17/02/2026
CIVILE: risarcimento danni indiretti per fatto colposo del datore di lavoro subiti da terzi estranei al rapporto. Responsabilitá contrattuale. Infondatezza.
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Un caso che ha visto accolte le tesi portate da questo Studio innanzi al Tribunale di Genova, ha interessato l'orientamento giurispudenziale formatosi attorno alla pronuncia n. 32072/2024 della Cassazione, Sez. III, che ha specificato portata e limiti della responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti di terzi in caso di azioni per responsabilità contrattuale.
Nello specifico, si è trattato di una delicata questione di violenza sessuale, accertata con giudicato penale, subita da una infermiera, dipendente di una struttura privata, vittima di un paziente.
Ad agire in sede civile per risarcimento dei danni derivati dalla sofferenza patita dalla moglie era il marito della vittima contro il datore di lavoro, ritenuto responsabile di non avere adottato le misure idonee a tutelare la sicurezza della dipendente.
La sentenza della Corte ha ritenuto la domanda infondata, ribadendo che la responsabilità del datore di lavoro, nei rapporti di lavoro privato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2087 c.c., da un lato non è responsabilità oggettiva e, dall’altro, non può essere ritenuta estesa a tutelare soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro.
Non si può agire, pertanto, nell'alveo della responsabilità contrattuale, per vedersi riconoscere danni propri, tutte quelle volte in cui si accerti che i danni siano indiretti e riflessi e non autonomi o con conseguenze dirette sul soggetto interessato in connessione sinallagmatica con il datore di lavoro.
In punto di onere della prova, infatti, emerge la distinzione tra l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, nei confronti di terzi, e quella di responsabilità contrattuale, nei confronti dei dipendenti.
Nel caso concreto, è stato ritenuto non risultassero dimostrate la colpa, la prevedibilità dell’accaduto e l’evitabilità del fatto, mediante la predisposizione di apposite misure da parte del datore di lavoro, come sarebbe, invece, stato necessario secondo lo schema dell’azione per responsabilità extracontrattuale.
La Suprema Corte si è, altresì, soffermata ad spiegare come la giurisprudenza formatasi sugli obblighi di protezione del datore di lavoro, sull’obbligo generico di cautela, di adottare ogni generica misura necessaria per prudenza per tutelare i dipendenti, non può essere ritenuta sufficiente, trattandosi di principi non applicabili a fronte di una azione di terzo estraneo al rapporto di lavoro.
In definitiva, dunque, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per danni occorsi ai dipendenti nelle situazioni correlate a fatti di violenza da parte di terzi in genere, o nei confronti di terzi per fatti colposi derivanti da dipendenti, a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 2087 c.c. e, se titolare di struttura sanitaria, anche nei confronti dei pazienti incapaci che ha in cura di cui è tenuto a sorveglianza ex art. 2047 c.c.
In tali casi, il datore di lavoro è responsabile nei confronti del personale sanitario, per comportamento dei pazienti, se non dimostri di aver adottato tutte le misure di prevenzione idonee, per l’esperienza e la tecnica, in relazione alla particolare attività, a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale di ciascun dipendente.
In presenza di queste circostanze, il datore di lavoro può essere tenuto a rispondere ai sensi dell’art. 2087 c.c. nei soli confronti dei dipendenti.
La stessa responsabilità non si ravvisa, invece, nei confronti di soggetti estranei al rapporto di lavoro per danni indiretti o riflessi.
Questo perché il datore di lavoro non si può ritenere titolare di obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi.
Pertanto, il danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore, anche qualora fosse derivato da inadempimento del contratto di lavoro, potrà essere risarcito solo in virtù dell'art. 2043 c.c., poiché non ha fonte in un contratto, ma trova titolo in una responsabilità extra contrattuale, con ogni conseguenza in tema di oneri probatori.