Studio Legale Carlesi

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Lo Studio Legale dell’Avvocato Francesco Carlesi del Foro di Pisa, si occupa di diritto penale assicurando, oltre all'assistenza giudiziale, un servizio di consulenza fissa o occasionale.

Grazie all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Pisa che venerdì 9.04.2021 ...
11/04/2021

Grazie all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Pisa che venerdì 9.04.2021 mi ha ospitato come relatore nel Corso di formazione on line dal titolo "SANATORIE Aspetti penali e casistica giurisprudenziale".

E’ LEGGE IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN CASO DI ASSOLUZIONE NEL PROCESSO PENALE  La Legge Finanziaria 2021, Legge n. ...
06/01/2021

E’ LEGGE IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN CASO DI ASSOLUZIONE NEL PROCESSO PENALE

La Legge Finanziaria 2021, Legge n. 178/2020 approvata il 30 dicembre 2020, costituita da un articolo 1 con 1150 commi ha previsto per la prima volta nell'ordinamento italiano il rimborso a carico dello Stato delle spese legali sostenute dall'imputato assolto alla fine del giudizio (c.d. emendamento on. Costa).
Qualsiasi imputato assolto, per qualsiasi tipo di reato, senza limiti di reddito, dovrà produrre la sentenza di assoluzione passata in giudicato, la fattura dell'avvocato vidimata dall'Ordine degli Avvocati e la prova dell'avvenuto pagamento, e riceverà un rimborso in tre rate, fino ad un massimo di € 10.5000,00, in base ai criteri di liquidazione che verranno stabiliti in un emanando decreto ministeriale.
Al momento è sicura la liquidazione per le assoluzioni con formula “piena”, ossia perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
E' esclusa dall'ambito operativo della legge l'assoluzione del reato commesso da persona non imputabile o non punibile nonché l'assoluzione ex art. 530 co. 3° c.p.p. nel caso il reato sia stato commesso di presenza di una causa di giustificazione (es. legittima difesa) o causa personale di non punibilità.
Al momento è legittimo nutrire dei dubbi in ordine al rimborso in caso di assoluzione ex art. 530 co. 2° c.p.p. ossia per insufficiente o contraddittoria prova, dato che il testo normativo non risulta esplicito sul punto e la portata estensiva della norma sarà tutta da verificare nella pratica.
Nei lavori preparatori l'intenzione del legislatore era però chiaramente quella di ricomprendere anche le ipotesi del secondo comma del 530 c.p.p. (però non l'hanno scritto!!!), e sul punto si aprirà un dibattito di non poco conto per la tenuta di questa riforma.
Il comma 1018 esclude il risarcimento per l'intervenuta prescrizione ma anche nel caso di assoluzione da uno o più capi di imputazione e contemporanea condanna solo per altri, circostanza che si appalesa gravemente irragionevole e sarà sicuro oggetto di interventi della Corte Costituzionale.
La norma si applica a tutti i procedimenti, anche quelli ancora in corso alla data del 30.12.2020.
A prescindere dai dubbi sulle concrete problematiche di coordinamento della norma con l'obbligatorietà dell'azione penale per il p.m. e una possibile turbativa del principio di libero convincimento del giudice, nonché le questioni che si apriranno in ordine alla responsabilità dei magistrati ma anche a quelle della persona offesa denunciante, un dato è certo: il Fondo stanziato nella legge al momento è insufficiente essendo stati previsti 8 milioni di euro a fronte di 1.619.000 i procedimenti penali attualmente pendenti in Italia (Fonte Ministero della Giustizia - https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=gT1RB-oLnln7PUzz2R36g0Z9?facetNode_1=1_5_36&facetNode_2=4_26&contentId=SST1288006&previsiousPage=mg_1_14).

Se appena il 20 % dei procedimenti pendenti nel 2020 dovesse ricadere in future assoluzioni (e la realtà ci dice che i numeri sono spesso superiori), e quindi se l'operatività del rimborso dovesse riguardare 323.800 assoluzioni, considerando una parcella media di € 2.500,00, sarebbero necessari fondi nei prossimi anni per 800 milioni di euro (precisamente € 809.500.000) ossia 100 volte superiori rispetto a quelli stanziati.
In sostanza, a parere di chi scrive, con 1 miliardo di euro a disposizione, gli effetti astrattamente lodevoli di questa riforma, potevano essere raggiunti con una seria ed organica riforma della giustizia, evitando le possibili distorsioni che questa norma potrebbe comportare nella pratica in termini di aumento delle condanne ma anche degli appelli e ricorsi in cassazione del pubblico ministero e del procuratore generale, illudendo una ampia platea di soggetti in rimborsi che rischiano di rimanere solo nella carta.
Tutto questo tenendo presente che il vero danno di un processo penale per l'innocente non è costituito dalle spese legali.

