Studio Legale Muto & Partners

Studio Legale Muto & Partners “Che vuol dire «grande avvocato»?

Lo Studio Legale Muto & Partners, fornisce assistenza legale a privati, società ed enti pubblici nei diversi settori del Diritto, basando la propria competenza sulla preparazione dei professionisti che lo compongono e su un'esperienza pluriennale. Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni. Utile è qu

ell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza.”

PIETRO CALAMANDREI

18/11/2020
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17/11/2020

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20/09/2020

Svolta epocale, con la sentenza n. 19596/2020, pubblicata il 18 settembre 2020, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto la questione ritenuta di particolare importanza circa il soggetto tenuto a proporre il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo affermando il seguente principio di diritto: “...nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del dlgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo..."

Usura BancariaL’usura bancaria è una particolare forma di usura, punita più severamente in quanto è posta in essere da u...
08/09/2020

Usura Bancaria

L’usura bancaria è una particolare forma di usura, punita più severamente in quanto è posta in essere da un istituto specializzato. Chi commette il reato di usura bancaria? La banca che applica nei propri contratti un tasso di interesse superiore a quello fissato dalla legge.

Qualificazione del tasso usurario

In tema di usura bancaria, ex art. 644 c.p., gli interessi qualificabili come usurari sono solo quelli corrispettivi, pattuiti nel contratto di mutuo, che hanno la funzione di remunerare la banca per l’erogazione del credito avutosi, mentre non rilevano gli interessi moratori, che hanno la diversa funzione di stabilire una penale per la mancata restituzione del dovuto alle scadenza stabilite, mediante una liquidazione anticipata del risarcimento conseguente all’inadempimento. È, altresì, esclusa la possibilità di sommatoria fra interessi corrispettivi e interessi moratori, ai fini del calcolo del tasso-soglia, stante la diversa funzione ed essenza degli stessi.
Tribunale Torino sez. I, 13/06/2018, n.3001

DIVISIONE EREDITARIAL’istituto della divisione ereditaria è disciplinato dagli articoli 713 e seguenti e dagli articoli ...
07/09/2020

DIVISIONE EREDITARIA

L’istituto della divisione ereditaria è disciplinato dagli articoli 713 e seguenti e dagli articoli 1111 e seguenti del codice civile. Si tratta di un contratto, di una disposizione testamentaria o di un’azione giudiziale attraverso cui si scioglie la comunione ereditaria incidentale sorta in seguito all’apertura della successione, o se ne previene il sorgere. Nel caso si tratti di un contratto si parlerà di “divisione volontaria”. Nel caso invece si tratti di un’azione giudiziale si parlerà di “divisione giudiziale”. L’articolo 713 del codice civile recita in particolare che:
“I coeredi possono sempre domandare la divisione.
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.
Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.”

La divisione ereditaria contrattuale o volontaria: come farla

La divisione volontaria è quel contratto attraverso il quale gli eredi sciolgono volontariamente la comunione ereditaria. Si tratta di un contratto a cui parteciperanno gli eredi tanto se istituiti per testamento quanto se in forza di successione legittima.
Ai sensi dell’articolo 1113 del codice civile, alla divisione ereditaria volontaria dovranno essere chiamati ad intervenire anche coloro i quali siano creditori iscritti dell’eredità o abbiano acquistato diritti su un immobile ereditario in forza di atti soggetti a trascrizione. L’articolo 757 del codice civile stabilisce il principio della retroattività della divisione anche ereditaria. Il condividente assegnatario di un bene che faceva parte della divisione si considera come se non avesse mai avuto alcun diritto sugli altri beni non assegnati della comunione.
Cosa sono i conguagli nella divisione ereditaria
Frequente in tutti i contratti di divisione ereditaria è la circostanza in cui sia difficile che le assegnazioni in natura vadano ad essere perfettamente corrispondenti alle quote. A tale circostanza sopperisce la disposizione di cui all'articolo 728 del codice civile che stabilisce come in questo caso la disuguaglianza fra le quote divisionali debba essere compensata con conguagli in danaro.
Un esempio di facile comprensione è rappresentato da una successione con due soli coeredi in quote uguali di un mezzo ciascuno e da un asse ereditario del valore di 150, composto da beni immobili di valore disomogeneo: uno del valore di 50 e il secondo del valore di 100. In questo caso a chi nel contratto di divisione ereditaria verrà assegnato l’immobile del valore di 50 spetterà un conguaglio di 25 dal coerede che invece riceva in assegnazione l’immobile del valore di 100 (50 + 25 fa 75 così come 100-75 in modo tale che la differenza di valore degli immobili venga coperta dai 25).

