09/10/2023
Grazie alle norme del Codice della Crisi, potrai rinegoziare e ristrutturare il debito complessivo nei confronti dei creditori avvalendoti dell’ausilio degli organismi di composizione della crisi e del tribunale, ma ancor prima puoi affidarti ad un consulente competente che individui la migliore soluzione ti accompagni in questo percorso.
Se ti affidi al nostro studio, raccoglieremo tutte le informazioni utili per verificare se sussistono le condizioni e i requisiti necessari per accedere ai benefici della Legge .
In caso positivo, ti aiuteremo a proporre un piano di ristrutturazione dei debiti le cui rate siano compatibili con le tue capacità finanziarie.
Cos’è la composizione delle CRISI DA #
La legge n.3 del 2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento la composizione delle crisi da sovraindebitamento, successivamente integrata nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza , dà la possibilità ai soggetti eccessivamente indebitati, quali consumatori, imprese agricole, start up innovative, ex imprenditori, studi professionali e a tutte le altre piccole imprese non fallibili (che stanno sotto la cd. “soglia fallimentare”), che si trovino in perdurante stato di squilibrio economico e finanziario, di accedere agli Organismi per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC) al fine di trovare una soluzione, definire un piano di risanamento e quindi di comporre la crisi. Questi Organismi (OCC) sono enti terzi, imparziali, indipendenti, iscritti ad un apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
COME FUNZIONA??
In dettaglio, il debitore CON L'AIUTO DEL PROFESSIONISTA "ADVISOR" presenta una proposta per il rientro del debito o per la liquidazione del patrimonio. Una volta effettuata questa attività di consulenza, il piano potrà essere sottoposto al vaglio dell’organismo che ne rilascerà l’attestazione di fattibilità da sottoporre al Tribunale.
CHI PUÒ ACCEDERE AL SOVRAINDEBITAMENTO?
Sul piano soggettivo, la normativa è attuabile sia per il debitore civile, il consumatore privato, che per il debitore che esercita un’attività imprenditoriale o commerciale, ma comunque non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (il "vecchio" fallimento).
Sul piano oggettivo, deve configurarsi lo stato di “sovraindebitamento”, cioè l’impossibilità di onorare i debiti scaduti o che scadranno col proprio reddito attuale. In poche parole, vi deve essere un’impossibilità di pagare tutti i debiti accumulati con le risorse derivanti dalla propria attività lavorativa, al netto delle spese di mantenimento della famiglia.