PRIME APPLICAZIONI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2004/80/CEGrazie alla Direttiva 2004/80/CE le vittime di un reato violento ch...
24/11/2020

PRIME APPLICAZIONI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2004/80/CE

Grazie alla Direttiva 2004/80/CE le vittime di un reato violento che non riescono ad ottenere un risarcimento del danno dal colpevole, devono essere indennizzate dalla Stato.
La direttiva europea offre una tutela alle vittime di un reato violento che nella maggior parte dei casi, anche in caso di condanna dell'imputato, non vedono alcun ristoro economico per i danni fisici e psicologici riportati, ma questa normativa era rimasta inapplicata in Italia.

Per accedere al Fondo si deve dimostrare con una sentenza passata in giudicato di essere state vittima di un reato violento (omicidio, violenza sessuale, stalking, lesioni gravissime per sfregiamento del viso etc.) e documentare di aver compiuto tutti gli sforzi possibili per recuperare il credito risarcitorio dall'imputato con pignoramenti negativi o esecuzioni infruttuose.

Le domande si presentano alle Prefetture locali che svolgeranno una accurata istruttoria e poi sarà il Comitato di Solidarietà per le Vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti presso il Ministero dell'Interno a Roma a deliberare sull'indennizzo.

Quella riportata nell'articolo che si allega è uno dei primi casi di riconoscimento di questo diritto.

https://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2020/11/22/news/lo-stupratore-condannato-e-nullatenente-a-risarcire-la-vittima-ci-pensa-lo-stato-1.39570263

ILLEGITTIMITA' MANIFESTE DEL NUOVO D.P.C.M. DEL 13.10.2020 PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE E SALE DA CERIMONIA: SPUNTI...
13/10/2020

ILLEGITTIMITA' MANIFESTE DEL NUOVO D.P.C.M. DEL 13.10.2020 PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE E SALE DA CERIMONIA: SPUNTI PER RICORSO AL T.A.R.

Il nuovo D.P.C.M del 13.10.2020 presenta caratteristiche di manifesta illegittimità.
Se è corretto e doveroso che il Governo ponga delle limitazioni alle libertà costituzionali per tutelare il bene supremo della salute pubblica, non si possono compiere scelte irragionevoli e contraddittorie tra loro.
Poiché si annunciano molti ricorsi contro questo provvedimento che più di ogni altro del passato appare giuridicamente molto "fragile, andiamo ad osservare le palesi incongruenze in materia di attività di ristorazione, sale da cerimonia e feste, che risultano le attività tra le più colpite.
1) L'attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)di cui all' art. 1 comma 6 punto punto ee) del DPCM 13.10.2020 vede le seguenti limitazioni:
- "...sono consentite le attività di ristorazione sino alle 24:00 con consumo al tavolo e fino alle 21:00 in assenza di consumo al tavolo..." ma per orientarsi l'esercente dovrà attendere un intervento delle Regioni o delle Provincie autonome sul punto, ovviamente cosa impossibile dato che il D.P.C.M. entra in vigore da domani 14.10.2020.
Il limite delle h. 21:00 è del tutto irragionevole e non congruo con le finalità di contenimento dell'epidemia se si osservano le decine di migliaia di attività che pur non avendo consumo al tavolo sono decisamente meno pericolose dei ristoranti con posti a sedere.
Inoltre, gli orari del commercio sono liberalizzati e quindi si ignora dall'attuale testo, da quale ora del giorno possano ricominciare i consumi, e come si possa con un provvedimento del Presidente della Regione intervenire in materia di orari del commercio regolati dalla legge.

2) L'art. 6 lett. n) introduce un limite ancora più drastico, sia per i ristoratori che per altri settori assimilabili come le sale da ricevimento, perché prevede che:
- "... sono vietate le feste all'aperto ed al chiuso", con la deroga che risulteranno ammissibili solo "quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose con la partecipazione massima di 30 persone".
Questo punto si appalesa manifestatamente irragionevole ed in contrasto con il restante testo del decreto, dato che non si comprende perché la cena offerta dal festeggiato di un compleanno in favore di 30 persone (direi che un compleanno non possa essere equiparato ad una cerimonia civile, salvo che per i reali d'Inghilterra) sia pericolosa e quindi vietata, mentre la cena offerta per il suo matrimonio rientri in un rischio epidemiologico accettabile.
Se l'ottica è quella di ridurre le occasioni di assembramento al minimo indispensabile, la norma pecca ugualmente di illegittimità per eccesso di potere perché, entro le h. 24:00 un ristoratore potrebbe ospitare anche 200 persone, non appartenenti alla stessa festa qualora possa garantire il distanziamento e tenere tutti seduti, mentre il gestore di una sala da ricevimento (o, attenzione, lo stesso ristoratore), pur munito di un locale con spazi adeguati, non potrebbe ospitare gli stessi 200 individui che festeggiano invitati dalla stessa persona.
Ci potrebbero essere delle persone che festeggiano ma sono occasionalmente riunite e non organizzate da un unico invitato o da unico "centro di spesa", si pensi alla confusione che si andrà a creare per le prossime feste di halloween o ai raduni al bar per motivi sportivi, e a questo punto è difficile comprendere cosa accadrà e cosa sarà sanzionato.
A tal riguardo, al momento le sanzioni sul punto, non sono specificate.
Il virus COVID19 non fa distinzioni in base alla natura della festa o della cerimonia, o del soggetto che paga il ristoratore, per cui si puniscono ingiustamente interi settori commerciali a discapito di altri, creando un impossibile e dannoso coordinamento tra norme, a discapito di chi vuole seguire le regole o che magari in questi mesi ha investito molto per mettere le proprie attività in sicurezza.
Poiché sono consentiti spettacoli al chiuso fino a 200 persone in cinema e teatri, ma anche i "congressi" con limiti al momento troppo complicati da riportare in un post, per non parlare dei 1000 tifosi a partita, ad una prima lettura, appaiono esserci ampi margini per un ricorso al T.A.R. soprattutto da parte degli operatori che vedono un totale pregiudizio a fronte di altri che nelle medesime condizioni.
Per leggere il testo del decreto e per chiedere informazioni sulle azioni cautelari che possono essere intraprese al T.A.R. Lazio, clicca qui:

Tutte le attività commerciali e gli studi privati della Toscana (anche quelli senza dipendenti ma che hanno rapporti con clienti) devono inoltrare il protocollo anticontagio alla seguente pec [email protected] e mantenere una copia presso la sede

Ai Giudici di pace italiani sono per la prima volta riconosciuti i diritti di tutti i lavoratori europei.Questo ha sanci...
17/07/2020

Ai Giudici di pace italiani sono per la prima volta riconosciuti i diritti di tutti i lavoratori europei.

Questo ha sancito la Sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020, nella causa C 658/18, UX contro Governo della Repubblica italiana.

I Giudici di pace sono giudici onorari, ossia non professionali, che pur svolgendo funzioni giurisdizionali per le quali ricevono una indennità tassata come una retribuzione lavorativa, non vedono il riconoscimento di alcuni diritti minimi spettanti a qualsiasi lavoratore, non avendo tutele previdenziali o assistenziali (nessun riconoscimento per ferie, maternità, malattia, pensione).
Questo paradosso tutto italiano, ha visto il 16.07.2020 uno storico pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, con limpida logica, ha esaminato la figura del giudice di pace riconoscendo per la stessa l'inquadramento all'interno della disciplina dei lavoratori a tempo determinato, aprendo così la strade alla possibilità del riconoscimento del diritto alle ferie retribuite.

La vicenda in sintesi.

In data 8 ottobre 2018, la ricorrente (un magistrato onorario che svolgeva le funzioni di giudice di pace) adiva il Giudice di pace di Bologna chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo contro il Governo italiano per ottenere il pagamento di un compenso a titolo di ferie per il mese di agosto del 2018, invocando la responsabilità dello Stato.
Non essendoci una norma a tutela delle ferie del giudice di pace e quindi che determinasse l'entità dell'emolumento, la richiesta era quantificata nella somma di € 4.500,00 corrispondente alla retribuzione feriale di un magistrato professionale con un’anzianità di servizio di almeno 14 anni, e, in subordine, nella somma corrispondente all’indennità netta corrisposta al magistrato onorario nel mese di luglio del 2018, pari a € 3.039,76.

Il pagamento veniva richiesto a titolo di risarcimento del danno subito per la manifesta violazione, da parte dello Stato italiano, della clausola 2 e della clausola 4, punti 1, 2 e 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, nonché con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Con ordinanza del 16 ottobre 2018 Giudice di pace di Bologna richiedeva una pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, al fine di richiedere la corretta interpretazione dei trattati europei in materia di orario di lavoro, e nello specifico se i Giudici di pace italiani fossero da considerare lavoratori ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro, oppure no, ed in caso affermativo, se vantassero un diritto a ferie retribuite al pari dei magistrati ordinari.

L'Avvocato Generale Juliane Kokott si pronunciava parzialmente a favore del riconoscimento dei diritti per i giudici di pace italiani.

Lo Stato Italiano, costituendosi, negava che al Giudice di pace potessero essere riconosciuti i diritti spettanti ai lavoratori, stante la natura onoraria della sua attività, la retribuzione in forma indennitaria, la temporaneità del mandato e la mancanza di accesso mediante il rigoroso concorso pubblico cui devono accedere i magistrati ordinari.

La Corte, invece, dopo aver sciolto le questioni pregiudiziali tra le quali quella per la quale l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che anche il Giudice di pace (Italia) rientra nella nozione di «giurisdizione di uno degli Stati membri», e quella per la quale il rinvio pregiudiziale può essere richiesto anche nel procedimento monitorio dove non è previsto un contraddittorio delle parti, con una sentenza storica, ha per la prima volta stabilito il riconoscimento della qualifica di “lavoratore a tempo determinato” del Giudice di pace italiano, cui pertanto spettano le tutele minime in materia di lavoro che la normativa europea riconosce a tutti i lavoratori, andando a colmare un evidente vuoto normativo e di tutele che la magistratura onoraria italiana pativa da troppi anni a causa di un inquadramento giuridico lasciato indefinito dal legislatore italiano.
La concretezza di questi diritti sarà ora rimessa alla valutazione del giudice italiano di volta in volta adito dai giudici di pace che, riconosciuti i presupposti, potrà compensare la lesione dei basilari diritti del "lavoratore" giudice di pace, con il risarcimento del danno.

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MASSIMA PENALE - CODICE PRIVACY - PRODUZIONE IN GIUDIZIO CIVILE DI FOTO E FILMATI CONTENENTI DATI SENSIBILI DI TERZICort...
13/07/2020

MASSIMA PENALE - CODICE PRIVACY - PRODUZIONE IN GIUDIZIO CIVILE DI FOTO E FILMATI CONTENENTI DATI SENSIBILI DI TERZI

Corte Cassazione Sez. 3, Sent. n. 35553 del 11/05/2017

E' ammissibile produrre in un giudizio civile foto o filmati ritraenti terze persone diverse dalle parti costituite, oppure questa condotta rischia di costituire un illecito trattamento dei dati personali punito con severe sanzioni penali?

Molte volte il difensore, il consulente tecnico o l'investigatore si trovano di fronte al dubbio circa la liceità di una produzione di documenti in un giudizio civile contenenti dati “sensibili” delle parti e/o di soggetti terzi, stante i rischi che questa produzione può comportare.
La Cassazione Penale è per fortuna intervenuta affermando che produrre foto e filmati contenenti dati personali anche sensibili di una infedeltà coniugale (ma il principio è applicabile anche al caso di altre prove circa l'inadempimento lavorativo, la presenza o l'assenza di una patologia), non costituisce una “diffusione di dati”, ma una “comunicazione di dati” perché destinata a circolare solo tra soggetti determinati tenuti alla riservatezza (giudice, consulenti e avvocati).

Interessante è l'evoluzione giurisprudenziale recente
della Suprema Corte (vedi Cassazione penale sez. III, 29/03/2019, n.23808) che sancisce la liceità della “comunicazione di dati” anche se la produzione è stata effettuata al di fuori dei limiti del corretto esercizio del diritto di difesa ad esempio perché la produzione non è stata ritenuta pertinente dal giudice o la domanda è risultata infondata, laddove sia però ravvisabile una qualche attinenza con il thema probandum e non si sia in presenza di elementi fattuali oggettivamente indicativi di luna esclusiva volontarietà di lesione dell'interesse protetto alla tutela della privacy.

Ma attenzione perché da questi principi si deduce che la consulenza o l'atto processuale dove i dati sensibili sono contenuti, se divulgati al di fuori del processo civile, comporteranno la sicura violazione dell'art. 167 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) con la reclusione da minimo sei mesi a massimo un anno e sei mesi, che aumentano con la reclusione da minimo uno a massimo tre anni nel caso di cui al comma 2°.

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MASSIMA PENALE - LIMITI AL DIRITTO DEL DIFENSORE DI PARTECIPAZIONE FISICA ALLE OPERAZIONI PERITALI - NECESSITA' DI PREVE...
30/06/2020

MASSIMA PENALE - LIMITI AL DIRITTO DEL DIFENSORE DI PARTECIPAZIONE FISICA ALLE OPERAZIONI PERITALI - NECESSITA' DI PREVENTIVA RICHIESTA AL GIUDICE
Corte Cassazione penale n. 52604 del 4.10.2017

Può il difensore partecipare alle operazioni peritali in sede penale quando l'accertamento si svolga fuori udienza e in assenza del giudice, ad esempio nello studio privato del perito?

L'art. 230 c.p.p. autorizza espressamente la possibilità di partecipazione alle operazioni peritali che si svolgono fuori udienza per i consulenti tecnici nominati dalle parti ma non cita i difensori, cui invece veniva riconosciuto questo diritto dal testo dell'art. 304 bis del codice di procedura del 1930, che includeva la indubbia facoltà del difensore di presenziare “fisicamente” a tutte le operazione del perito nel corso delle quali poteva formulare a verbale istanze, osservazione e riserve.

L'attuale norma di cui all'art. 230 c.p.p., se da un lato ha una sua ragionevolezza, perché complessi ed invasivi accertamenti medici possono ledere la dignità del periziando e la genuinità dell'acquisizione se compiuti magari davanti ad una numerosa platea di difensori estranei all'arte medica, oppure ingenerare problemi in caso di perizie che necessitano di interlocutori muniti di particolari abilitazioni amministrative (si pensi ad una particolare perizia in materia di esplosivi, o che debba svolgersi in quota, o in un fondale marino), dall'altro appare comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa esercitato dall'avvocato che non può essere sostituito dalla mera presenza del consulente tecnico.

La Cassazione Penale per contemperare questi interessi, nella massima commentata ha stabilito il principio di diritto che per presenziare “fisicamente” alle operazioni peritali che si svolgano fuori udienza senza la presenza del giudice, il difensore lo potrà fare solamente se avrà preventivamente formulato una “precisa espressa richiesta al giudice” come già sancito dalla sentenza della Cass. Pen. Sez. VI n. 3523/09.
Sarà quindi compito del perito, in caso di autorizzazione rilasciata a verbale dal giudice al difensore in sede di conferimento dell'incarico o con apposito atto, stabilire come garantire la presenza dei difensori o quali autorizzazioni o modalità esecutive sarà necessario adottare, anche richiedendo al giudice idonee istruzioni ex art. 228 co. 4 c.p.p..

Nel caso in cui l'avvocato difensore non si sia munito di alcuna autorizzazione, appare però legittimo il diniego del perito a consentire la sua presenza fisica nelle operazioni peritali che si svolgono nello studio medico, in sala operatoria o in altro luogo, se le condizioni del periziando o dell'ambiente di lavoro non lo consentano e se motivate da obiettive e legittime esigenze inerenti il corretto espletamento dell'incarico.

06/06/2020

MASSIMA INEDITA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA
Corte Cassazione n. 12640/20 del 22.04.2020

Possibile la revoca della confisca in caso di condanna per lottizzazione abusiva

Questa sentenza non ancora massimata ufficialmente dal C.E.D. della Cassazione, di cui lo Studio Legale Carlesi offre una propria sintetica versione, è destinata ad essere fonte di importanti risvolti pratici nei processi penali in corso, perché per la prima volta si interviene ad attenuare il granitico istituto della confisca dei terreni in caso di accertata lottizzazione abusiva.
Nel caso di specie vi era stata condanna in primo grado, ed in secondo grado la Corte d'appello anche se dichiarava prescritto il reato, aveva confermato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito edilizio di cui all'art. 30 D.p.r. 380/2001 (lottizzazione c.d. mista) e pertanto confermava la confisca dei terreni.
La Corte di Cassazione ha invece ritenuto di revocare la confisca (nonostante l'accertamento in concreto di due gradi di merito) stante l'integrale ripristino del territorio riportato nello stato antecedente all'intervento abusivo ma previa rigorosa documentazione nel giudizio di merito di tutti i passaggi effettuati privatamente e con enti pubblici (l'indagato aveva infatti dimostrato di aver effettuato la demolizione di tutte le opere, e con atti notarili eliminato le pregresse alienazioni con integrale ricomposizione fondiaria e catastale rispetto al precedente frazionamento).
La Cassazione nel solco tracciato dai giudici di Strasburgo, ha quindi valutato sproporzionato, perché in sostanza non conforme all'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU “Protezione della Proprietà” il provvedimento ablativo della confisca dei terreni di proprietà dell'imprenditore condannato in due gradi di giudizio per il reato di lottizzazione abusiva, stante la rigorosa prova del raggiungimento della finalità di tutela del territorio e dell'ambiente perseguita dall'ordinamento, mediante la meno afflittiva demolizione e spontaneo ripristino dello stato materiale e giuridico dei terreni lottizzati.

