09/03/2026
🏛Spetta al precario la monetizzazione delle se usufruite nelle vacanze di natale e pasquali” 👇
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1034/2025 del 10 dicembre 2025, stabilisce che spetta all’insegnante ricorrente la monetizzazione delle ferie per averlo obbligato a fruirne nei giorni non festivi delle vacanze natalizie di carnevale e pasquali e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di più di 10 mila euro per le ferie non godute dal docente a partire dall’anno scolastico 2018/2019 e fino all’anno 2023/2024.
La sentenza fonda il proprio ragionamento sulla base della sentenza della “CORTE di CASSAZIONE” n. 21780/2022 e dell’ordinanza n.28587/2024 con la quale è stato affermato che: “in nessun caso il può perdere il diritto alla sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali“, e così spettano le ferie imposte dal dirigente scolastico negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.
Già il giudice di primo grado aveva accolto le ragioni del ricorrente che poi sono state riprese dalla Corte do Appello.
La sentenza suddetta è particolarmente importante perché conferma un aspetto giuridico fondamentale del lavoro dei docenti, quello della parità tra docenti di ruolo e _precari. Nella sentenza si legge che è prassi per tutti i docenti di ruolo, nei periodi delle vacanze di Natale e Pasqua, ma anche nei periodi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno e tra l’1 settembre e l’inizio delle lezioni, essere in servizio e a disposizione della scuola per svolgere le possibili attività funzionali all’insegnamento previste dal vigente. In questi periodi di vacanza o di sospensione delle lezioni, i non vengono mai messi in d’ufficio, ma fruiscono delle ferie, su loro espressa richiesta, nei mesi di luglio/agosto di ogni anno scolastico.
Il principio delle ferie dei docenti dovrebbe valere indistintamente per i docenti in forza con a tempo indeterminato e quelli interessati da un contratto a tempo determinato senza poter riservare a questi ultimi un trattamento differente.
L’automatica collocazione in ferie dei docenti precari determinerebbe un ingiustificato trattamento discriminatorio, in difformità con quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità.
In conclusione, dopo la e la , si può affermare che vi sia un allineamento giurisprudenziale tra i diritti tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli assunti con contratto indeterminato.
Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto alle difese dinanzi alla Corte di Cassazione
Via R. Fucini, 49
56125 Pisa
Tel: 050540471
N. Verde 800912940
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1034/2025 del 10 dicembre 2025, stabilisce che spetta all’insegnante ricorrente la monetizzazione delle ferie per averlo obbligato a fruirne nei giorni non festivi delle vacanze natalizie di carnevale e pasquali e condanna il Ministero dell’Istr...