08/05/2025
Genitori separati;
nuovo partner e consenso,o meno, in presenza.di minori in tenera età dell'ex.
La questione della presentazione di un nuovo compagno ai figli minori da parte di un genitore separato, in assenza del consenso dell'altro genitore, è delicata e va analizzata alla luce del principio cardine del **superiore interesse del minore** e del diritto alla **bigenitorialità**.
**Principi Generali e Quadro Normativo**
1. **Diritto alla Vita Privata e Familiare del Genitore:**
Il genitore separato ha il diritto di rifarsi una vita affettiva e di intraprendere nuove relazioni sentimentali. Tale diritto è espressione della libertà personale tutelata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021]. Una nuova convivenza è considerata una formazione sociale che contribuisce all'espansione della personalità dell'individuo [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021].
2. **Superiore Interesse del Minore:**
Ogni decisione riguardante i figli minori deve essere presa tenendo conto prioritariamente del loro interesse morale e materiale (art. 337-ter c.c.) [DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.]. Questo include il diritto a una crescita sana, equilibrata e a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori [Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 1268/2016][DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.].
3. **Affidamento Condiviso e Responsabilità Genitoriale:**
La regola generale, introdotta dalla Legge n. 54/2006 [LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 / Prefazione] e ora disciplinata dall'art. 337-ter c.c. [DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.], è l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori [Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 1, sentenza n. 2296/2021][Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 224/2023][Tribunale Ordinario Bologna, sez. 1, sentenza n. 1347/2019]. Ciò comporta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, che devono essere assunte di comune accordo [Tribunale Ordinario Ancona, sez. DC, sentenza n. 796/2017][DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.]. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, salvo diverso accordo o diversa disposizione del giudice [Tribunale Ordinario Ancona, sez. DC, sentenza n. 796/2017][DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.].
**La Presentazione del Nuovo Partner: Consenso Necessario?**
Dall'analisi della giurisprudenza, non emerge un obbligo generalizzato per il genitore di ottenere il consenso preventivo dell'altro per presentare il nuovo partner ai figli. Tuttavia, tale facoltà deve essere esercitata con estrema cautela e nel rispetto del preminente interesse dei minori.
* **Libertà del Genitore vs. Tutela del Minore:**
Il Tribunale di Firenze, nella sentenza n. 840/2021, ha stabilito che:
> "La scelta di Bassilichi Alessio di convivere con un partner è manifestazione di un diritto di libertà, espressione della personalità presidiata dall’art. 2 Cost. [...] Adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere i propri figli nella sua nuova relazione sentimentale. Il divieto di frequentazione del nuovo convivente del genitore non collocatario [...] troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio." [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021]
In questo caso, la domanda di un genitore di imporre che i figli non potessero essere affidati a terze persone (inclusa la nuova compagna del padre) senza il consenso di entrambi è stata rigettata, non essendo stato dimostrato un pregiudizio per i minori derivante dalla condotta della nuova partner [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021].
* **Gradualità e Prudenza:**
La giurisprudenza e la prassi evidenziano la necessità che l'inserimento del nuovo partner nella vita dei figli avvenga con gradualità e prudenza, tenendo conto dell'età dei minori, della loro sensibilità e della stabilità della nuova relazione.
Il Tribunale di Ancona, in una sentenza del 2019, ha recepito un accordo tra coniugi che prevedeva:
> "Resta, inoltre, fermo l’impegno da parte di entrambi i genitori, qualora intraprendessero relazioni sentimentali, ad abituare prudentemente e gradatamente il minore alla presenza del nuovo partner, astenendosi per un periodo di ragionevole durata, da valutare nel supremo interesse dei figli, da forme di frequentazione e soprattutto di convivenza more uxorio con i nuovi partner in presenza dei figli, se non dopo averli adeguatamente preparati." [Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 1154/2019]
Analogamente, il Tribunale di Modena (sentenza n. 2319/2017) ha omologato accordi in cui i genitori si impegnavano a:
> "non far pesare ai figli la presenza dei loro nuovi compagni di vita" e a garantire che le nuove relazioni "non dovranno mai porsi in ostacolo o incidere negativamente sullo sviluppo psicofisico dei piccoli" [Tribunale Ordinario Modena, sez. S2, sentenza n. 2319/2017].
Il Tribunale di Genova (sentenza n. 2237/2013) ha ritenuto superata una richiesta di divieto di frequentazione di nuovi compagni fino a stabilità della relazione, affermando:
> "Rientra ovviamente in un approccio educativo adeguato la gradualità della conoscenza tra nuovi compagni di uno dei genitori e il minore senza che ciò possa essere oggetto di una specifica formazione tenuto conto anche del fatto che il bambino ha ormai nove anni." [Tribunale Ordinario Genova, sez. 4, sentenza n. 2237/2013]
Tuttavia, la stessa sentenza sottolinea che il rispetto dell'altra figura genitoriale è "una conseguenza diretta dell’affidamento condiviso" [Tribunale Ordinario Genova, sez. 4, sentenza n. 2237/2013].
