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Avvocati: applicabili gli interessi moratori ai compensi professionaliCon l’ordinanza 12088/2025, pubblicata il 7 maggio...
16/05/2025

Avvocati: applicabili gli interessi moratori ai compensi professionali

Con l’ordinanza 12088/2025, pubblicata il 7 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla decorrenza degli interessi moratori spettanti agli avvocati sui compensi professionali maturati per le attività professionali svolte in favore dei loro clienti.

Esecuzioni Immobiliari: Come Rientrare in Possesso di un Immobile PignoratoStudio Legale Di Leo – www.studiolegaledileo....
11/05/2025

Esecuzioni Immobiliari:

Come Rientrare in Possesso di un Immobile Pignorato

Studio Legale Di Leo – www.studiolegaledileo.cloud

Quando un debitore non riesce a far fronte ai propri obblighi, il creditore può avviare un procedimento di esecuzione forzata, che spesso si traduce nel pignoramento dei beni immobili di proprietà del debitore. Questo processo, denominato esecuzione immobiliare, rappresenta uno degli strumenti più incisivi a disposizione dei creditori, ma lascia aperti alcuni spiragli di tutela anche per il debitore.

Cos'è l’Esecuzione Immobiliare?
L’esecuzione immobiliare è una procedura giudiziaria attraverso cui il creditore, munito di un titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo, sentenza, mutuo non pagato), ottiene la vendita forzata dell’immobile del debitore per soddisfare il proprio credito. L’immobile viene pignorato, stimato, messo all’asta e infine assegnato al miglior offerente.

Cosa comporta il pignoramento?
Il pignoramento immobiliare ha effetto immediato: l'immobile non può più essere venduto né dato in ipoteca, ed è destinato alla vendita all’asta. Tuttavia, il debitore mantiene la proprietà dell’immobile fino al decreto di trasferimento. In questa fase, egli può ancora agire per tutelarsi.

Come rientrare in possesso dell’immobile?
Chi si trova coinvolto in una procedura esecutiva può considerare diverse soluzioni per bloccare o sospendere l’esecuzione e, nei casi più favorevoli, rientrare in possesso del bene. Vediamo come:

1. Saldo e Stralcio
Attraverso un accordo tra debitore e creditore (di solito con l'intervento di un legale), è possibile definire la posizione debitoria con un pagamento inferiore al dovuto. Questo consente di estinguere l'esecuzione e mantenere o riacquisire l'immobile.

2. Conversione del Pignoramento
Ai sensi dell’art. 495 c.p.c., il debitore può chiedere di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro (comprensiva del debito, interessi e spese). Pagando l’importo nel termine concesso dal giudice, l’esecuzione si estingue e l'immobile viene "liberato".

3. Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
Se vi sono vizi nel titolo esecutivo, nella procedura o nella notifica, è possibile proporre opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. In alcuni casi, l’accoglimento può comportare la sospensione e perfino la cancellazione del pignoramento.

4. Riacquisto all’asta
In ultima ipotesi, se l'immobile viene effettivamente messo all’asta, il debitore stesso o un suo familiare (purché con fondi leciti e documentabili) può partecipare e tentare di riacquistarlo.

5. Piano di rientro con saldo rateale
Attraverso una trattativa extra-giudiziale, spesso gestita da un legale, il debitore può proporre un piano di rientro a rate, con contestuale rinuncia alla procedura da parte del creditore.

L’importanza dell’assistenza legale
Affrontare un’esecuzione immobiliare senza una guida legale può compromettere irrimediabilmente ogni possibilità di recupero del bene. Uno studio legale esperto in diritto delle esecuzioni e delle procedure concorsuali può valutare ogni aspetto del caso, individuare eventuali illegittimità, e guidare il debitore verso soluzioni sostenibili.
Contattaci per una consulenza riservata.
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Genitori separati;nuovo partner e consenso,o meno, in presenza.di minori in tenera età dell'ex.La questione della presen...
08/05/2025

Genitori separati;
nuovo partner e consenso,o meno, in presenza.di minori in tenera età dell'ex.

La questione della presentazione di un nuovo compagno ai figli minori da parte di un genitore separato, in assenza del consenso dell'altro genitore, è delicata e va analizzata alla luce del principio cardine del **superiore interesse del minore** e del diritto alla **bigenitorialità**.

**Principi Generali e Quadro Normativo**

1. **Diritto alla Vita Privata e Familiare del Genitore:**
Il genitore separato ha il diritto di rifarsi una vita affettiva e di intraprendere nuove relazioni sentimentali. Tale diritto è espressione della libertà personale tutelata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021]. Una nuova convivenza è considerata una formazione sociale che contribuisce all'espansione della personalità dell'individuo [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021].

2. **Superiore Interesse del Minore:**
Ogni decisione riguardante i figli minori deve essere presa tenendo conto prioritariamente del loro interesse morale e materiale (art. 337-ter c.c.) [DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.]. Questo include il diritto a una crescita sana, equilibrata e a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori [Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 1268/2016][DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.].

3. **Affidamento Condiviso e Responsabilità Genitoriale:**
La regola generale, introdotta dalla Legge n. 54/2006 [LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 / Prefazione] e ora disciplinata dall'art. 337-ter c.c. [DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.], è l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori [Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 1, sentenza n. 2296/2021][Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 224/2023][Tribunale Ordinario Bologna, sez. 1, sentenza n. 1347/2019]. Ciò comporta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, che devono essere assunte di comune accordo [Tribunale Ordinario Ancona, sez. DC, sentenza n. 796/2017][DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.]. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, salvo diverso accordo o diversa disposizione del giudice [Tribunale Ordinario Ancona, sez. DC, sentenza n. 796/2017][DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.].

**La Presentazione del Nuovo Partner: Consenso Necessario?**

Dall'analisi della giurisprudenza, non emerge un obbligo generalizzato per il genitore di ottenere il consenso preventivo dell'altro per presentare il nuovo partner ai figli. Tuttavia, tale facoltà deve essere esercitata con estrema cautela e nel rispetto del preminente interesse dei minori.

* **Libertà del Genitore vs. Tutela del Minore:**
Il Tribunale di Firenze, nella sentenza n. 840/2021, ha stabilito che:
> "La scelta di Bassilichi Alessio di convivere con un partner è manifestazione di un diritto di libertà, espressione della personalità presidiata dall’art. 2 Cost. [...] Adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere i propri figli nella sua nuova relazione sentimentale. Il divieto di frequentazione del nuovo convivente del genitore non collocatario [...] troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio." [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021]
In questo caso, la domanda di un genitore di imporre che i figli non potessero essere affidati a terze persone (inclusa la nuova compagna del padre) senza il consenso di entrambi è stata rigettata, non essendo stato dimostrato un pregiudizio per i minori derivante dalla condotta della nuova partner [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021].

* **Gradualità e Prudenza:**
La giurisprudenza e la prassi evidenziano la necessità che l'inserimento del nuovo partner nella vita dei figli avvenga con gradualità e prudenza, tenendo conto dell'età dei minori, della loro sensibilità e della stabilità della nuova relazione.
Il Tribunale di Ancona, in una sentenza del 2019, ha recepito un accordo tra coniugi che prevedeva:
> "Resta, inoltre, fermo l’impegno da parte di entrambi i genitori, qualora intraprendessero relazioni sentimentali, ad abituare prudentemente e gradatamente il minore alla presenza del nuovo partner, astenendosi per un periodo di ragionevole durata, da valutare nel supremo interesse dei figli, da forme di frequentazione e soprattutto di convivenza more uxorio con i nuovi partner in presenza dei figli, se non dopo averli adeguatamente preparati." [Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 1154/2019]
Analogamente, il Tribunale di Modena (sentenza n. 2319/2017) ha omologato accordi in cui i genitori si impegnavano a:
> "non far pesare ai figli la presenza dei loro nuovi compagni di vita" e a garantire che le nuove relazioni "non dovranno mai porsi in ostacolo o incidere negativamente sullo sviluppo psicofisico dei piccoli" [Tribunale Ordinario Modena, sez. S2, sentenza n. 2319/2017].

Il Tribunale di Genova (sentenza n. 2237/2013) ha ritenuto superata una richiesta di divieto di frequentazione di nuovi compagni fino a stabilità della relazione, affermando:
> "Rientra ovviamente in un approccio educativo adeguato la gradualità della conoscenza tra nuovi compagni di uno dei genitori e il minore senza che ciò possa essere oggetto di una specifica formazione tenuto conto anche del fatto che il bambino ha ormai nove anni." [Tribunale Ordinario Genova, sez. 4, sentenza n. 2237/2013]
Tuttavia, la stessa sentenza sottolinea che il rispetto dell'altra figura genitoriale è "una conseguenza diretta dell’affidamento condiviso" [Tribunale Ordinario Genova, sez. 4, sentenza n. 2237/2013].

