approvato dal Senato contiene anche una disciplina organica dei diritti e dei doveri spettanti ai conviventi di fatto. Alcune ...

11/02/2016

Il fondo patrimoniale pone davvero al riparo il contribuente da azioni esecutive o iscrizioni ipotecarie da parte di Equitalia, in caso di debiti con il fisco?

La risposta, ovviamente, non può che prendere le mosse dalle ultime pronunce in materia da parte della Corte di Cassazione.
Ebbene, secondo una recentissima sentenza (Cass. sent. n°21396/2015) i giudici di legittimità ritengono che il criterio di individuazione dei debiti, per i quali è possibile procedere ad esecuzione forzata od ad ipoteca esattoriale, non va ricercato nella natura dell’obbligazione, che può essere anche tributaria, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia.
Ciò implica che “anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi" (si veda anche Cass. sent. n°3738/2015).
Ora, il principio espresso dai Supremi giudici mi sembra abbastanza chiaro: se l’obbligazione è sorta per esigenze familiari e per il potenziamento della capacità lavorativa, i beni conferiti nel fondo patrimoniale non possono essere oggetto di iscrizione d’ipoteca da parte di Equitalia. Diverso è, invece, il caso in cui la posizione debitoria del contribuente sia sorta per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Attenzione però a non travisare il principio espresso dai giudici di legittimità con la summenzionata sentenza, poiché i debiti tributari (quali IRPEF-IVA) sono debiti estranei ai bisogni della famiglia, perché sono funzionali ai bisogni pubblici dello Stato e comunitari e pertanto potranno essere oggetto di azioni esecutive da parte del Fisco anche nei confronti del fondo patrimoniale. Si prenda ad esempio l’IVA, detta imposta è finalizzata alle esigenze erariali e comunitarie e non è direttamente correlata ad alcuna esigenza familiare.
Diverso è il discorso delle tasse correlate a un servizio pubblico, in quanto quest’ultime sono invece direttamente ed univocamente funzionali ai bisogni della sua famiglia.
Riferimenti: - Corte di Cassazione, sentenza n°21396/2015; - Artt. 167 e 170 c.p.c..

11/02/2016
Il Fondo statale per il mantenimento dell’ex coniuge !
03/01/2016

Il Fondo statale per il mantenimento dell’ex coniuge !

Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno: i rapporti economici tra coniugi graveranno su tutti i contribuenti?

Indirizzo

Via Giuseppe Galliano, 33/C
Porto San Giorgio
63822

Orario di apertura

Lunedì 09:15 - 18:30
Martedì 09:15 - 18:30
Mercoledì 09:15 - 18:30
Giovedì 09:15 - 18:30
Venerdì 09:15 - 18:30

Telefono

+393288964847

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Stallone pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi