Studio Legale Barberi

Studio Legale Barberi Esperienza ed aggiornamento continuo consentono di raggiungere i migliori risultati nell'assistenza legale sia stragiudiziale che giudiziale nel diritto

Esperienza ed aggiornamento continuo consentono di raggiungere i migliori risultati nell'assistenza legale sia stragiudiziale che giudiziale nel diritto civile, nel diritto penale e nel diritto del lavoro. Settori prevalenti:
- risarcimento del danno da qualsiasi causa: danni alla persona, responsabilità medica e professionale, infortunistica stradale, responsabilità contrattuale ed extra contrat

tuale;
- proprietà immobiliare e diritti reali, servitù, rapporti tra vicini, azioni possessorie, provvedimenti di urgenza, denunce di nuova opera e danno temuto, usucapioni, sfratti per morosità e finita locazione;
- contratti (redazione contratti preliminari e definitivi, contratti di locazione, contratti di appalto, ecc...);
- famiglia: procedimenti di separazione e divorzio, procedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni, successioni legittime e testamentarie;
- volontaria giurisdizione: amministrazioni di sostegno, interdizioni ed inabilitazioni, riabilitazione protesti, ammortamenti;
- assistenza alle aziende e recupero crediti;
- competenze di diritto penale.
- Un ulteriore servizio è rappresentato dall'assistenza in tutte le sue fasi per acquisto di beni immobili all'asta.

26/11/2022

Cena con delitto a Lido di Camaiore. Un gioco, tanto per tenersi in allenamento. Ho risolto il caso ed ho vinto

GUIDA IN STATO DI EBBREZZAin caso di incidente stradale,chi, presumendo di avere un tasso di alcool nel sangue superiore...
21/11/2022

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
in caso di incidente stradale,
chi, presumendo di avere un tasso di alcool nel sangue superiore a 1,5 g/l rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolemico, poi, in sede penale, con adeguata difesa legale ed opportune scelte giuridiche può:
ottenere l'estinzione del reato,
evitare la confisca del veicolo di sua proprietà,
ottenere la riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente di guida.
avv. Luca Barberi

26/10/2022

Gratuito Patrocinio a spese dello Stato

La dichiarazione di successioneUn adempimento di natura fiscale che gli avvocati di solito lasciano ai tecnici.Io ho sce...
04/04/2022

La dichiarazione di successione
Un adempimento di natura fiscale che gli avvocati di solito lasciano ai tecnici.
Io ho scelto di predisporre ed inviare le dichiarazioni di successione che mi vengono richieste, in quanto credo:
- che l'assistenza legale debba comprendere anche le problematiche fiscali e tecniche connesse;
- che la dichiarazione di successione a causa di morte possa essere affrontata meglio da un avvocato, implicando questioni di diritto di non poco conto, specialmente se relativa ad immobili.
Per questo motivo:
- sono intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione iscritto presso l'Agenzia del Territorio;
- preparo, redigo ed invio ogni tipo di dichiarazione di successione, con l'esperienza fornita dalle problematiche che ho dovuto affrontare.
Un aiuto in più a chi mi chiede assistenza.
avv. Luca Barberi

Stabilimenti Balneari: la rivoluzione a seguito delle due sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenariaDopo aver ...
16/11/2021

Stabilimenti Balneari: la rivoluzione a seguito delle due sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria
Dopo aver esaminato le Sentenze del Consiglio di Stato (in adunanza plenaria) n. 17 e 18 depositate il 09/11/2021, qui di seguito alcune mie sintetiche esposizioni e considerazioni che spero possano essere utili a tutti per comprendere giuridicamente la vicenda.
Dopo l'emanazione della direttiva 2006/123/CE (Bolkenstein) lo Stato Italiano ha emanato provvedimenti legislativi di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e lacuali.
La Comunità Europea è intervenuta con procedura di infrazione per violazione della direttiva 2006/123/CE (Bolkenstein).
La Corte di Giustizia U.E. con la sentenza del 14/7/2016 (Grande Sezione, 30/1/2018, C360/15 e C31/16, punto 104) ha sancito che la normativa nazionale non può prevedere proroghe automatiche delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistiche ricreative, senza alcuna selezione tra potenziali candidati, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo, in quanto ciò risulta in contrasto con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 TFUE.
Dopo tale sentenza della Corte di Giustizia U.E., lo Stato Italiano ha continuato ad emanare provvedimenti legislativi di proroga automatica, dichiarandoli come necessari per una riorganizzazione del settore da effettuare con successivi interventi legislativi.
Nonostante le proroghe, lo Stato Italiano però non ha effettuato gli annunciati interventi legislativi e non ha riorganizzato il settore.
Inoltre è sorto contrasto in ordine alla prevalenza (o meno) della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 49 TFUE e della sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 14/7/2016 sui provvedimenti legislativi di proroga automatica emanati dallo Stato Italiano nonché sugli atti amministrativi e sulle sentenze emessi in conseguenza di tali provvedimenti legislativi di proroga automatica.
Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con le sentenze n. 17 e 18 depositate il 09/11/2021 ha voluto rispondere a tale quesito, dando una risposta che, il forza del ruolo nomofilattico che gli compete in campo amministrativo, vincolasse i Giudici Amministrativi e l'operato della Pubblica Amministrazione.
A tale proposito trascrivo testualmente i principi di diritto contenuti (in modo identico) nelle suddette due sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria:
1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, 10/11/21, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E “.
Alcune mie sintetiche considerazioni
Non vi è dubbio che le Sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 17 e 18 depositate il 09/11/2021, finché permangono, vincolano sia i Giudici Amministrativi sia l'operato della Pubblica Amministrazione.
Si potrebbe obiettare (e questa è l'obiezione principale che in questi giorni sento sollevare contro tali sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria) che il Consiglio di Stato intende sostituirsi al potere legislativo.
Tale obiezione, a mio parere, non è condivisibile.
Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con tali sentenze non ha emanato nuove leggi e neppure ha ordinato allo Stato Italiano di emanare nuove leggi, bensì ha indicato alla Pubblica Amministrazione ed ai Giudici Amministrativi una gerarchia delle fonti normative da rispettare ed ha stabilito che la Pubblica Amministrazione ed i Giudici Amministrativi avrebbero dovuto considerare e dovranno considerare prevalenti la direttiva 2006/123/CE, l'art. 49 TFUE nonché la sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 14/7/2016, dichiarando perciò inesistenti (cioè come mai emessi, tamquam non essent) tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi di proroga automatica e tutte le sentenze in favore della proroga automatica emessi nello Stato Italiano a far data dal 14/7/2016 (cioè dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 14/7/2016).
Secondo il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, il potere legislativo dovrà intervenire con nuove leggi che siano però rispettose della normativa e della giurisprudenza europea, pena l'inefficacia di tali leggi e dei rapporti amministrativi disciplinati da tali leggi.
Siamo di fronte ad un vuoto legislativo ed istituzionale senza precedenti !
Un vuoto legislativo ed istituzionale non soltanto attuale, ma esteso anche al passato.
In questi anni, molti rapporti contrattuali, cessioni e scelte economiche sono avvenute sul presupposto dell'esistenza e validità di provvedimenti legislativi, provvedimenti amministrativi e sentenze in materia di proroga automatica.
Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con le sentenze n. 17 e 18 del 9/11/2021 ha dichiarato che tali presupposti devono intendersi come mai esistiti !
Sono facilmente immaginabili le conseguenze (sia tra privati, sia tra privato e pubblica amministrazione) in ordine ai rapporti conclusi sulla base dell'esistenza di tali presupposti.
Auspico che il legislatore si adoperi emanando al più presto norme giuridiche per riorganizzare il settore e per fare in modo che il concessionario che ha investito si veda riconosciuto il merito ed il valore degli investimenti effettuati, con criteri certi e remunerativi, sia pure nel rispetto delle norme Comunitarie sulla concorrenza.
Avv. Luca Barberi

