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20/05/2023

La responsabilità del condominio per infortuni a terzi e risarcimenti del danno: quando e come funziona la responsabilità per le cose in custodia in materia condominiale.

Quando si tratta di danni a carico di terzi, la questione della responsabilità può essere delicata, soprattutto in un contesto condominiale dove a rimetterci sono tutti i condomini, anche quelli che magari avrebbero voluto evitare la situazione di pericolo effettuando spese di manutenzione.

La regola della responsabilità da custodia si riferisce alla responsabilità del proprietario di un bene per i danni prodotti dal bene stesso a terzi.

Tale regola è prevista dall’articolo 2051 del codice civile che fissa una responsabilità oggettiva dalla quale ci si salva solo se si dimostra che il danno è stato dovuto a “caso fortuito”: un fattore imprevedibile e inevitabile anche usando l’ordinaria diligenza.

In ambito condominiale questa norma si risolve nella responsabilità dell’intero condominio sulle parti comuni. Ciò significa che il condominio potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato da una situazione di pericolosità oggettiva nei luoghi comuni. Si pensi al caso di chi cade su una pavimentazione scivolosa o da una scala rotta o ancora a causa di una buca presente sul cortile e non segnalata. Si pensi anche ai danni causati da un cornicione che cade, all’infiltrazione di acqua proveniente dal lastrico solare o da una tubatura condominiale rotta.

Per sostenere la responsabilità da custodia del condominio, non è sufficiente dimostrare solo la caduta o il danno. È necessario fornire la prova che il bene comune (nel nostro caso, una parte del condominio) sia stato modificato o alterato in modo da costituire un insidia o un trabocchetto, e che questa alterazione sia stata imprevedibile e invisibile. Questa interpretazione, particolarmente rigorosa, è ormai sposata da ampia giurisprudenza [1].

Tizio partecipa a un seminario in un condominio e inciampa su una barra non segnalata all’ingresso dello stabile. Tizio sostiene di essere caduto a causa dell’insidia rappresentata dalla barra e chiede un risarcimento al condominio. Per essere risarcito, Tizio dovrà dimostrare che la barra rappresentava un pericolo invisibile e imprevedibile.

Quando il danno è causato da un oggetto statico e inerte come, che richiede l’intervento umano per causare un danno (come nel caso di una scala o della barra menzionata nell’esempio), il danneggiato deve dimostrare che lo stato del luogo presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale cioè da poter ledere anche una persona avveduta e diligente. In altre parole, deve essere molto probabile, se non inevitabile, che l’oggetto o la situazione in questione causi un danno.

Il Tribunale di Milano [1] ha stabilito che per invocare la responsabilità da custodia, l’ospite o il terzo che sostiene il danno, deve essere in grado di dimostrare che la presunta insidia o trabocchetto era tanto invisibile quanto imprevedibile.

Il verificarsi della responsabilità del condominio in caso di danni dipende da una serie di fattori, che comprendono:

la visibilità e la prevedibilità dell’insidia o del trabocchetto,
la natura dell’oggetto o della situazione che ha causato il danno,
le altre circostanze specifiche del caso.
Secondo la Cassazione [2] perché si configuri la responsabilità per danni da cose in custodia, devono concorrere due presupposti:

un’alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determini la configurazione nel caso concreto di insidia o trabocchetto;
l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza della situazione di pericolo, subisca un danno
Nel caso invece in cui il danno sia stato causato da una cosa statica e inerte, come nel caso della barra metallica nell’esempio precedente, il danneggiato deve dimostrare un rapporto di causalità tra la cosa e il danno subito, e che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno [3].

Conclusioni
In definitiva, fare causa al condominio per ottenere il risarcimento del danno non è così facile: il risarcimento non discende automaticamente né dalla prova del danno, né da quella dell’oggetto pericoloso. Bisogna valutare attentamente la situazione e le capacità dell’uomo medio di prevedere ed evitare la situazione di pericolo.

note
[1] Trib. Milano, sent. del 2 maggio 2023 n. 3526.

[2] Cass. ord. n. 6826/2021, sent. n. 11592/2010.

[3] Cass. sent. n. 21212/2015.

riportato da Fiorenza Cappello.

20/05/2023

Polizza Vita : come viene liquidato il
Premio .
Se il beneficiario e’ un erede , la polizza va liquidata allo stesso anche in assenza di accettazione della eredità . L’erede può rinunziare all’eredità e ricevere comunque il premio assicurativo .Se il beneficiario e’ un terzo , quest’ultimo otterrà l’intera liquidazione del premio , anche in presenza di eredi , non menzionati nel contratto di polizza . Perché e’ possibile che accada questo ? Perché i diritti derivanti al beneficiario da una polizza vita non spettano allo stesso in virtù di un diritto successorio , ma dal contratto stipulato tra l’assicurato e la compagnia .
(Avv.Anna Galioto)

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