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I files, possono essere qualificati come "cose mobili" ai sensi  della legge penale e quindi possono essere oggetto di c...
06/06/2020

I files, possono essere qualificati come "cose mobili" ai sensi della legge penale e quindi possono essere oggetto di condotte di appropriazione indebita o di furto ?

La sentenza inedita è interessante perché la Cassazione si occupa del “file” puro e non del supporto fisico che lo contiene (cd-rom, pennina usb, hard -disk)
Il caso riguarda un dipendente che si dimette da una società per essere assunto da altra compagine sociale.
Prima di dimettersi il dipendente aveva restituito il notebook aziendale, a lui affidato nel corso del rapporto di lavoro, con l'hard disk formattato, senza lasciare traccia dei dati informatici originariamente presenti.
L'imputato veniva condannato per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.
La difesa dell'imputato ricorreva in Cassazione asserendo che i files (dati informatici) non fossero suscettibili di appropriazione indebita, non potendo essere qualificati come cose mobili.
In passato dalla giurisprudenza è stato escluso che potesse costituire furto, la “copiatura” non autorizzata di un files contenuto in un supporto informatico altrui, non realizzandosi la perdita di possesso della res da parte del legittimo detentore.
Materialità e fisicità dell'oggetto erano, infatti, ritenuti requisiti essenziali per il concetto di cosa mobile, tanto che in esso vi rientrava l'energia ma solo perché espressamente prevista dal codice ai sensi dell'art. 624 co. 2 c.p.

La Cassazione partendo da una più accorta analisi della nozione scientifica del dato informatico ha mutato orientamento che riteneva i file non suscettibile di detenzione fisica e quindi di condotte di sottrazione e impossessamento
Facendo proprie le nozioni informatiche comunemente accolte, in particolare le specifiche ISO espressamente citate nella sentenza, ha definito il file come l'insieme di dati, archiviati o elaborati (ISO/IEC 2382-1:1993) cui sia attribuita una denominazione secondo le regole tecniche uniformi; si tratta della struttura principale con cui si archiviazioni dati su un determinato supporto di memorizzazione digitale.
Le cifre binarie (bit, acronimo inglese corrispondente a binary digit) rappresentano l'unità fondamentale di misura all'interno di qualsiasi dispositivo in grado di elaborare o conservare dati informatici; lo spazio in cui vengono collocati i bit è costituito da celle ciascuna da 8 bit, denominata convenzionalmente byte (ISO/IEC 2382:2015 - 2121333).
I byte non sono entità astratte ma entità dotate di una propria fisicità: essi occupano fisicamente una porzione di memoria quantificabile, e possono subire operazioni quali creazione, copiature eliminazione tecnicamente registrate o registrabili dal sistema operativo.
Il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede, quindi, una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono.

Per tale motivo, oggi per la Cassazione l'elemento della materialità e della tangibilità della quale l'entità digitale è sprovvista, perde di rilievo, perché si deve ritenere che il dato informatico può essere oggetto di diritti penalmente tutelati e possiede i requisiti della mobilità della cosa

In conclusione pur se difetta il requisito della apprensione materiale percepibile del file, sicuramente il files rappresenta ai fini della legge penale “cosa mobile”, perché definibile quanto alla sua struttura, perché ne è misurabile l'estensione e la capacità di contenere dati, e perché suscettibile di essere trasferiti da un luogo ad un altro, anche senza l'intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall'uomo.

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24/05/2020

MASSIMA INEDITA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA Corte Cassazione n. 12640/20 del 22.04.2020 Possibile la revoca della confisca in caso di condanna per lottizzazione abusiva Questa sentenza non ancora massimata ufficialmente dal C.E.D. della Cassazione, di cui lo Studio Legale Carlesi offre una propria sinte...

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Pisa
56125

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