17/07/2020
Ai Giudici di pace italiani sono per la prima volta riconosciuti i diritti di tutti i lavoratori europei.
Questo ha sancito la Sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020, nella causa C 658/18, UX contro Governo della Repubblica italiana.
I Giudici di pace sono giudici onorari, ossia non professionali, che pur svolgendo funzioni giurisdizionali per le quali ricevono una indennità tassata come una retribuzione lavorativa, non vedono il riconoscimento di alcuni diritti minimi spettanti a qualsiasi lavoratore, non avendo tutele previdenziali o assistenziali (nessun riconoscimento per ferie, maternità, malattia, pensione).
Questo paradosso tutto italiano, ha visto il 16.07.2020 uno storico pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, con limpida logica, ha esaminato la figura del giudice di pace riconoscendo per la stessa l'inquadramento all'interno della disciplina dei lavoratori a tempo determinato, aprendo così la strade alla possibilità del riconoscimento del diritto alle ferie retribuite.
La vicenda in sintesi.
In data 8 ottobre 2018, la ricorrente (un magistrato onorario che svolgeva le funzioni di giudice di pace) adiva il Giudice di pace di Bologna chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo contro il Governo italiano per ottenere il pagamento di un compenso a titolo di ferie per il mese di agosto del 2018, invocando la responsabilità dello Stato.
Non essendoci una norma a tutela delle ferie del giudice di pace e quindi che determinasse l'entità dell'emolumento, la richiesta era quantificata nella somma di € 4.500,00 corrispondente alla retribuzione feriale di un magistrato professionale con un’anzianità di servizio di almeno 14 anni, e, in subordine, nella somma corrispondente all’indennità netta corrisposta al magistrato onorario nel mese di luglio del 2018, pari a € 3.039,76.
Il pagamento veniva richiesto a titolo di risarcimento del danno subito per la manifesta violazione, da parte dello Stato italiano, della clausola 2 e della clausola 4, punti 1, 2 e 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, nonché con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Con ordinanza del 16 ottobre 2018 Giudice di pace di Bologna richiedeva una pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, al fine di richiedere la corretta interpretazione dei trattati europei in materia di orario di lavoro, e nello specifico se i Giudici di pace italiani fossero da considerare lavoratori ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro, oppure no, ed in caso affermativo, se vantassero un diritto a ferie retribuite al pari dei magistrati ordinari.
L'Avvocato Generale Juliane Kokott si pronunciava parzialmente a favore del riconoscimento dei diritti per i giudici di pace italiani.
Lo Stato Italiano, costituendosi, negava che al Giudice di pace potessero essere riconosciuti i diritti spettanti ai lavoratori, stante la natura onoraria della sua attività, la retribuzione in forma indennitaria, la temporaneità del mandato e la mancanza di accesso mediante il rigoroso concorso pubblico cui devono accedere i magistrati ordinari.
La Corte, invece, dopo aver sciolto le questioni pregiudiziali tra le quali quella per la quale l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che anche il Giudice di pace (Italia) rientra nella nozione di «giurisdizione di uno degli Stati membri», e quella per la quale il rinvio pregiudiziale può essere richiesto anche nel procedimento monitorio dove non è previsto un contraddittorio delle parti, con una sentenza storica, ha per la prima volta stabilito il riconoscimento della qualifica di “lavoratore a tempo determinato” del Giudice di pace italiano, cui pertanto spettano le tutele minime in materia di lavoro che la normativa europea riconosce a tutti i lavoratori, andando a colmare un evidente vuoto normativo e di tutele che la magistratura onoraria italiana pativa da troppi anni a causa di un inquadramento giuridico lasciato indefinito dal legislatore italiano.
La concretezza di questi diritti sarà ora rimessa alla valutazione del giudice italiano di volta in volta adito dai giudici di pace che, riconosciuti i presupposti, potrà compensare la lesione dei basilari diritti del "lavoratore" giudice di pace, con il risarcimento del danno.
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