* **Decisioni di "Maggior Interesse" vs. "Ordinaria Amministrazione":**
La presentazione di un nuovo partner, di per sé, non rientra automaticamente tra le "decisioni di maggior interesse" per i figli che richiedono il consenso di entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c. [DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.]. Potrebbe essere considerata una scelta che attiene alla sfera personale del genitore e all'organizzazione della propria vita durante i tempi di permanenza con i figli [Tribunale Ordinario Genova, sez. 4, sentenza n. 2237/2013].
Tuttavia, le modalità e le conseguenze di tale presentazione possono incidere significativamente sull'equilibrio psicofisico dei minori e, in tal caso, potrebbero assumere rilevanza tale da richiedere un confronto e, possibilmente, un accordo con l'altro genitore.

* **Assenza di Pregiudizio per il Minore:**
Il limite invalicabile è il pregiudizio per il minore. Se la presenza del nuovo partner o le modalità della sua introduzione si rivelano dannose per l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, l'altro genitore può certamente intervenire, chiedendo al giudice l'adozione dei "provvedimenti convenienti" ai sensi dell'art. 333 c.c. (richiamato, seppur in altro contesto, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 225/2016 [Cass. Civ., Sez. 1, N. 35537 del 19-12-2023][Corte Cost., sentenza n. 225 del 26 ottobre 2016] e dalla Cassazione nella sentenza n. 35537/2023 [Cass. Civ., Sez. 1, N. 35537 del 19-12-2023]) o, nei casi più gravi, la modifica delle condizioni di affidamento.
Il Tribunale di Firenze ha specificato che un divieto di frequentazione del nuovo partner "troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio" [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021].

**Considerazioni Pratiche e Ruolo della Comunicazione**

Sebbene un consenso formale non sia sempre strettamente richiesto dalla legge per la mera presentazione, una comunicazione preventiva all'altro genitore è fortemente raccomandabile, specialmente in un regime di affidamento condiviso che mira alla collaborazione e al rispetto reciproco nell'interesse dei figli [Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 1154/2019].
Una tale comunicazione può:
1. Prevenire conflitti e incomprensioni.
2. Permettere all'altro genitore di preparare anch'egli i figli, se necessario.
3. Dimostrare un atteggiamento responsabile e collaborativo, in linea con i principi della bigenitorialità.

Se la relazione diventa stabile e il nuovo partner inizia ad avere un ruolo significativo nella vita quotidiana dei figli (ad esempio, convivendo con il genitore), l'opportunità di un dialogo e di un eventuale accordo con l'altro genitore diventa ancora più importante.

**Quando il Consenso Diventa Cruciale o l'Opposizione Legittima:**

1. **Pregiudizio Dimostrato:** Se il nuovo partner ha condotte pregiudizievoli per i minori (es. violenza, dipendenze, instabilità psicologica grave) o se l'introduzione avviene in modo traumatico o destabilizzante per i bambini.
2. **Accordi Specifici:** Se esistono accordi di separazione o divorzio omologati dal tribunale che prevedono specifiche procedure o il consenso per l'introduzione di nuovi partner [Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 1154/2019][Tribunale Ordinario Modena, sez. S2, sentenza n. 2319/2017].
3. **Impatto sulle Decisioni di Maggior Interesse:** Se la presenza o l'influenza del nuovo partner rischia di condizionare negativamente le scelte fondamentali riguardanti la salute, l'istruzione o l'educazione dei figli, che per legge richiedono l'accordo di entrambi i genitori [DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 / Titolo I,Art. 55.].

In sintesi:

Non esiste una norma che imponga in via generale al genitore separato di ottenere il consenso dell'altro per presentare un nuovo compagno ai figli. Tale presentazione rientra tendenzialmente nella sfera di autonomia del genitore durante i propri tempi con i figli.

Tuttavia, tale facoltà deve essere esercitata con estrema **prudenza, gradualità e sensibilità**, tenendo conto dell'età e della personalità dei figli, nonché della stabilità della nuova relazione, sempre nel **preminente interesse del minore** [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021][Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 1154/2019][Tribunale Ordinario Genova, sez. 4, sentenza n. 2237/2013][Tribunale Ordinario Modena, sez. S2, sentenza n. 2319/2017].

L'altro genitore può opporsi e chiedere l'intervento del giudice qualora dimostri che la presenza del nuovo partner o le modalità della sua introduzione arrechino un **concreto pregiudizio** allo sviluppo psicofisico dei figli [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 840/2021].

La **comunicazione** e, ove possibile, la concertazione con l'altro genitore sono sempre auspicabili per mantenere un clima sereno e collaborativo, in linea con il principio di bigenitorialità.

