Avvocato Cristina Magni

Avvocato Cristina Magni Lo studio offre un servizio di consulenza in materia del diritto civile, con costi preventivati e co

Lo studio è specializzato in diritto civile, branca del diritto privato che esamina le tematiche legate a contratti, obbligazioni, famiglia, successioni e responsabilità civile.

Ti ricorderò così.❤
13/04/2020

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I doveri del ristoratore- tenere esposte nel locale, in luogo visibile al pubblico, la licenza, l'autorizzazione e la ta...
03/03/2020

I doveri del ristoratore
- tenere esposte nel locale, in luogo visibile al pubblico, la licenza, l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
- fornire ai consumatori (nel menù o in elenchi separati ma facilmente accessibili e consultabili dai clienti) informazioni riguardanti i c.d. allergeni.
In caso di indicazione insufficiente il titolare del locale rischia di incorrere in responsabilità. In caso di omessa indicazione, il ristoratore è punito con una sanzione da 3.000 a 24.000 euro; qualora, invece, l'indicazione non sia in regola con le previsioni normative, si rischiano sanzioni da 1.000 a 8.000 euro.
- indicare l'uso dei prodotti surgelati o degli ingredienti congelati. La segnalazione potrà essere effettuata tramite asterischi nel menù accanto alle pietanze, oppure con una scrittura in grassetto o diversa.
L'assenza di tali indicazioni, secondo la giurisprudenza di Cassazione (cfr., ex multis, sent. 899/2016), integra il reato di tentativo di frode in commercio trattandosi di condotta univocamente idonea a consegnare ai clienti un prodotto diverso, per qualità, da quello dichiarato.
- specificare nel listino prezzi la voce relativa al costo del coperto. Non essendovi norma in Italia che disciplini questo costo extra, si ritiene che il ristoratore sia libero di includerlo o meno nel totale del conto in quanto voce che include una serie servizi non quantificati nel conto (es. pulizia, professionalità del personale, ecc.).
- in caso di prenotazione il ristoratore dovrà tenere il tavolo a disposizione e il cliente potrà scegliere di beneficiare o meno della prenotazione. Non ci sono conseguenze contro chi prenota e "sparisce" (cd. no show), a meno che non vi sia una prenotazione con versamento di una somma a deposito o con presentazione di una carta di credito a garanzia. Il ristoratore può prevedere, con apposita clausola, che il tavolo sia garantito solo se il cliente si presenta entro un certo orario.
- favorire l’asporto, da parte del cliente, dei propri avanzi di cibo sebbene la legge italiana non preveda un obbligo di fornire la "doggy bag". La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29942/2014, ha ritenuto "pretestuoso e ingiustificato" il divieto di un ristorante nei confronti del cliente di "asportare i residui di cibo per costituire la doggy bag" e anche quello di riempire la propria borraccia dalla bottiglia servita a tavola". Anche la recente legge n. 166/2016, volta a limitare gli sprechi alimentari, ha ritenuto di dover incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione volte a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Addirittura, è stata prevista la possibilità di beneficiare di apposite risorse per promuovere iniziative a sostegno della "doggy bag".
- sfruttare metodi di pagamento elettronici. L’obbligo di accettare i pagamenti con carta, in linea teorica, rimane per i pagamenti sopra i 5 euro. I ristoratori non potranno negare al cliente i loro servizi ma, in caso di rifiuto del pagamento tramite carta elettronica, potranno incorrere nella c.d. "mora del creditore", salvo il caso di "impossibilità tecnica oggettiva". Il cliente sprovvisto di contanti (ma munito di carta di pagamento) sarà libero di andare via senza pagare, ma il credito rimarrà e dunque il conto dovrà comunque essere saldato in un momento successivo (ad esempio dopo aver prelevato allo sportello).
(Fonte L. Izzo - Studio Cataldi Il diritto quotidiano)

Cyberbullismo…il pericolo corre in rete.Si tratta di un attacco ripetuto e continuo, offensivo e denigratorio, da parte ...
15/02/2019

Cyberbullismo…il pericolo corre in rete.
Si tratta di un attacco ripetuto e continuo, offensivo e denigratorio, da parte perlopiù di un minore nei confronti di un altro, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla rete, come le chat, i social network e le e-mail.
Rientra in questa definizione generale, ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
La differenza con il bullismo tradizionale è costituita essenzialmente dalla difficoltà di risalire al molestatore, visto che solitamente utilizza un profilo falso o resta "anonimo"; dalla mancanza di freni inibitori del bullo dovuta all’assenza di rapporto diretto con il soggetto preso di mira;dalla possibilità di colpire a qualunque ora del giorno e della notte.
Le conseguenze sono l'isolamento, la depressione e talvolta il suicidio.
La tutela del minore vittima di simile “aggressione”, è data dalla legge n. 71/2017.
E possibile da parte di minori ultraquattordicenni, genitori o soggetto esercente la responsabilità inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete, previa conservazione dei dati originali.
Se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza, il responsabile non comunica di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, rimozione o blocco richiesto, entro quarantotto ore non vi provvede, o quando non è possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito o del social media, la domanda può essere presentata, tramite segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, che deve provvedere entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, ai sensi degli artt. 143 e 144 del dlgs n. 196/2003.
La condotta del cyber bullo ha rilevanza penale ed egli, se maggiore di 14 anni, fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia, incorre nell’ammonimento (ad es. nei casi di diffamazione, minacce, trattamento illecito di dati).
Altre condotte penalmente rilevanti, che potrebbero essere poste in essere dal cyber bullo, sono quelle costituenti, ad es., i reati di sostituzione di persona, violenza privata, atti persecutori, estorsione , molestia o disturbo alle persone, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico , diffusione materiale pedopornografico , interferenze illecite nella vita privata, lesioni (art. 582 cp).
(Fonte: Studio Cataldi il diritto quotidiano 09/02/2019 - Annamaria Villafrate)

