21/10/2020
Nel caso di separazione dei coniugi, il mantenimento dei figli è un adempimento obbligatorio per l’ex coniuge. Tale obbligo è sancito dal codice civile e dal nuovo ambito normativo introdotto con la legge 54/2006.
L’art. 570 del codice penale poi prevede le sanzioni in caso di violazione concernente il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.
Al fine di determinare l’assegno di mantenimento a favore dei figli, l’elemento fondamentale da prendere in considerazione è costituito dalle attuali esigenze economiche degli stessi, rapportate alle condizioni sociali e patrimoniali dei genitori, considerando che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il dettato dell’articolo 147 del codice civile, impone ai genitori di fare fronte a diverse esigenze dei figli, che di sicuro non possono essere ricondotte all’unico obbligo alimentare, ma dovranno essere estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla predisposizione, da quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle necessità di attenzione e di educazione.
Il Giudice, una volta stabilito il diritto all’assegno di mantenimento e al contributo per i figli minorenni o non economicamente autosufficienti, deve considerare, come elemento indispensabile ai fini della valutazione di giustizia dello stesso, il contesto sociale nel quale genitori e figli avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione che condiziona la qualità e la quantità dei bisogni che emergono in relazione alle contribuzioni, e dovrà anche accertare le disponibilità economiche del coniuge o del genitore a carico del quale deve essere l’assegno, motivando il suo apprezzamento, anche in relazione all’aumento delle esigenze economiche del figlio, legate alla crescita e che non necessitano di una dimostrazione specifica.
E’ possibile prevedere infatti anche una revisione dell’assegno di mantenimento in relazione alle aumentate esigenze dei figli legate alla crescita e questo legittima il diritto di chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti di reddito e patrimonio del genitore che deve provvedere alla contribuzione, a condizione che l’incremento del contributo di mantenimento, rientri nella capacità economica dell’obbligato stesso.
Anche l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni è obbligatorio nel caso in cui il figlio non sia ancora economicamente autosufficiente.
Proprio relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni, è da segnalare la recentissima ordinanza n.17183/2020 della Suprema Corte di Cassazione che ha riscritto la relazione, in termini di diritti ed obblighi, tra genitori e figli, così intervenendo e modificando anche quest’altro versante familiare.
In breve sintesi, questa rivoluzionaria sentenza infatti sottolineando “il mutamento dei tempi” e il peso del “principio dell’autoresponsabilità”, onde evitare forme di parassitismo ai danni dei genitori, ha chiarito che il diritto al mantenimento viene meno in senso generale quando si raggiunge la capacità lavorativa e di agire in generale, ossia con la maggiore età.
E’ chiaro che nel caso di proficua prosecuzione dell’attività di studio, la Suprema Corte ammette che possa trascorrere, oltre al tempo necessario per il conseguimento del titolo di studio, un ulteriore lasso di tempo, determinabile in base ai dati statistici, per il reperimento di una occupazione legata al grado di professionalità conseguito.
Tali situazioni andranno valutate caso per caso venendo meno ogni forma di automatismo, rientrando nella responsabilità del figlio, conseguita la capacità di lavoro e a completamento eventualmente degli studi svolti, ricercare un’occupazione (essendo il lavoro anche un dovere), senza continuare a gravare sul genitore.
Detto altrimenti, il diritto al mantenimento non può prevalere sempre e comunque, essendo invece più importante o quanto meno di pari dignità, il diritto, del genitore ad essere rispettato e non ridotto esclusivamente a svolgere la funzione di bancomat.