Specifici accordi tra i genitori, omologati dal tribunale, possono disciplinare la questione, vincolando le parti al loro rispetto [Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 1154/2019][Tribunale Ordinario Modena, sez. S2, sentenza n. 2319/2017].

La valutazione andrà fatta caso per caso, considerando tutte le circostanze specifiche, con l'obiettivo primario di tutelare il benessere e la serenità dei figli minori.

La Giustizia "tartaruga"e le riforme di facciata.La giustizia civile italiana è la più lenta d’Europa con tempi medi che...
08/05/2025

La Giustizia "tartaruga"e le riforme di facciata.

La giustizia civile italiana è la più lenta d’Europa con tempi medi che superano di gran lunga quelli degli altri Paesi UE. Secondo i dati della Commissione europea per l’efficacia della giustizia, una causa civile in Italia dura mediamente oltre sette anni nei tre gradi di giudizio (2.655 giorni), contro i tre-quattro anni di Francia e Spagna e meno di due anni in Svezia e Portogallo

Le principali ragioni di questa emergenza includono:

- Arretrato imponente: circa 3,3 milioni di cause pendenti, che rallentano ulteriormente i nuovi procedimenti
- Carenza di personale pochi giudici rispetto al numero di avvocati e all’elevato contenzioso[3][4].
- Procedure complesse; troppi gradi di giudizio, possibilità di produrre molte prove e iter burocratici farraginosi.
La lentezza della giustizia civile ha effetti pesantissimi:
- Scoraggia investimenti e innovazione::
le imprese evitano di investire in un Paese dove la tutela dei diritti è incerta e lenta[1][5].
- Aumenta i costi del credito:
le banche, non potendo recuperare rapidamente i crediti, applicano tassi più alti.
- compressione del gettito fiscale e dell’occupazione. la sfiducia nel sistema giudiziario frena l’economia.
- Diritti dei cittadini non tutelati;quando le decisioni arrivano dopo anni, la tutela effettiva dei diritti viene meno
Negli ultimi anni sono state varate riforme per accelerare i processi, come la.recentissima Cartabiama i risultati sono ancora insufficienti. Esistono strumenti come il risarcimento per “equa riparazione” (ex legge Pinto) per chi subisce un processo irragionevolmente lungo, ma spesso la procedura per ottenerlo è essa stessa lenta e complessa,se non impercorribile.
L’emergenza giudiziaria italiana nel settore civile resta una delle principali zavorre per lo sviluppo del Paese,al netto di fantasiose.riforme di facciata
Finché i tempi resteranno così lunghi, la fiducia dei cittadini e degli investitori nel sistema giustizia continuerà a diminuire, con gravi ripercussioni sull’economia e sulla società.

Avv.Vincenzo Di Leo

Minori e Social: utilizzo delle immagini dei figli  quando i genitori sono separatiCondividere online immagini dei figli...
05/05/2025

Minori e Social: utilizzo delle immagini dei figli quando i genitori sono separati

Condividere online immagini dei figli è diventata una pratica comune, ma pochi genitori sanno che, in caso di separazione, la legge impone regole precise. La giurisprudenza italiana è sempre più attenta alla tutela della privacy dei minori, soprattutto sotto i 14 anni.

Serve il consenso di entrambi i genitori

Pubblicare una foto sui social equivale a trattare un dato personale. Secondo il GDPR e il diritto italiano, per i minori serve il consenso congiunto dei genitori, anche se uno dei due ha l’affidamento prevalente. In assenza di accordo, la pubblicazione è vietata.

Le sentenze recenti parlano chiaro

Il Tribunale di Mantova (2017) ha vietato a una madre di pubblicare immagini della figlia, ordinandone la rimozione immediata.

Il Tribunale di Roma (2017) ha stabilito che pubblicare foto senza consenso viola la responsabilità genitoriale.

Il Tribunale di Rieti (2021) ha imposto sanzioni in caso di ulteriori pubblicazioni non autorizzate.

L’interesse del minore viene prima di tutto

Il principio guida è l’interesse superiore del minore. Anche se un figlio sembra d’accordo, sotto i 14 anni la sua volontà non basta. I giudici privilegiano sempre la tutela dell’identità e della riservatezza del bambino.

Il consiglio dello Studio Legale Di Leo

Non pubblicare immagini dei figli senza il consenso dell’altro genitore.

In caso di disaccordo, è bene rivolgersi preventivamente al giudice.

