23/01/2017
TFA Sostegno: ricorso straordinario per Idonei, ITP e laureati inseriti in GI
Atteso per mesi, finalmente, con decreto ministeriale n. 948 del 2016 (datato 1 dicembre) è stato pubblicato il provvedimento contenente le “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni” con il quale sono state avviate le procedure per avviare il nuovo ciclo di TFA relativo al sostegno.
Il requisito per accedere alle prove di ingresso e ai relativi percorsi è l’abilitazione all’insegnamento. Potranno, quindi, parteciparvi anche i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02.
Per l’accesso ai corsi sarà necessario però superare i test preliminari e le prove scritte, come disposto dall’articolo 4 comma 2 del suddetto decreto.
Tuttavia, vi sono delle categorie che secondo quanto disposto dal Decreto in esame saranno esentate dal sostenere le relative prove d’accesso.
SECONDO il D.M.948/2016 POTRANNO ABILITARSI AL SOSTEGNO E PARTECIPARE AL TFA :
1)I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazioni che sono ammessi in soprannumero al corso, prioritariamente presso il medesimo Ateneo.
2) I candidati, che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati negli anni accademici pregressi i quali possono, a domanda, riprendere la frequenza del percorso nei corsi, col riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti, prioritariamente presso il medesimo Ateneo.
Pertanto è consentita l’iscrizione in soprannumero al corso di specializzazione, senza dover sottoporsi nuovamente alle prove selettive, solo ai vincitori della selezione precedente e non a tutti i candidati risultati idonei.
Rimangono ingiustamente esclusi:
1)Gli idonei non vincitori del tfa 2014/2015
Al pari dei vincitori anche gli idonei hanno, infatti, superato tutte le prove necessarie ad accedere al precedente ciclo di TFA per il sostegno, ma non essendovi posti a sufficienza ne sono rimasti inevitabilmente esclusi.
Tale disposizione pone in essere, invero, una palese disparità di trattamento tra le due categorie.
Peraltro, pare opportuno sottolineare che questa è la prima volta in cui le posizioni di vincitori ed idonei vengono disciplinate in maniera differente.
Il bando relativo al precedente ciclo di TFA emanato nel 2014/2015, infatti, equiparava le due posizioni disponendo che potessero partecipare direttamente ai corsi tutti gli idonei (alle precedenti selezioni) e non solo i vincitori.
Per tali ragioni è possibile proporre un ricorso amministrativo, per i candidati che si sono già sottoposti alle prove per l’accesso al TFA Sostegno e sono risultati idonei superando tutte le prove nella precedente selezione.
Infine lo stesso è volto, ad ottenere per tutti i candidati risultati idonei l’accesso diretto al II ciclo TFA – sostegno, senza previo svolgimento delle prove.
2) Gli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici)
Anche in questo caso è prevista la possibilità di ricorrere, tale ricorso può essere promosso dagli ITP. Infatti, tale categoria di soggetti è impossibilitata a partecipare al corso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno (il cosiddetto III ciclo TFA Sostegno), in via del tutto illegittima.
3)I Laureati inseriti in GI con 36 mesi di servizio.
Le medesime ragioni valgono, invero, anche per i laureati inseriti nella III Fascia delle Graduatorie d’Istituto che hanno già svolto almeno 36 mesi di servizio come docente nel medesimo grado in cui si intende partecipare al TFA sostegno.
I docenti ingiustamente esclusi dall’accesso diretto al TFA SOSTEGNO, potranno eccepire tale illegittimità e ricorrere innanzi il Giudice Amministrativo, al fine di ottenerne l’ammissione.
Per info contattare lo Studio Legale Aprea- D’Ambrosio al numero 081/8502830, oppure contatto FB
Il termine ultimo per prendere parte all’azione è il 28 febbraio 2017