06/01/2026
LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA IL DIRITTO ALL’ASSUNZIONE DEL LAVORATORE DIFESO DALLO STUDIO
“Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 33773 del 23 dicembre 2025”
FATTO.
Un lavoratore operatore ecologico aveva prestato servizio alle dipendenze di un'impresa affidataria del servizio di igiene urbana comunale con contratto a tempo determinato prorogato per quindici volte. Successivamente, nella gestione del medesimo servizio pubblico era subentrata altra società. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado la conversione del rapporto a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto ad essere assunto dalla società subentrante ai sensi della clausola sociale prevista dall'art. 6 CCNL Igiene e Ambiente. La società subentrante aveva impugnato la sentenza sostenendo che il precedente affidamento del servizio fosse avvenuto mediante ordinanze contingibili e urgenti e non mediante appalto, con conseguente inapplicabilità della clausola sociale, e che il nominativo del lavoratore non comparisse nella lista dei dipendenti aventi diritto all'assunzione.
MASSIMA.
La clausola sociale prevista dall'art. 6 del CCNL Igiene e Ambiente opera in presenza della mera successione di un'impresa ad un'altra nella gestione del medesimo servizio pubblico, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del titolo in base al quale l'una e l'altra sono chiamate a gestire, in momenti diversi, quello stesso servizio. Sono pertanto indifferenti e irrilevanti, ai fini della garanzia occupazionale ivi prevista, sia il titolo in base al quale il servizio è commissionato (appalto, affidamento diretto, ordinanze contingibili e urgenti), sia le modalità di individuazione dell'impresa assegnataria. Tale interpretazione trova fondamento nella portata letterale della clausola collettiva, che si riferisce indifferentemente all'appalto o all'affidamento del servizio, assicurando il passaggio diretto del personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto o affidamento. Il mancato inserimento del nominativo di un dipendente nella lista che l'impresa uscente consegna alla subentrante non impedisce al lavoratore di dimostrare il proprio diritto all'assunzione presso la nuova affidataria, qualora provi i fatti costitutivi di tale diritto, ossia di essere stato adibito all'espletamento di quello stesso servizio, di risultare dipendente dell'impresa uscente e di possedere l'anzianità minima di servizio richiesta.