Evitare conflitti e proteggere la serenità dei figli è sempre la strada migliore.

Hai dubbi o ti serve assistenza su questo tema?
Contatta lo Studio Legale Di Leo: siamo a disposizione per consulenze in materia di diritto di famiglia, tutela dei minori e privacy.

(Studio Legale Di Leo,2025)

Da Cogne a Catania,le madri che uccidono;Sindrome di Medea vera emergenza sociale? Mentre le istituzioni in Italia disqu...
01/05/2025

Da Cogne a Catania,le madri che uccidono;
Sindrome di Medea vera emergenza sociale?

Mentre le istituzioni in Italia disquisiscono su codici rossi anche per un solo sguardo,su reati di dubbia natura giuridica,le vere ,spaventose emergenze di violenza sui soggetti realmente deboli e meritevoli di attenzione nella nostra società( in IItalia, negli ultimi 20 anni, si sono verificati 535 casi di figlicidio, con 340 minori uccisi dal 2000 al 2013,in prevalenza -circa l' 80%- dalle madri)
La considetta sindrome Medea, un fenomeno psicologico complesso, si manifesta in situazioni estreme in cui una madre, spinta da motivi di vendetta o disperazione, decide di infliggere danno ai propri figli. In Italia, questo tema è diventato oggetto di crescente attenzione, ma rimane avvolto da un velo di silenzio e incomprensione.

Il termine "sindrome Medea" trae origine dalla figura mitologica di Medea, che, in un atto di vendetta contro il marito Giasone, uccise i propri figli. Questo concetto è stato ripreso in psicologia per descrivere comportamenti di madri che, in preda a crisi psichiche o emotive, compiono atti estremi contro la propria prole. Le cause possono essere molteplici: traumi passati, violenze subite, depressione e una società che spesso stigmatizza la malattia mentale.

In Italia, i casi di sindrome Medea sono in preoccupante crescita,con effetti devastanti,in particolare nell' ultimo decennio,con oltre 5 casi per ogni 100.000 bimbi nati.

Ogni episodio porta con sé una scia di dolore e distruzione, non solo per le vittime dirette, ma anche per le famiglie e le comunità coinvolte. Le statistiche sono allarmanti: secondo alcuni studi, il numero di donne che, a causa di condizioni psicologiche non trattate, arriva a compiere atti di violenza contro i propri figli è in aumento. Tuttavia, il sistema di supporto psicosociale è spesso inadeguato, lasciando molte madri in una spirale di solitudine e disperazione,in particolare se separate,e i padri spesso impotenti perché vittime di istituzioni che non tutelano minimamente la dignità della figura di uomo e di padre, riducendo a semplici bancomat molto di loro,privi di diritti e reale possibilità di incidere sul controllo della incolumità dei loro figli.

La società italiana deve affrontare il problema con una maggiore consapevolezza e responsabilità. È fondamentale promuovere una cultura di sostegno e prevenzione, che incoraggi le madri a cercare aiuto senza timore di essere giudicate. Le istituzioni devono investire in programmi di salute mentale e in reti di supporto per le famiglie, affinché nessuna madre si senta così isolata da ricorrere a gesti estremi.
Il legislatore dovrà invece prendere atto di quella che è,al di là delle sbandierate e fantasiose ricostruzioni di una certa non cultura,che il degrado dei costumi e della dignità oggi imperante impone un preciso intervento che imponga potenziamento delle strutture di controllo, quali servizi sociali, il reale potenziamento,anche preventivo, di strumenti quale curatore speciale del minore,e la determinazioni di reati che permettano di dare giustizia a chi subisce simili torture,padri devastati,nonni feriti ,figli brutalmente uccisi.

La sindrome Medea è un fenomeno che richiede attenzione e intervento. Non possiamo permettere che il silenzio continui a regnare su una questione così delicata. È tempo di rompere il tabù e di affrontare la realtà con empatia e determinazione, affinché tragedie come queste non si ripetano mai più. La vita dei bambini e il loro benessere devono diventare una priorità per la nostra società.

(Avv.Vincenzo Di Leo)

19/10/2021

Questo giovedì sarò in radio,ospite di Radio Roma Capitale ,alla diretta di OnAirShow,ore 17..........93.0 su Roma.....se avete piacere,puntate la sveglia

Indirizzo

Via Giamaica 6
Pomezia
00071

Orario di apertura

Martedì 16:00 - 19:30
Mercoledì 16:00 - 19:30
Giovedì 16:00 - 19:30
Venerdì 16:00 - 19:30

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