Il diritto di prelazione ed il retratto successorio

Ciò di cui è in primo luogo tenere conto con l’insorgere di una comunione ereditaria è il diritto di prelazione per il caso di vendita o alienazione a titolo oneroso di una quota ereditaria (quota ereditaria e dunque dell’intera eredità: non quota di un immobile legato o in comunione ereditaria). Ai sensi dell’articolo 732 del codice civile i coeredi hanno infatti diritto di prelazione a parità di condizioni per il caso di alienazione della quota ereditaria. La violazione di tale diritto di prelazione determina il cosiddetto “retratto successorio“. Il retratto successorio è il diritto di riscattare la quota alienata fino a che dura la comunione ereditaria.
Tale norma è interpretata in modo restrittivo: tanto la prelazione ereditaria quanto il retratto successorio si applicano solo e soltanto nel caso in cui possa parlarsi di “comunione ereditaria”. Non si applica dunque in caso di comunione ordinaria di qualsivoglia altro tipo o a comunione conseguente a stralcio divisionale.
Operazioni pre-divisionali: la collazione ereditaria
Prima di stipulare un contratto di divisione ereditaria, i coeredi tenuti ai sensi dell’articolo 737 del codice civile, ove non siano stati espressamente dispensati, saranno tenuti alla collazione ereditaria. Fatto il caso in cui vi sia stata espressa dispensa da collazione infatti, i figli ed i loro discendenti ed il coniuge saranno tenuti a conferire alla comunione ereditaria quanto abbiano ricevuto a titolo di donazione. Le donazioni ricevute in vita dai soggetti tenuti a collazione, salvo espressa dispensa, saranno dunque neutrali dal punto di vista divisorio. Si parla a tal proposito di “anticipo” sulla successione.

La formazione delle quote della divisione ereditaria

L’articolo 727 del codice civile disciplina nell’interesse dei coeredi come debbano essere formate le porzioni (le quote) degli stessi. Il legislatore fissa un principio in base al quale le quote debbano essere composte in modo per quanto più possibile omogeneo. Saranno fatte “comprendendo una quantità di mobili, di immobili e crediti di equale natura e qualità in proporzione dell’entità di ciascuna quota”. La norma è senza dubbio derogabile dall’interesse delle parti. Nell’ambito del contratto di divisione ereditaria, possono decidere di assegnare i beni in modo diverso e non omogeneo.

La divisione del testatore

La divisione del testatore è disciplinata dall'articolo 734 del codice civile. Non si tratta di una divisione contrattuale, ma di una disposizione contenuta in un testamento, attraverso cui il testatore impedirà il sorgere della comunione ereditaria, assegnando beni ai propri eredi. La divisione del testatore è soggetta a norme abbastanza restrittive che ne determinano la nullità in caso di preterizione (articolo 735 del codice civile) o la rescindibilità (articolo 763 del codice civile) per lesione oltre il quarto.

La divisione ereditaria giudiziale

La domanda giudiziale di divisione, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 28 del 2010 deve essere preceduta dalla mediazione civile obbligatoria.
La divisione ereditaria giudiziale è invece un’azione spettante ai coeredi ai sensi dell’articolo 713 del codice civile. Gli stessi non sono tenuti a rimanere in comunione ereditaria con i propri coeredi. Hanno quindi facoltà di chiedere la divisione ereditaria giudiziale quando ritengano opportuno, a loro discrezione. Il testatore ha tuttavia facoltà di impedire la divisione ereditaria per un massimo di cinque anni dal proprio decesso o di un anno dal compimento della maggiore età del minore di età dei coeredi (articolo 713 del codice civile). Anche in questo caso si applicano le regole per la formazione delle quote: i beni devono essere assegnati in modo omogeneo.
L’articolo 720 del codice civile disciplina l’ipotesi in cui nell’asse ereditario siano compresi beni immobili non comodamente divisibili. In questo caso uno o più eredi potranno domandarne anche congiuntamente l’assegnazione e detti immobili. Tali immobili dovranno in ogni caso preferibilmente essere compresi per intero nella quota di uno o più eredi aventi diritto alla quota maggiore di eredità. Anche in questo caso troverà applicazione l’articolo 728 del codice civile in ordine ai conguagli in danaro a cui avrà sempre diritto chi sia assegnatario di beni e diritti di valore inferiore ai propri coeredi.

