15/02/2019
Cyberbullismo…il pericolo corre in rete.
Si tratta di un attacco ripetuto e continuo, offensivo e denigratorio, da parte perlopiù di un minore nei confronti di un altro, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla rete, come le chat, i social network e le e-mail.
Rientra in questa definizione generale, ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
La differenza con il bullismo tradizionale è costituita essenzialmente dalla difficoltà di risalire al molestatore, visto che solitamente utilizza un profilo falso o resta "anonimo"; dalla mancanza di freni inibitori del bullo dovuta all’assenza di rapporto diretto con il soggetto preso di mira;dalla possibilità di colpire a qualunque ora del giorno e della notte.
Le conseguenze sono l'isolamento, la depressione e talvolta il suicidio.
La tutela del minore vittima di simile “aggressione”, è data dalla legge n. 71/2017.
E possibile da parte di minori ultraquattordicenni, genitori o soggetto esercente la responsabilità inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete, previa conservazione dei dati originali.
Se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza, il responsabile non comunica di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, rimozione o blocco richiesto, entro quarantotto ore non vi provvede, o quando non è possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito o del social media, la domanda può essere presentata, tramite segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, che deve provvedere entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, ai sensi degli artt. 143 e 144 del dlgs n. 196/2003.
La condotta del cyber bullo ha rilevanza penale ed egli, se maggiore di 14 anni, fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia, incorre nell’ammonimento (ad es. nei casi di diffamazione, minacce, trattamento illecito di dati).
Altre condotte penalmente rilevanti, che potrebbero essere poste in essere dal cyber bullo, sono quelle costituenti, ad es., i reati di sostituzione di persona, violenza privata, atti persecutori, estorsione , molestia o disturbo alle persone, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico , diffusione materiale pedopornografico , interferenze illecite nella vita privata, lesioni (art. 582 cp).
(Fonte: Studio Cataldi il diritto quotidiano 09/02/2019 - Annamaria Villafrate)