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IL TRIBUNALE DI PRATO RICONOSCE IL DANNO MORALE AI FAMILIARI NEL CASO DI MORTE DEL CANE D'AFFEZIONE (sentenza n. 51/2025...
04/03/2025

IL TRIBUNALE DI PRATO RICONOSCE IL DANNO MORALE AI FAMILIARI NEL CASO DI MORTE DEL CANE D'AFFEZIONE (sentenza n. 51/2025).

Una famiglia affidava la propria cagnolina alle cure di una pensione e la ritrovava morta il giorno della riconsegna.

Il Tribunale ha ritenuto che che la condotta del custode, «nella sua qualità di operatore cinofilo e titolare di una posizione di garanzia, sia connotata da colpa grave: egli non ha approntato le misure necessarie per evitare che, anche in considerazione del clima, caratterizzato da elevate temperature, la cagnolina si ammalasse, per esempio assicurandosi che le fosse somministrato cibo idoneo e che potesse abbeverarsi regolarmente con acqua fresca; una volta constatato che l'animale stava molto male e nonostante le offerte di aiuto di una collaboratrice, non si è attivato per curarla né ha chiesto l'intervento di un veterinario; al contrario, si è probabilmente allontanato dalla struttura il giorno stesso in cui erano emerse chiaramente le preoccupanti condizioni di salute del cane, per farvi rientro tre giorni dopo, quando ormai il cane era deceduto da molto tempo.
Poiché la cagnolina stava bene quando è stata consegnata al convenuto e siccome quest'ultimo si era accorto quantomeno tre giorni prima che il cane aveva la diarrea e appariva visibilmente sofferente, si può presumere che un tempestivo intervento, con idonee cure veterinarie, ne avrebbe evitato la morte, avvenuta, presumibilmente, per disidratazione.»

ll Tribunale si è discostato dall'orientamento della Cassazione (risalente a una quindicina di anni fa) che non appare rispondente «ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori». Ha infatti ritenuto che la perdita della cagnolina nel caso in questione potesse determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost., in quanto «il rapporto tra padrone e animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale».

Nel caso di specie, il giudice ha verificato che i danneggiati avessero assolto l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita per la perdita dell'animale e «le fotografie allegate alla citazione dimostrano che la cagnolina era considerata un membro della famiglia e come tale veniva trattata (cfr. le fotografie che rappresentano la torta per il primo e il terzo compleanno del cane, con tanto di candeline); giocava con i piccoli figli dei coniugi; accompagnava la famiglia nelle gite fuori porta; veniva accolta nel loro letto. È dimostrata, pertanto, l'esistenza di una vera e propria relazione affettiva tra gli attori e la cagnolina».

L'esistenza di questo forte legame sentimentale e le circostanze in cui la morte si è verificata, secondo il giudice fanno presumere che da tale evento sia derivata a carico della famiglia proprietaria dell'animale una forte sofferenza: «gli attori non furono informati delle condizioni di salute della cagnolina e scoprirono il tragico evento solo il giorno in cui era previsto che il cane fosse ripreso dalla pensione, avvisati dalla polizia municipale; a ciò si aggiunga che, come ben si comprende dalla messaggistica prodotta dagli attori, essi erano convinti di avere affidato l'animale a chi conoscevano e di cui si fidavano perché alla stessa si erano rivolti negli anni precedenti, per cui si presume che la sofferenza interiore sia stata acuita da un senso di stupore, incredulità e tradimento, che il convenuto ha contribuito a generare». Anche le iniziative assunte dopo la scoperta della morte come l'accesso agli atti del Comune e la presentazione di una denuncia-querela a fini penali dimostrano l'attaccamento della famiglia alla cagnolina e la forte sofferenza patita in conseguenza del tragico evento.

Ai fini della quantificazione del risarcimento, il Tribunale ha considerato l'età della cagnolina (5 anni e 10 mesi), nonché il legame di ciascun familiare con l'animale; pertanto ha condannato il custode a pagare:
a) € 1.373,00 oltre interessi e rivalutazione per il danno patrimoniale (prezzo di acquisto del cane, compensi pagati per il servizio di pensione, spese di autopsia e di smaltimento della carcassa del cane);
b) nonchè, per il danno non patrimoniale (sofferenza soggettiva), € 6.000 alla proprietaria del cane e € 4.000 a ciascuno degli altri tre familiari conviventi (marito e due figli), oltre interessi;
c) € 10.196,78 per spese del giudizio.

COMUNE CONDANNATO A RISARCIRE 3.000 EURO AI RESIDENTI A CAUSA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE RUMOROSE.Durante il periodo es...
15/07/2024

COMUNE CONDANNATO A RISARCIRE 3.000 EURO AI RESIDENTI A CAUSA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE RUMOROSE.

Durante il periodo estivo, i Comuni della riviera ligure organizzano diverse manifestazioni ed eventi. I residenti di uno di questi Comuni hanno però deciso di agire in giudizio contro l'ente locale per l'intollerabilità dei rumori che si protraevano fino a tarda notte, con superamento del limite di tollerabilità, pregiudicando così il godimento dell'appartamento destinato a residenza estiva.

Il Tribunale, accertato con CTU il superamento della soglia massima di decibel consentiti, ha liquidato equitativamente la somma di mille euro per ciascuno a titolo di risarcimento. Il Comune ha impugnato la pronuncia in appello, dove però il risarcimento è stato innalzato a 3mila euro in accoglimento dell'impugnazione incidentale dei residenti.

La pronuncia di secondo grado è dunque stata impugnata dal Comune davanti alla Corte di Cassazione, la quale la ha confermata, rigettando il ricorso dell'ente pubblico (Cass. civ., sez. III, ord., 9 luglio 2024, n. 18676).

Un caso frequente in cui il cliente si aspetta di avere un credito verso l'altro coniuge e resta deluso quando l'avvocat...
15/07/2024

Un caso frequente in cui il cliente si aspetta di avere un credito verso l'altro coniuge e resta deluso quando l'avvocato gli dice che invece non ha diritto al rimborso, nè ad una maggior quota di comproprietà.

Per la giurisprudenza tutto ciò che i coniugi pagano per un progetto comune e per il loro benessere lo fanno in adempimento dei loro doveri di solidarietà ed assistenza, per cui non ne conseguono diritti in favore di chi ha pagato, a meno che venga provato che vi era uno specifico accordo tra loro secondo il quale si tratta di somme anticipate da un coniuge, che debbono essere restituite dall'altro.

In nessun caso il pagamento comporta maggiori diritti sull'immobile rispetto a quelli che risultano nel contratto di acquisto.

Quali sono i diritti del coniuge che ha pagato per intero la banca per l'acquisto di un immobile in comproprietà con l'altro coniuge. Un lettore ha comprato la casa coniugale durante il matrimonio, in comunione dei beni con la moglie. A tal fine ha pagato interamente il mutuo necessario per

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