13/09/2018
MALPRACTICE SANITARIA, LE NOVITA’ DELLA LEGGE GELLI
Il 1° aprile 2017 è entrata in vigore una legge, la c.d. legge Gelli-Bianco, che ha introdotto parecchie novità in tema di responsabilità sanitaria.
Innanzitutto, ha chiarito che quando si parla di “sanitari”, ci si riferisce a tutti gli operatori del settore: medici, radiologi, infermieri, …
Ognuno di essi opera e risponde nel suo ambito ed in base al grado.
Ha, poi, affermato il principio che la sicurezza delle cure è parte integrante del diritto alla salute.
Dalla lettura dei lavori parlamentari, si arguisce, poi, che il legislatore aveva in mente due obiettivi: primo, dare le massime garanzie ai pazienti danneggiati; secondo, tutelare al meglio possibile gli operatori sanitari.
Il primo obiettivo si può dire raggiunto con l’inserimento degli articoli da 10 a 14, che stabiliscono l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile sia per gli ospedali che per i singoli operatori, garanzia che deve coprire il decennio anteriore e quello posteriore alla garanzia della polizza; introducono inoltre la facoltà per il danneggiato di citare direttamente l’assicurazione; istituiscono un fondo di garanzia per i danni che superano il massimale di polizza.
Sul secondo, invece, a parte alcune garanzie di ordine interno, tipo la distinzione di responsabilità e la regolamentazione della rivalsa tra ospedale e singolo operatore, la norma ha fatto cilecca.
Voleva intervenire in modo netto e chiaro sul versante spinosissimo della responsabilità penale dei medici, cercando di attenuarla il più possibile attraverso l’introduzione di un’esenzione speciale (errore per imperizia scusabile) che è stata ridotta in brandelli dalla sentenza dei Tribunali prima e della Corte di Cassazione poi, cosicché si è arrivati a mettere in discussione anche quel poco che, in proposito, aveva ottenuto il decreto Balduzzi nel 2012, ed a riportare la questione della responsabilità dei sanitari all’anno zero.
In altre parole, medici ed operatori sanitari vari rispondono come prima delle riforme, salvo casi marginali buoni più per l’accademia che per la sostanza.