14/07/2026
ACCUSATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE: ASSOLTO UN DIPENDENTE COMUNALE
L’impiegato comunale veniva sottoposto a processo per il reato di cui all’art. 256 bis D.lgs. 152/2006 perché quale dipendente del Comune di Pietrapaola (Cs), dopo aver raccolto e trasportato in località San Giuseppe del medesimo comune rifiuti, tra cui vegetali, con l’autocarro comunale, abbandonava ovvero depositava in modo incontrollato e appiccava il fuoco ad un cumulo di rifiuti urbani, presenti all’interno dell’area di deposito.
Il dipendente veniva imputato inoltre del reato di cui all’art. 181 co. 1 lett. c) del D.lgs. 42/2004 perché nella qualità di dipendente poneva in essere la condotta criminosa summenzionata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale per la presenza del torrente Acquaniti in assenza della prescritta autorizzazione.
Le indagini eseguite dai Carabinieri accertavano addirittura la presenza fra i rifiuti abbandonati della copia della carta d’identità della figlia del dipendente comunale, la prima pagina della certificazione unica anno 2017 della stessa figlia del dipendente ed un verbale di contravvenzione del codice della strada emesso nei confronti della medesima.
A conclusione del processo il PM per i reati ambientali contestati richiedeva la condanna dell’imputato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
L’Avv. Vincenzo Arcangelo difensore di fiducia del dipendente chiedeva, invero, l’assoluzione dell’imputato per non aver quest’ultimo commesso il fatto, in quanto sulla scorta di tutta una serie di articolate indagini difensive, nonché dall’escussione testimoniale, e più in generale, dall’istruttoria processuale, non poteva evidentemente pronunciarsi una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato.
Il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 355 del 15.06.2026 ha pronunciato l’assoluzione dell’imputato.