30/11/2018

La Corte costituzionale (sent. 286/2016) ha previsto che a tutti i bambini possa essere attribuito oltre al cognome del padre, anche quello della madre.
Basta che i genitori lo dichiarino all'ufficiale di stato civile, che registrerà il nome del bimbo con i due cognomi. Occorre, però, necessariamente il consenso congiunto dei genitori (tranne i casi di perdita della potestà genitoriale da parte di uno dei due).
Nell’ ipotesi di attribuzione del doppio cognome, il cognome della madre seguirà quello del padre.

Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) è e...
24/09/2018

Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) è entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma la sua attuazione è avvenuta a partire dal 25 maggio 2018.
Ancora oggi, molte imprese sono in alto mare quanto alla applicazione dei principi di cui al suddetto Regolamento.
Molte imprese, addirittura, ritengono di essere esenti dagli obblighi in esso previsti. Tra queste, mi è capitato di imbattermi nelle professioniste della bellezza, riferendomi alle Parrucchiere ed alle Estetiste.
Ma proprio queste imprenditrici, hanno clienti privati (dei quali conservano numeri di cellulare, mail, indirizzi), spesso hanno dei dipendenti, utilizzano pc e smartphone aziendali, server, banche dati, rilevano dati sensibili dei clienti (allergie, patologie, trattamenti medicali) e dei dipendenti (connesse al rapporto lavorativo), adottano sistemi di videosorveglianza, utilizzano social e sito aziendale, ecc..
E’ difficile pensare di non dover adottare qualche sistema in materia di protezione dei dati.
Alla luce di ciò, il mio studio è a disposizione per ogni chiarimento in materia, in particolare nel settore di attività di Parrucchiere ed Estetiste.
Mi preme sottolineare che la normativa non richiede una omologazione dei rischi e degli obblighi. Anzi, ogni tipologia di impresa (ma direi, ogni singola impresa) ha le proprie particolarità e solo dopo un attento esame delle stesse, è possibile “cucire addosso” il pacchetto Protezione dei Dati Personali.

Questi i principi di diritto enunciati con la sentenza della Corte di Cassazione n 11504 pubblicata ieri. Il giudice del...
11/05/2017

Questi i principi di diritto enunciati con la sentenza della Corte di Cassazione n 11504 pubblicata ieri.
Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno divorzile, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi
"A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex
coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai
principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel
luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove
offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più
debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni
della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare
in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.)."

Con decreto ministero della giustizia 15.12.2016 (pubbl. 14.1.2017), “il coniuge separato in stato di bisogno con il qua...
20/01/2017

Con decreto ministero della giustizia 15.12.2016 (pubbl. 14.1.2017), “il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto l'assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto”.
Una volta presentato il ricorso presso il Tribunale ove l’interessato ha la residenza, secondo le modalità previste dalla legge, nel caso di ammissibilità dello stesso, viene trasmesso al ministero della Giustizia, che si occuperà del pagamento.
Ai sensi dell’at. 5 del decreto La dotazione annuale assegnata al Fondo e' ripartita e imputata a ciascun trimestre. 2. Il Fondo, alla scadenza di ciascun trimestre dalla data di pubblicazione del decreto, distribuisce agli aventi diritto le cui istanze sono trasmesse al Fondo, nel corso del medesimo trimestre e secondo criteri di proporzionalita', le risorse imputate al medesimo trimestre. Le somme non utilizzate nel corso di un trimestre incrementano le disponibilita' del trimestre successivo nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. In ogni caso, all'avente diritto non puo' essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell'assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale.

IL NATALE ED IL DIRITTO..........n.1volevo condividere questo link:
13/12/2016

IL NATALE ED IL DIRITTO..........n.1
volevo condividere questo link:

Caro Babbo Natale...Il diritto di essere bambini Nella categoria: HOME | Letteratura in classe Essere bambini significa molte cose. Tra le tante, significa anche essere più piccoli, più curiosi, più ingenui, più aperti, più... "meravigliabili": in altre parole, credere in Babbo Natale. Il diritto di...

Hai scoperto i tuoi bimbi a vedere su You Tube un film in streaming?Tranquillizzati: non si compie alcun illecito se non...
28/11/2016

Hai scoperto i tuoi bimbi a vedere su You Tube un film in streaming?
Tranquillizzati: non si compie alcun illecito se non si procede a diffondere il film.
Invece chi carica i film o vi inserisce un link, incorre in una violazione di legge (anche penale, a seconda dei casi) a tutela del diritto di autore.
Ma attenzione, guardare un film caricato illegalmente su YouTube, anche se di per sè non è illegale, è come sostenere un comportamento che invece lo è. (fonte: www.StudioCataldi.it)

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