Avv. Martina Marianetti - Studio Legale Cavalletti

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❌️Sino a quando il genitore deve corrispondere le spese universitarie al figlio? L’avv. Martina Marianetti propone un commento giurisprudenziale.👇
Affrontiamo una delle questioni più spinose in materia di separazione/divorzio legata al diritto allo studio dei figli e in particolar modo al pagamento delle spese universitarie.
Infatti in molti casi tali spese sono fonte di litigi così che cerchiamo di dare una risposta alle domande sollevate.
La giurisprudenza ha elaborato principi relativi al _dei_figli_maggiorenni e ­_universitarie, che costituisce uno dei temi più rilevanti e controversi nel diritto di famiglia.
La normativa cui bisogna far riferimento è quella prevista dagli .315 bis, #316 bis e e #337 ter cc che impongono ai genitori di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente, l’art. 337-septies c.c. prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico.
E’ bene subito chiarire, contrariamente a quanto viene sovente detto, che l’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.
Come affermato dalla Cassazione civile n. 40283/2021, l’obbligo continua sino a che il genitore interessato alla declaratoria della cessazione non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato e che e l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento grava sul figlio richiedente, non sul genitore. Al raggiungimento della maggiore età si presume l’idoneità al reddito, presunzione che può essere vinta solo mediante la prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Il figlio deve provare di aver curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o di essersi attivato con pari impegno nella ricerca di un lavoro.
Il venir meno dell’obbligo deve basarsi su una valutazione di fatto che consideri vari aspetti tra cui l’età, l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa e la complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età.
In ordine alle spese universitarie la giurisprudenza distingue tra spese ordinarie e straordinarie; costituiscono quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e non erano ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione dell’assegno di mantenimento.
Le , quando le statuizioni sul mantenimento intervengano in epoca in cui i figli sono ancora minori e lontani dall’età universitaria, non possono essere considerate prevedibili e ponderabili, assumendo pertanto natura straordinaria.
Si pone poi il problema della scelta in ordine a una scuola pubblica o privata.
L’obbligo del non collocatario di concorrere alle spese straordinarie per l’istruzione universitaria trova un limite quando la scelta di un ateneo privato comporti un onere aggiuntivo insostenibile in relazione alle condizioni economiche del genitore obbligato, non corrisponda a una effettiva utilità per il figlio in termini di concreti vantaggi formativi e sia stata oggetto di tempestivo dissenso manifestato dal genitore stesso. In tal caso, l’obbligo si intende assolto con la contribuzione nei limiti di quanto necessario per la frequenza dell’università pubblica.
Sussiste poi giurisprudenza che tende a revocare l’assegno qualora il figlio abbia raggiunto un’età avanzata e studiando occasionalmente.
L’assenza di prova della continuità degli studi universitari, unitamente allo svolgimento di attività lavorativa occasionale e al raggiungimento di un’età avanzata, consente di presumere il completamento del percorso formativo e l’idoneità al raggiungimento dell’autonomia economica.
Il Tribunale di Roma ha dichiarato cessato l’obbligo di mantenimento per una figlia prossima ai 29 anni che aveva interrotto gli studi universitari dal 2017 senza riprenderli, aveva iniziato a lavorare come commessa dal 2020 e viveva da sola. L’interruzione definitiva del percorso formativo universitario senza intenzione di riprenderlo, l’inserimento nel mondo del lavoro e il raggiungimento di un’età prossima ai trent’anni dimostrano il venir meno del progetto educativo e formativo che giustifica il mantenimento.
Infine la Cassazione 3329/2025 ha chiarito che l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne è disciplinato dagli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendosi applicare la disciplina degli alimenti.

Commento

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https://www.studiolegalecavalletti.it/news-studio-legale-cavalletti-pisa/diritto-di-famiglia/item/817-dopo-la-separazione-dei-coniugi,-il-genitore-collocatario-dei-minori-non-deve-informare-l%E2%80%99altro-prima-di-affrontare-le-spese-straordinarie-tuttavia,-se-l%E2%80%99altro-genitore-si-rifiuta-di-pagare,-spetta-al-giudice-del-merito-verificare-se-dette.html

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