I costi della divisione ereditaria

I costi della divisione ereditaria variano di molto. La divisione infatti può aver luogo consensualmente davanti al notaio, in sede di mediazione civile oppure tramite un procedimento giudiziale.
La divisione ereditaria per atto notarile presuppone, chiaramente, il consenso di tutti i condividenti ed è sicuramente il procedimento più rapido e meno costoso. L’atto notarile costa, nel complesso, poche migliaia di euro che dovranno pagare i condividenti in proporzione alle quote, salvo diverso accordo. Anche dal punto di vista fiscale la divisione è molto agevolata, soprattutto nella circostanza in cui non vi siano conguagli.
La divisione innanzi all’organismo di mediazione presuppone l’assistenza di un avvocato per ciascuna parte. Il procedimento, sebbene anche in tal caso sia ben agevolato dal punto di vista fiscale, è sicuramente più costoso di quello per atto notarile. Ad incidere notevolmente sono i costi dell’assistenza di un avvocato per ciascuna parte.
La modalità sicuramente più costosa per addivenire alla divisione è mediante la divisione giudiziale. Si tratta di un procedimento molto lungo, che presuppone il fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Il procedimento dura diversi anni, presuppone necessariamente la stima dei beni da dividere ed eventualmente l’assistenza di un consulente tecnico di parte. I costi in questa circostanza lievitano di molto e possono agevolmente superare nel complesso (per tutti i condividenti) la decina di migliaia di euro. Il procedimento giudiziale, stante la sua durata ed i suoi costi, deve tendenzialmente essere evitato.

Il danno da vacanza rovinataNelle situazioni che possono cagionare un danno da vacanza rovinata rientrano, a titolo esem...
03/09/2020

Il danno da vacanza rovinata

Nelle situazioni che possono cagionare un danno da vacanza rovinata rientrano, a titolo esemplificativo, la mancata partenza dell'aereo o l'eccessivo ritardo nella partenza, la mancanza di servizi essenziali negli alloggi o di altri servizi previsti dal contratto, le caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diverse da quelle prospettate e altri disservizi imputabili a negligenza dell'organizzatore di viaggio ed evitabili.

Si tratta di una tipologia di danno che non contempla soltanto la perdita eminentemente patrimoniale (ad esempio i costi per la vacanza acquistata della quale non si sia potuto godere pienamente), bensì anche un aspetto non patrimoniale, il c.d. emotional distress: si tratta del turbamento emotivo e del disagio psicofisico patiti a causa dell'inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall'organizzatore e dal mancato godimento della vacanza.

L'utente che, pur avendo presentato reclamo, non riesce a risolvere il problema insorto con il proprio fornitore di serv...
02/09/2020

L'utente che, pur avendo presentato reclamo, non riesce a risolvere il problema insorto con il proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica, può avviare la procedura prevista dal nuovo Regolamento per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS)

Prima di poter agire in giudizio, infatti, l'utente ha l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione, procedura extragiudiziale in cui le parti, aiutate da un soggetto terzo, tentano in modo amichevole di trovare una soluzione bonaria della lite.

Tale tentativo può essere intrapreso dinanzi ai Co.re.com che operano, su delega dell'Autorità, a livello regionale, tramite la nuova piattaforma online Conciliaweb, o, in alternativa, presso:

gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle associazioni dei consumatori, iscritti nell'elenco di cui alla delibera n.661/15/CONS;
gli organismi ADR iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS;
le Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e Unioncamere.
In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, l'utente può chiedere la definizione della controversia al Co.re.com di competenza, o direttamente all'Autorità nel caso di controversie che attengono ai disservizi occorsi in occasione del passaggio a un altro operatore. Altrimenti, può rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

Contestualmente alla proposizione dell'istanza per il tentativo di conciliazione o per la definizione della controversia, o nel corso delle due procedure, l'utente può chiedere ai Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei; che possano garantire la continuità del servizio o far cessare forme di abuso da parte dell'operatore, fino al termine della procedura conciliativa o di definizione.

Indirizzo

Via Passariello 103
Pomigliano D'Arco
80038

Telefono

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