* **Decisioni di "Maggior Interesse" vs. "Ordinaria Amministrazione":**
La presentazione di un nuovo partner, di per sé, non rientra automaticamente tra le "decisioni di maggior interesse" per i figli che richiedono il consenso di entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c. [DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.]. Potrebbe essere considerata una scelta che attiene alla sfera personale del genitore e all'organizzazione della propria vita durante i tempi di permanenza con i figli [Tribunale Ordinario Genova, sez. 4, sentenza n. 2237/2013].
Tuttavia, le modalità e le conseguenze di tale presentazione possono incidere significativamente sull'equilibrio psicofisico dei minori e, in tal caso, potrebbero assumere rilevanza tale da richiedere un confronto e, possibilmente, un accordo con l'altro genitore.
* **Assenza di Pregiudizio per il Minore:**
Il limite invalicabile è il pregiudizio per il minore. Se la presenza del nuovo partner o le modalità della sua introduzione si rivelano dannose per l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, l'altro genitore può certamente intervenire, chiedendo al giudice l'adozione dei "provvedimenti convenienti" ai sensi dell'art. 333 c.c. (richiamato, seppur in altro contesto, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 225/2016 [Cass. Civ., Sez. 1, N. 35537 del 19-12-2023][Corte Cost., sentenza n. 225 del 26 ottobre 2016] e dalla Cassazione nella sentenza n. 35537/2023 [Cass. Civ., Sez. 1, N. 35537 del 19-12-2023]) o, nei casi più gravi, la modifica delle condizioni di affidamento.
Il Tribunale di Firenze ha specificato che un divieto di frequentazione del nuovo partner "troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio" [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021].
**Considerazioni Pratiche e Ruolo della Comunicazione**
Sebbene un consenso formale non sia sempre strettamente richiesto dalla legge per la mera presentazione, una comunicazione preventiva all'altro genitore è fortemente raccomandabile, specialmente in un regime di affidamento condiviso che mira alla collaborazione e al rispetto reciproco nell'interesse dei figli [Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 1154/2019].
Una tale comunicazione può:
1. Prevenire conflitti e incomprensioni.
2. Permettere all'altro genitore di preparare anch'egli i figli, se necessario.
3. Dimostrare un atteggiamento responsabile e collaborativo, in linea con i principi della bigenitorialità.
Se la relazione diventa stabile e il nuovo partner inizia ad avere un ruolo significativo nella vita quotidiana dei figli (ad esempio, convivendo con il genitore), l'opportunità di un dialogo e di un eventuale accordo con l'altro genitore diventa ancora più importante.
**Quando il Consenso Diventa Cruciale o l'Opposizione Legittima:**
1. **Pregiudizio Dimostrato:** Se il nuovo partner ha condotte pregiudizievoli per i minori (es. violenza, dipendenze, instabilità psicologica grave) o se l'introduzione avviene in modo traumatico o destabilizzante per i bambini.
2. **Accordi Specifici:** Se esistono accordi di separazione o divorzio omologati dal tribunale che prevedono specifiche procedure o il consenso per l'introduzione di nuovi partner [Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 1154/2019][Tribunale Ordinario Modena, sez. S2, sentenza n. 2319/2017].
3. **Impatto sulle Decisioni di Maggior Interesse:** Se la presenza o l'influenza del nuovo partner rischia di condizionare negativamente le scelte fondamentali riguardanti la salute, l'istruzione o l'educazione dei figli, che per legge richiedono l'accordo di entrambi i genitori [DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.].
In sintesi:
Non esiste una norma che imponga in via generale al genitore separato di ottenere il consenso dell'altro per presentare un nuovo compagno ai figli. Tale presentazione rientra tendenzialmente nella sfera di autonomia del genitore durante i propri tempi con i figli.
Tuttavia, tale facoltà deve essere esercitata con estrema **prudenza, gradualità e sensibilità**, tenendo conto dell'età e della personalità dei figli, nonché della stabilità della nuova relazione, sempre nel **preminente interesse del minore** [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021][Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 1154/2019][Tribunale Ordinario Genova, sez. 4, sentenza n. 2237/2013][Tribunale Ordinario Modena, sez. S2, sentenza n. 2319/2017].
L'altro genitore può opporsi e chiedere l'intervento del giudice qualora dimostri che la presenza del nuovo partner o le modalità della sua introduzione arrechino un **concreto pregiudizio** allo sviluppo psicofisico dei figli [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021].
La **comunicazione** e, ove possibile, la concertazione con l'altro genitore sono sempre auspicabili per mantenere un clima sereno e collaborativo, in linea con il principio di bigenitorialità.
Specifici accordi tra i genitori, omologati dal tribunale, possono disciplinare la questione, vincolando le parti al loro rispetto [Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 1154/2019][Tribunale Ordinario Modena, sez. S2, sentenza n. 2319/2017].
La valutazione andrà fatta caso per caso, considerando tutte le circostanze specifiche, con l'obiettivo primario di tutelare il benessere e la serenità dei figli minori.