Sintesi delle limitazione degli spostamenti individuali e delle relative sanzioni in base alla normativa nazionale relat...
26/03/2020

Sintesi delle limitazione degli spostamenti individuali e delle relative sanzioni in base alla normativa nazionale relativa all'emergenza coronavirus.

ALL'INTERNO DEL COMUNE
Divieto di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, salvo che per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' o motivi di salute
(art. 1 del DPCM 8/3/2020 esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1 del DPCM 9/3/2020).

TRASFERIMENTI IN COMUNE DIVERSO
Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (art. 1 lettera b del DPCM 22/3/2020),
La circolare del Ministero dell'Interno del 23/3/2020) chiarisce che tali movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute devono intendersi come effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.
Rientrano ad esempio in tale casistica, gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.
La ragione delle limitazioni degli spostamenti da comune a comune è infatti quella di scongiurare gli spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlate alla sospensione delle attività produttive.
Per tale ragione è stato soppresso l'art.1, comma 1, lettera a del DPCM 8/3/2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (art.1, comma 1, lettera b del DPCM 22/3/2020).

DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITA' PER SOGGETTI IN QUARANTENA O POSITIVI AL VIRUS
Divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1 comma 1 lettera C del DPCM 8/3/2020);

DIVIETO DI ACCESSO DEL PUBBLICO AI PARCHI, ALLE VILLE, ALLE AREE GIOCO ED AI GIARDINI PUBBLICI (ordinanza Ministro della Salute del 21/3/2020).

ATTIVITA' LUDICA O RICREATIVA ALL'APERTO
Divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; (ordinanza Ministro della Salute del 21/3/2020)

SPOSTAMENTI VERSO SECONDE CASE

Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.(ordinanza Ministro della Salute del 21/3/2020).

SANZIONI
Salvo che il fatto sia punito come delitto dalla legge penale, il mancato rispetto delle suddette misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata.
(art. 4 commi 1 e 5 del DPCM 22/3/2020)
La violazione dolosa del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus comporta è punita ai sensi dell’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale, cioè la reclusione da 1 a 5 anni (art. 4 comma 6 del DPCM 22/3/2020).

29/09/2019

Chi crede che il presente sia un periodo di crisi ed aspetta che passi, è destinato a spegnersi lentamente.Chi si rende conto che non si tratta di crisi ma di

Venerdì 22/6/2018 Convegno importante di studio ed approfondimento.In apertura il Presidente del Tribunale di Lucca dott...
17/06/2018

Venerdì 22/6/2018 Convegno importante di studio ed approfondimento.
In apertura il Presidente del Tribunale di Lucca dott. Valentino Pezzuti, particolarmente apprezzato da noi avvocati per l'impegno e la preparazione giuridica che dimostra ogni giorno nel giudicare e comporre i casi di diritto di famiglia che gli vengono presentati.
Io sarò presente.

03/04/2018

GRATUITO PATROCINIO
Separazioni tra coniugi, divorzi, procedimenti tra genitori non coniugati, amministrazioni di sostegno ecc...
A COSTO ZERO se il reddito familiare è inferiore ad euro 11.483,82
e nel calcolo non si considera il reddito del familiare che è controparte.
Per informazioni:
https://www.studiolegalebarberi.it/gratuito-patrocinio

Gratuito Patrocinio a spese dello Stato

Indirizzo

Via Padre Eugenio Barsanti N. 30
Pietrasanta
55045

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